Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67 Beni paesaggistici

1. Il PO, in coerenza con le disposizioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico disciplina i seguenti beni paesaggistici:

A. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e dell'art.136 del Codice individuate nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli Dlgs 42/2004 e corrispondenti a:

  • - A1. Area in località denominata "torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna nel comune di Volterra - D.M. 21/12/1999; G.U. 68 del 2000
  • - A2. Zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti - D.M. 28/02/1963; G.U. n. 81 del 25/03/1963
  • - A3. Zona del colle denominato "San Martino" o "Poggio Predulfo" sita nell'ambito del Comune di Volterra - D.M. 26/04/1958; G.U. 112 del 1958

B. le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1 lettera b) e dell'art. 142, comma 1 del Codice individuate nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli Dlgs 42/2004 corrispondenti a:

  • - B1 - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia di cui all'art. 142 comma 1 lettera b) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 71.
  • - B2 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 72.
  • - B3 - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi di cui all'art. 142 comma 1 lettera f) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 73.
  • - B4 - territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta a successivo art. 74.
  • - B5 - le zone di interesse archeologico di cui all'art.142 comma 1 lettera m) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 75.
  • - B6 - le zone gravate da usi civici di cui all'art.142 comma 1 lett. h) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 75bis.

2. Le perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e riferiti alla aree tutelate per legge, art.142 del Codice, così come indicate nella "TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli Dlgs 42/2004" , sono derivate dalla cartografia del Quadro Conoscitivo del PIT pubblicati sulla pagina web Geoscopio del sito della Regione Toscana. Tali perimetri hanno valore meramente ricognitivo in quanto la sussistenza del vincolo è definita dai requisiti indicati nella "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" (Elaborato 7B del PIT).

CAPO II IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Art. 68 A1. Area in località denominata "torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna

1. Nella zona denominata "torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna (D.M. 21/12/1999; G.U. 68 del 2000) individuata nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 quale area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04, per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, valgono le prescrizioni della sezione 4 dell'allegato C alla disciplina del PIT/PPR.

Art. 69 A2. Zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti

1. Nella zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti (D.M. 28/02/1963; G.U. n. 81 del 25/03/1963) individuata nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 quale area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04, per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, valgono le prescrizioni della sezione 4 dell'allegato C alla disciplina del PIT/PPR.

Art. 70 A3. Zona del colle denominato "San Martino" o "Poggio Predulfo"

1. Nella zona del colle denominato "San Martino" o "Poggio Predulfo" (D.M. 26/04/1958; G.U. 112 del 1958) individuata nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 quale area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04, per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, valgono le prescrizioni della sezione 4 dell'allegato C alla disciplina del PIT/PPR.

CAPO III AREE TUTELATE PER LEGGE

Art. 71 B1. Territori contermini ai laghi

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b) del D.lgs 42/04 non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico. All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione. Valgono inoltre le prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. E' vietata qualsiasi forma di nuova edificazione ad esclusione degli interventi strettamente a servizio dell'infrastruttura. Gli interventi di trasformazione riguardano esclusivamente:

  • a. la gestione ambientale - con finalità di riqualificazione - delle formazioni ripariali e delle superfici lacustri;
  • b. la efficienza degli impianti pubblici di captazione idrica;
  • c. l'incremento delle fruibilità dei luoghi, con finalità ricreative, sportive e di educazione ambientale.

3. Gli interventi in generale:

  • a. non dovranno alterare l'assetto idrogeologico e dovranno garantire la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • b. dovranno inserirsi nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica e rispettare le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • c. non dovranno compromettere le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d. non dovranno modificare i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e. non dovranno occludere i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non dovranno concorrano alla formazione di fronti urbani continui e non dovranno ridurre l'accessibilità alle rive dei laghi.

4. Qualsiasi intervento dovrà prevedere:

  • a. la Tutela dell'intero sistema idrografico che alimenta il bacino artificiale;
  • b. il controllo e manutenzione dei bordi del lago, con tutela attiva della vegetazione;
  • c. il controllo dell'attività agricola soprattutto in relazione all'uso di pesticidi e fertilizzanti, e di tutte le forme di inquinamento determinate dalle diverse attività sul territorio.

5. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

7. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 72 B2. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/04, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli eventuali interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • a. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • b. non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • c. non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • d. non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • a. mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • b. siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
  • c. non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

4. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

5. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • a. edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  • b. depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • c. discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).

6. Sono ammessi, alle condizioni di cui al precedente comma 3 lettere b, c, d ed e:

  • a. gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • b. gli impianti per la produzione di energia;

7. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Art. 73 B3. i parchi e le riserve nazionali o regionali

1. Nel Comune di Volterra sono presenti le seguenti riserve naturali provinciali:

  • a. Riserva naturale di Montenero
  • b. Riserva naturale della foresta di Berignone

2. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D.lgs 42/04, non sono ammessi:

  • a. gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici;
  • b. l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).
  • c. l'apertura di nuove cave e miniere;
  • d. la realizzazione di campi da golf;
  • e. le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco;
  • f. nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;

Art. 74 B4. Territori coperti da foreste e boschi

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04, gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, dal presente PO sono ammessi a condizione che:

  • a. Non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
  • b. Non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • c. Garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Non sono ammessi:

  • a. Nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
  • b. L'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Art. 75 bis - B.6 Le zone gravate da usi civici

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs 42/04 dovrà essere assicurato il mantenimento delle loro caratteristiche, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

2. Il PO garantisce la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità delle popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e a tutela del paesaggio e la conservazione degli assetti figurativi del paesaggio determinatisi anche in forza dell'esistenza degli usi civici. Sono inoltre tutelati il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le sistemazioni idraulico-agrarie.

3. Gli interventi edilizi strettamente necessari all'esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione del demanio collettivo civico, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi.

4. Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l'uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo-pastorale e concorra al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici.

5. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che:

  • a. Non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale;
  • b. Concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva;
  • c. Comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

6. Non è ammessa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d'uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Con riferimento al Quadro conoscitivo del PIT-PPR, la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al presente articolo, operata dall'Amministrazione Comunale, potrà essere soggetta a integrazioni e/o modifiche a seguito degli esiti dell'attività di ricognizione georeferenziata svolta dal Settore regionale competente in materia di usi civici.

CAPO IV AREE DI PERTINENZA PAESAGGISTICA DEL PS

Art. 76 Tipi di paesaggio

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono riportati con apposita sigla l'appartenenza o meno di ambiti del territorio rurale a determinati tipi di paesaggio. I paesaggi individuati dal PO, in coerenza con quanto stabilito dal PS sono i seguenti:

  • a. Paesaggi di transizione e della biodiversità (a);
  • b. Paesaggi della bonifica idraulica (b);
  • c. Paesaggi calanchiferi (c)
  • d. Paesaggi delle argille (d);
  • e. Paesaggi agricoli compositi (e);

2. I paesaggi di transizione e della biodiversità corrispondono ad aree tra loro eterogenee accomunate però da un particolarmente elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici che occorre salvaguardare e valorizzare. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. la sola attività di manutenzione ordinaria per le aree boscate, con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone; si definiscono "tagli di manutenzione " i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.
  • b. il mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
  • c. il divieto di cambio degli assetti colturali per oliveti, vigneti, pascoli arborati, pascoli cespugliati e pascoli;
  • d. il mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • e. il mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
  • f. il mantenimento ed il ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua

3. I paesaggi della bonifica idraulica corrispondono ad aree di pianura nelle quali si è conservata la trama fondiaria della bonifica, caratterizzata dal reticolo infrastrutturale idraulico e viario, dalle opere puntuali e manufatti idraulici e rurali, dalla tessitura dei campi; per tali aree è prescritta la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. il mantenimento della forma dei campi;
  • b. il buon funzionamento della rete scolante;
  • c. la manutenzione ed il potenziamento delle arginature esistenti;
  • d. il recupero e la manutenzione di tutti i manufatti legati alla bonifica idraulica;
  • e. la scelta di assetti colturali compatibili negli apporti inquinanti e nelle idro-esigenze con le caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee;
  • f. la conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali e del patrimonio edilizio esistente salvaguardando le tradizioni architettoniche locali.

4. I paesaggi calanchiferi corrispondono ai paesaggi caratterizzati da episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti o all'azione erosiva o agli affioramenti. Gli eventuali interventi di manutenzione dovranno garantire la salvaguardia dei caratteri fondamentali dei luoghi. Su tali aree è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

5. I paesaggi delle argille corrispondono ai paesaggi caratterizzati dalla compresenza di colline argillose e formazioni di diversa natura geologica adatte all'insediamento del bosco e delle colture arboree. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. il mantenimento della forma dei campi;
  • b. il buon funzionamento della rete scolante;
  • c. la conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali e del patrimonio edilizio esistente salvaguardando le tradizioni architettoniche locali

6. I paesaggi agricoli compositi corrispondono a paesaggi agricoli di impianto tradizionale toscano, con significativa presenza di vite e olivo e da crinali sui quali si attestano le antiche viabilità di collegamento con il fondovalle dell'Era ed il centro antico. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. il mantenimento della forma dei campi;
  • b. il buon funzionamento della rete scolante;
  • c. la conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali e del patrimonio edilizio esistente salvaguardando le tradizioni architettoniche locali.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17