Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 77 Valutazione ambientale Strategica(VAS)

1. La valutazione ambientale del PO, secondo quanto stabilito dal Dlgs. 152/2006 e successive modifiche, "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

2. Il Rapporto Ambientale ha il compito di descrivere gli impatti significativi sull'ambiente che deriverebbero dall'attuazione del Piano, oltre che delle misure individuate al fine di mitigare, compensare e ridurre tali impatti.

3. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di VAS ha individuato indicazioni finalizzate ad indirizzare l'attuazione del PO verso la sostenibilità ambientale, che sono state riportate nelle presenti Norme Tecniche

4. Il PO assume e fa proprie le misure individuate nella VAS e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza. Le misure individuate vengono applicate in fase attuativa ovvero all'interno dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e degli interventi diretti (ID), ovvero direttamente dall'Amministrazione e degli Uffici Tecnici Comunali.

Art. 78 Monitoraggio

1. Al fine di assicurare la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PO, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è predisposto con cadenza quinquennale uno specifico Report di Monitoraggio.

2. Il sistema di indicatori da utilizzarsi per il monitoraggio degli effetti connessi con l'attuazione degli interventi di trasformazione di cui al comma precedente è definito nel "Rapporto Ambientale". Esso può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni sulla base di esigenze eventualmente sopravvenute in sede di effettuazione delle attività di monitoraggio.

3. L'Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 152/06 e successive modifiche, attiva il processo di monitoraggio in collaborazione con l'Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie Ambientali, provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17