Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute nel presente Titolo VII indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano.

2. Le norme di cui al Capo II - Acqua, riguardano i corsi d'acqua non inseriti nel reticolo idrografico di riferimento della Regione Toscana così come identificato dalla LR 79/2012.

3. Sui corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 vige quanto disposto dalla LR 41/2018.

CAPO II ACQUA

Art. 35 Regimazione delle acque superficiali

1. Le eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale previa autorizzazione da parte dell'autorità competente possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4. Per i fossi non inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 , le operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito.

5. Per i fossi non inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, gli interventi di intubamento dei fossi devono prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • a. all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
  • b. gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
  • c. la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

6. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque.

7. Comma stralciato

8. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; l'indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

9. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

10. Tutti i soggetti che, al di fuori dei gestori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 36 Arginature

1. Le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

2. Sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è apposto un vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera. Anche quelli per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di un'efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. E' vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 37 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 38 Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 39 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 40 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 41 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti comma.

2. Nel caso si renda necessario procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate, dovrà essere osservata la procedura relativa alle richieste di nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo dell'istanza anche gli estremi relativi all'autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue caratteristiche costruttive ed idrogeologiche.

3. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

Art. 42 Aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico

1. Nella Tavola M4 del PS vigente sono state riportate le Aree Strategica per Interventi di Protezione (A.S.I.P.) previste nel PAI Toscana Costa, ma non inserite all'interno del PGRA. All'interno di tali aree, valgono comunque le seguenti condizioni alla trasformazione:.

  • a. non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo;
  • b. è ammessala realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole del Bacino;
  • c. per i manufatti esistenti all'interno di tali aree, sono consentiti gli interventi che non comportano aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 43 Interventi di messa in sicurezza idraulica

1. Nell'ambito V3.1 - Corridoio dell'Era di cui all'art.101 comma 5 delle presenti norme, sono comprese aree a pericolosità e fragilità idraulica, assoggettate alle Norme del medesimo PS e a quelle sovraordinate del P.A.I. del Bacino del Fiume Arno.

2. Vi sono ammessi interventi per il contenimento o eliminazione del rischio idraulico, di riqualificazione idrogeologica, ambientale e di riassetto idraulico assentiti dall'Autorità di Bacino competente e dall'Autorità idraulica di riferimento.

3. Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici ed idraulici, non dovranno aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.

Art. 44 Aree per l'approvvigionamento idrico (Bacino di Berignone)

1. E' prevista la realizzazione di un'opera finalizzata ad incrementare l'attuale livello di approvvigionamento idrico individuata nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla "AI". Tale opera individua un'area atta alla realizzazione di un invaso artificiale che verrà alimentato sfruttando le acque del Fiume Cecina e che sarà rivolto esclusivamente al potenziamento della riserva idrica disponibile per l'acquedotto.

2. L'opera sarà posta lungo il corso del Cecina, in prossimità del Mulino di Berignone. Su tale area è istituita una fascia di rispetto non inferiore a 50 m. nella quale sono vietate tutte le attività che possono potenzialmente inquinare le acque o comprometterne la qualità. Sono pertanto vietate le attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; tale fascia dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero.

3. L'invaso avrà una capacità utile compresa tra 500.000 e 700.000 mc. ed avrà la funzione di fornire una ricarica artificiale nel periodo estivo per il campo pozzi di Puretta , principale fonte di approvvigionamento idropotabile per i Comuni di Volterra, Pomarance e la frazione Saline di Volterra.

4. Il progetto dovrà essere redatto in conformità con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 e con la Circolare Ministeriale 24 settembre 1988 n. 30483, Legge 2 febbraio 1974, n.64 art.1 D.M. 11/03/88 e prevedere il ripristino della funzionalità ecologica e le necessarie misure di mitigazione e compensazione.

Art. 45 Interventi di recupero dei pelaghi

1. Su tutto il territorio comunale è ammesso il recupero dei pelaghi interrati esistenti, finalizzato alla conduzione dei fini agricoli o per interventi anti-incendio, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 64/2009. Oltre a quanto disposto dalla suddetta normativa, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intervento di recupero è subordinato alla dimostrazione dell'esistenza del pelago, sia per quanto attiene la localizzazione che le dimensioni.

3. Nella scelta delle tecniche e dei materiali di recupero, compresi quelli relativi all'impermeabilizzazione, deve essere garantito l'equilibrio idrogeologico del contesto. A tal fine, il progetto di recupero deve contenere specifici elaborati dimostrativi.

4. Laddove ne ricorrano le condizioni, il ripristino dei pelaghi è subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni regionali.

CAPO III ARIA

Art. 46 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Per le misure di compensazione il PO prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti. Il verde di compensazione ambientale è costituito da masse boschive e da barriere vegetali: queste ultime sono da realizzarsi in particolare nelle aree produttive e lungo la viabilità principale.

2. Per le misure di riduzione della densità delle emissioni si rinvia ad eventuali piani specifici per le misure di risparmio, ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento.

Art. 47 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. Oltre a quanto definito nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, che individua le zone del territorio comunale con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e le misure di controllo atte a garantirne il rispetto, il PO individua quali misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di esposizione al rumore le barriere vegetali, da realizzarsi in particolare nelle aree produttive e lungo la viabilità principale.

2. Solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

Art. 48 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ilPO prevede il divieto di installare nuove linee aeree elettriche e telefoniche nei centri abitati e nelle Aree di trasformazione, mentre nel territorio aperto esse dovranno essere limitate ai casi dove non siano valutati fattibili impianti interrati; l'interramento dovrà essere realizzato, ove possibile, anche in sostituzione delle linee aree esistenti.

2. All'interno dei centri abitati, ove non siano possibili soluzioni alternative di rilocalizzazione degli insediamenti, qualora non sia fattibile l'interramento dell'impianto, si dovrà provvedere alla realizzazione di schermature attraverso piantumazione di alberature.

3. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti (addizioni volumetriche), sostituzione edilizia o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,2 µt in riferimento alla Legge Regionale 20 dicembre 2000, n.79.

4. Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici ad alta frequenza il PO prevede che per l'installazione di nuovi impianti di radiocomunicazione (telefonia cellulare e diffusione radio televisiva) nei centri abitati e nelle Aree di trasformazione sia in ogni caso privilegiato l'accorpamento degli impianti su strutture comuni.

Art. 49 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 37, dovrà provvedere a:

  • a. adeguare il Regolamento Edilizio al fine di prevedere specifiche norme concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  • b. predisporre l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
  • c. effettuare controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla LR 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.)

CAPO IV SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 50 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica.

2. La modifica dei tracciati rurali esistenti potrà essere consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento purché le condizioni di transitabilità siano mantenute almeno pari a quelle originarie e nei casi di comprovata necessità di attuare interventi tesi alla stabilità e/o messa in sicurezza del tracciato stesso; i nuovi tratti dovranno mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente e solo in tali casi le modificazioni apportate al tracciato non costituiranno variante al presente PO. Qualunque modifica è comunque esclusa per le strade appartenenti alla viabilità fondativa.

3. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

4. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

Art. 51 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Non sono ammesse le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  • a. in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
  • b. per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.

3. Nei casi di cui al comma 2 le recinzioni con rete metallica avranno un'altezza massima di ml. 1,80 fuori terra, e dovranno essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni dovranno quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non dovranno presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento. E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.

4. Non sono ammesse recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

Art. 52 Aree tartufigene

1. Le aree tartufigene sono individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" con le sigla "TF" o "TF-CB". Tali aree sono il risultato di un approfondimento conoscitivo dettagliato effettuato nell'ambito del sottosistema V2.1 "aree tartufigene" così come originariamente individuato dal PS. Per le sole aree individuate dal PO con la sigla "TF" o "TF-CB", è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

2. Sono inoltre vietate tutte le attività e gli interventi non compatibili con la salvaguardia e lo sviluppo e la produzione di tartufi e degli elementi componenti gli ecosistemi tartufigeni.

3. All'interno delle aree tartufigene così come definite d al presente articolo, si applicano le "norme per la tutela, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n.50. In particolare per tali aree è previsto:

  • a. il divieto di realizzare qualsiasi tipo di costruzione permanente o provvisoria;
  • b. la non ammissibilità del cambio di destinazione d'uso del soprassuolo boschivo;
  • c. il divieto di effettuare tutti i movimenti di terra, compresi quelli legati all'ordinaria attività agricola, ad esclusione dio quelli strettamente necessari al corretto deflusso delle acque superficiali o alla realizzazione di drenaggi dei corsi d'acqua;
  • d. il divieto di realizzare strade di qualsiasi sezione e tipo, anche in terra battuta;
  • e. il divieto di attraversamento delle aree da parte di opere infrastrutturali a rete interrate.

Art. 53 Calanchi e biancane

1. Per le aree individuate come calanchi e biancane nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" è istituito un divieto di nuova edificazione.

Art. 54 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari dovranno essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

2. Dovrà essere salvaguardata l'integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.

Art. 55 Siti archeologici, necropoli e mura etrusche

1. Nelle aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come siti archeologici, necropoli e mura etrusche è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

2. Sono inoltre disposti la tutela assoluta dei beni secondo quanto disposto dal Capo I del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Art. 56 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e/o rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio, canalizzazione e derivazione per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche, per la loro raccolta e convogliamento nella rete di scolo esistente. Dovranno essere esplicitati, ai termini di legge, le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del Dlgs 152/2006 e successive modifiche. Fatte salve le norme più restrittive, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate deve uniformarsi a quanto previsto dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni", emanate con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (NTC2018), Capo 6, e successive modifiche.

2. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere, quando non impedito, il rinverdimento delle superfici e dove necessario opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

3. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. Ai progetti degli interventi su terreni agricoli non connessi all'attività agricola che comportino movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde sono allegati specifici elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, che garantiscano la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio e dovranno rispondere ai criteri di cui ai comma successivi.

5. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

6. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 57 Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

Art. 58 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

5. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite, nonché prevedere l'allacciamento all'impianto di depurazione o, nel caso di zone non servite, ad altro sistema di smaltimento dei reflui, anche di tipo individuale - compresa la fitodepurazione -, tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica.

CAPO V ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 59 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale (Titolo IV Capo III della L.R. 65/14) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  • b. restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  • c. restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  • d. riabilitazione della viabilità campestre;
  • e. sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 60 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 61 Verde urbano

1. Nella modifica di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto deve essere curata la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto con messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si potrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

2. Per i filari urbani è prescritto il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali con l'esclusione delle specie conifere.

3. La progettazione di nuovi spazi verdi e/o la ristrutturazione o riqualificazione di esistenti, dovrà perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di dare all'infrastruttura verde anche la funzione idraulica di aumento della resilienza urbana agli eventi meteorici intensi.

Art. 62 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 63 Elementi arborei isolati e filari

1. I "filari alberati" individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono sottoposti a tutela conservativa.

2. Vale su tutto il territorio del Comune di Volterra l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

3. In ambiente urbano è vietato l'abbattimento di elementi arborei aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

4. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

5. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

6. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri abitati e campagna alla tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

7. Dal punto di vista del tipo di impianto i filari si distinguono in "fitti" e "radi". La scelta tra filari "fitti" e "radi" dovrà rispondere ad esigenze specifiche di progetto (trasparenza, creazione di barriera visiva). Nei filari "fitti" la distanza minima tra gli alberi (misurata con riferimento alle chiome) è di 0,50 ml., la distanza massima di 1,50 ml.; nei filari "radi" la distanza minima è di 1,50 ml.

8. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

Art. 64 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

Art. 65 Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  • a) dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • b) introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • c) alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.

Art. 66 Boschi e arbusteti

1. In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui agli artt 37 e 38 della LR 21/03/2000, n. 39 'Legge forestale della Toscana' ovvero i boschi e i territori ricompresi nelle zone determinate ai sensi del RD Legge 30/12/1923 n. 3267 si applica il regolamento di attuazione della legge, DPGR 48/R/2003 'Regolamento forestale della Toscana..

2. La normativa di settore di riferimento è rappresentata dalla LR 21/03/2000, n.39 e dal DPGR 08/08/2003 n. 48/R. Sono esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 149 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 'Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (LR 39/00; DPGR 48/R/2003).

3. Il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti sono consentiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n.431 e dagli atti soprarichiamati.

4. Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento

5. Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 44/R/2003 ed in quelle individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17