Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO I IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Art. 95 Sottosistema M1: strade di attraversamento o direttrici primarie di interesse regionale (extraurbane principali)

1. Il sistema della mobilità è costituito dai tracciati stradali della rete principale urbana, con l'esclusione della viabilità locale di distribuzione che risulta compresa all'interno dei sistemi della residenza, produzione e luoghi centrali e della viabilità rurale compresa all'interno del sistema ambientale.

2. Il sistema della mobilità si articola nei seguenti sottosistemi:

  • M1: strade di attraversamento o direttrici primarie di interesse regionale (extraurbane principali)
  • M2: strade di collegamento principali (extraurbane secondarie)
  • M3: ferrovia
  • M4: ferrovia dismessa Saline-Volterra

3. La classificazione di cui al precedente comma costituisce la classificazione funzionale delle strade ai sensi del Codice della Strada. I requisiti e le descrizioni di ogni singola classe funzionale, così come gli elementi dimensionali devono essere assunti per la progettazione di nuove strade, mentre per le strade esistenti sono da considerarsi quali obiettivi cui tendere negli eventuali interventi di riorganizzazione.

4. Sottosistema M1 strade di attraversamento o direttrici primarie di interesse regionale (extraurbane principali). Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come strade extra urbane principali. Sono consentite nell'ambito del sottosistema M1 l'ammodernamento e l'adeguamento dei tracciati esistenti secondo le caratteristiche prestazionali stabilite dal Codice della Strada.

5. Nelle Tavole A: "Usi del suolo e modalità d'intervento - il territorio rurale" è rappresentato un "corridoio di salvaguardia" non configurato quale tracciato viario definitivo. In tale area è consentita la realizzazione di una variante alla S.R.T. n. 68, finalizzata a eliminare dal centro storico il passaggio del traffico di transito.

6. La definizione del tracciato viario, con conseguente conformazione d'uso del suolo e relativo assoggettamento a vincolo espropriativo, sarà definita tramite apposita Variante al PO contestualmente all'approvazione del progetto dell'opera infrastrutturale.

7. Fino all'approvazione del progetto, sono vietate nuove costruzioni che possano ostacolare la progettazione e l'esecuzione delle opere infrastrutturali. Sono sempre ammessi gli interventi imposti da motivi di sicurezza delle persone e di difesa dei suoli.

8. Le aree ricomprese nel "corridoio di salvaguardia" individuato dal presente PO, che, dopo l'approvazione del progetto, risultino non interessate dal tracciato viario e dalle relative fasce di rispetto, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso e alle norme delle zone in cui ricadono.

9. Sottosistema M2: strade di collegamento principali (extraurbane secondarie). Sono appartenenti al Sottosistema M2 i seguenti assi stradali:

  • a. la S.P. 15 Volterrana dal centro di Volterra a Molino d'Era e a nord fino al confine comunale con Gambassi Terme, compreso il collegamento con Villamagna;
  • b. la S.P. 16 del Monte Volterrano dal capoluogo in direzione di Montecatini Val di Cecina;
  • c. il tratto dell'attuale S.R.T. 68 da Podere Strada fino alla località Poggiarone;
  • d. la S.P. 53 del Cornocchio;
  • e. la S.P. 52 di Casole;
  • f. il collegamento tra la S.R.T. 68 a nord di Saline e la zona industriale lungo Botro Santa Maria.

10. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade extraurbane secondarie.

11. L'ambito M2.1 corrisponde alle infrastrutture definite come Strade locali.

12. Sono consentiti nell'ambito del Sottosistema M2 e nell'ambito 2.1 tutti gli interventi per l'adeguamento e la riqualificazione dei tracciati esistenti, rendendoli uniformi in termini di caratteristiche strutturali e di utilizzo secondo le caratteristiche prestazionali stabilite dal Codice della Strada.

13. Sottosistema M3: ferrovia. Si della componente della mobilità su ferro corrispondente al tratto iniziale del collegamento con Cecina. Per tale sottosistema il PO prevede il mantenimento dell'attuale livello funzionale strategico.

14. Sottosistema M4: ferrovia dismessa Saline-Volterra. Corrisponde al tracciato della ferrovia dimessa Saline -Volterra. Nonostante lo smantellamento dei binari, il tracciato della ferrovia dismessa, in parte costituita da una cremagliera, è tuttora conservato, insieme ad alcuni manufatti quali ponti e piccoli fabbricati di servizio e diversi materiali testimoniali anche di peculiare rilevanza documentale, rendendo possibile il mantenimento di un elemento importante nell'identità di Volterra. Lungo tale percorso potrà essere promossa la realizzazione di un collegamento tra Saline ed il capoluogo a carattere pedonale e ciclabile con la valorizzazione dei manufatti, dei fabbricati di servizio e dei materiali testimoniali presenti, in coerenza con lo studio di fattibilità relativo al Progetto "per la fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina".

CAPO II LE ATTREZZATURE DELLA MOBILITÀ

Art. 96 Gli impianti di distribuzione carburanti

1. Il PO prevede un'azione di riassetto complessivo degli impianti per la distribuzione dei carburanti, con particolare riferimento alle aree interne al perimetro del territorio urbanizzato, promuovendo e favorendo il trasferimento degli impianti in luoghi più idonei, sia dal punto di vista paesaggistico ambientale che da quello stradale e della circolazione.

2. Negli attuali impianti di distribuzione carburanti per il quali il PO prevede la destinazione d'uso a parcheggio, individuata con la sigla Ms è confermata la destinazione urbanistica ad impianto di distribuzione carburanti fino alla scadenza della validità dell'autorizzazione o concessione in essere al momento dell'adozione del presente PO. In tali impianti esistenti, fatto salvo quanto stabilito da eventuali convenzioni in essere, sono consentiti interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni, atti a migliorare la qualità del servizio all'utenza.

3. A supporto delle azioni indicate al precedente comma 1 il PO prevede che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita, ai sensi delle normative statali e regionali vigenti, esclusivamente all'interno della fascia di rispetto stradale prevista dal Codice della Strada e in aree non soggette a vincolo paesaggistico.

4. I nuovi impianti di distribuzione carburanti sono consentiti lungo tutte le strade del territorio comunale con l'esclusione dei tratti:

  • a. riferibili al sottosistema M2.1
  • b. attraversanti il Sistema della Residenza (R) ed il Sistema dei luoghi centrali (L) o limitrofe a questi, ad esclusione di quelle individuate con la sigla Vpr;
  • c. interni ed attraversanti il Sottosistema V1: riserva di naturalità; il sottosistema V3: corridoi e connessioni fluviali;
  • d. interni alle aree E1 aree della conservazione e aree E2 aree di mantenimento e consolidamento o limitrofe a questi relativamente al solo lato strada a contatto;
  • e. interessati da siti archeologici, necropoli e mura etrusche di cui all'art.55 e le zone di interesse archeologico di cui all'art.75
  • f. interni a parchi e riserve nazionali o regionali di cui all'art.73
  • g. attraversanti le aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126;
  • h. ricompresi all'interno di aree di trasformazione AT se non in quest'ultime esplicitamente previsti.

5. I progetti per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti che non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3 sono sottoposti al parere vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e se esterne al perimetro del territorio urbanizzato sono sottoposti all'approvazione della Conferenza di Copianificazione di cui all'art.25 della LR 65/2014.

6. I progetti di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, nonché quelli di ampliamento degli impianti esistenti, dovranno garantire il rispetto dei seguenti parametri urbanistici con riferimento alla Superficie Territoriale (ST) dell'impianto:

  • - Indice di Copertura (SC): 20%
  • - altezza massima delle pensiline Hmax : ml 7,00
  • - tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano, dovranno essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada di accesso all'impianto.

7. Negli impianti di distribuzione dei carburanti, fermo quanto stabilito al comma 4, può essere esercitata:

  • a) l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita (Sv) non superiore a 300 mq., comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione (Sv) non superiore a mq 300.
  • c) per tali locali sono ammessi un massimo di due piani.

8. In aggiunta alle attività di cui al comma precedente gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, bancomat, etc. per una superficie edificabile SE massima pari a 500 mq., in aggiunta alle superfici di cui al precedente comma 7. Per tali locali è ammessa un'altezza massima di 4,50 ml.

9. In caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.

10. Nelle parti degli impianti di distribuzione dei carburanti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. nn. 16, 17, e 18 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) sono di regola consentite - salvo diversa determinazione delle autorità competenti - le seguenti installazioni:

  • a. corsie di accesso e di uscita
  • b. piazzali di sosta per autoveicoli
  • c. messa a dimora di siepi con altezza massima di cm 100
  • d. pompe erogatrici, serbatoi, colonnine per aria ed acqua
  • e. pensiline
  • f. canalizzazioni varie
  • g. chioschi prefabbricati ad un solo piano
  • h. sistemi di autolavaggio (esclusa tipologia a tunnel)

Sono escluse le costruzioni realizzate in muratura o comunque con caratteristiche costruttive a carattere permanente.

11. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

12. I progetti relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti, ivi compresi quelli relativi ad interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti, sono corredati da una apposita relazione geologica che analizza gli aspetti della pericolosità idraulica e sismica relativa all'area d'intervento e ad un suo intorno significativo. Al fine di determinare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche medie degli acquiferi sotterranei (vulnerabilità e potenzialità) e con le norme di salvaguardia degli eventuali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti nelle vicinanze, la relazione specifica altresì le condizioni di pericolosità idrogeologica del sito.

13. Per quanto non specificamente stabilito dal presente articolo si fa diretto riferimento alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. E' comunque fatto salvo il rispetto:

  • a. delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del tracciato stradale;
  • b. delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • c. delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • d. delle norme di tutela e/o di salvaguardia di qualsiasi natura.

14. Sono fatte salve diverse disposizioni dettate da sopravvenute norme statali e/o regionali.

Art. 97 Gli impianti pubblicitari lungo le strade

1. Nelle aree appartenenti ai Sottosistemi R3, R4, R5, P1 e P2 è ammessa, senza alcuna limitazione, la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni.

2. Lungo le strade appartenenti al Sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; fanno eccezione i tracciati appartenenti al sottosistema V7 - trama dei collegamenti lungo le quali strade non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni, ad esclusione di striscioni, locandine e stendardi e della segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

3. Nei sottosistemi R1, R2 ed R6 la collocazione di mezzi di pubblicità esterna è consentita solo nelle fasce lungo la viabilità principale di cui al comma 2. Sono sempre ammessi gli impianti per le pubbliche affissioni.

4. Nelle aree appartenenti ai Sottosistemi R2, L1 ed L2 è ammessa la collocazione di mezzi di pubblicità di tipo non luminoso. Sono consentiti gli impianti per le pubbliche affissioni.

5. Nelle aree appartenenti al Sistema Ambientale la collocazione di mezzi di pubblicità esterna e di impianti per le pubbliche affissioni è consentita solo nelle fasce lungo la viabilità principale di cui al comma 2; sono consentiti in tutto il Sistema Ambientale gli striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

6. Sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/2004, non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni. In prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

7. Nelle aree individuate come beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/2004, la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza. In tali aree non è comunque consentito collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni di tipo luminoso.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17