Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 32 Limitazione e compensazione dei fenomeni d'inquinamento elettromagnetico e radiazioni

1. È esclusa la collocazione di nuovi impianti ed elettrodotti aerei:

  • a. Nei centri e nuclei storici;
  • b. Nelle aree archeologiche;
  • c. Nei corridoi e connessioni fluviali: sottosistema ambientale V3.

2. Sono considerati ambiti privilegiati per la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei i corridoi ove sono già presenti, senza indurre problemi di sorta, in particolare laddove il potenziamento delle linee può attuarsi utilizzando in tutto o in parte le palificazioni già realizzate.

3. La realizzazione di nuovi elettrodotti è subordinata alla contestuale eliminazione degli elettrodotti che dovessero risultare non più utilizzati.

4. In coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore nei progetti relativi ad interventi di nuova edificazione dovranno essere verificate le fasce di rispetto effettive, dagli elettrodotti ad alta tensione, all'interno delle quali non possono essere collocati nuovi volumi. Nella tabella sottostante sono riportate le fasce di rispetto degli elettrodotti fornite dai gestori delle linee elettriche. I valori in tabella, che definiscono la Dpa (distanza di prima approssimazione) imperturbata, sono calcolati secondo la metodologia approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati e costituiscono un valore più cautelativo sull'intera Linea o Tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato, ai fini di una futura edificazione in prossimità di tali elettrodotti. All'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti permanenza non inferiore a 4 ore. In presenza di "casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3 μT (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003). Nel caso in cui sia necessario verificare la fattibilità di un determinato intervento all'interno delle Dpa potrà essere richiesto al gestore/proprietario della linea elettrica il calcolo tridimensionale esatto della fascia di rispetto nella particolare area desiderata.



Per tutte le altre linee non presenti nella tabella di cui sopra si rimanda a quanto riportato nelle "linee guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08" predisposte da Enel Distribuzione S.p.A. per le proprie linee e cabine elettriche.

In prossimità di SRB e Ripetitori Radio-Televisivi (distanza inferiore ai 200 m) si ritiene opportuno il preventivo controllo dei campi elettromagnetici (C.E.M.) generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.

In prossimità di Stazioni Radio Base (SRB) e Ripetitori Radio-Televisivi (distanza inferiore ai 200 m) si ritiene opportuno il preventivo controllo del C.E.M. generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.

5. Quale misura di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, nella realizzazione di nuove abitazioni, la progettazione dovrà garantire livelli non superiori a 200 Bequerel/metrocubo. A tale scopo negli interventi di nuova costruzione è reso obbligatorio l'isolamento dal suolo tramite vespaio aerato dei locali a piano terra adibiti ad abitazione e la protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Tali prescrizioni si applicano anche agli interventi sugli edifici esistenti nei casi in cui si preveda il mutamento di destinazione d'uso ad abitazione o quando tali interventi, riguardanti locali già ad uso abitativo, coinvolgono in maniera significativa parti dell'edificio a contatto diretto con il terreno.

Art. 33 Verifica del comfort acustico nelle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali

1. Le aree interessate da nuove edificazioni e quelle di recupero urbanistico previste dal PO sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

2. E' esclusa dagli obblighi di cui al comma 1 la realizzazione di singoli edifici in lotti interclusi nell'edificato esistente e serviti da viabilità locale.

3. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali o artificiali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, esistenti o previsti dal presente PO, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale. In sede di progettazione definitiva degli interventi dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.142 per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dall'infrastruttura viaria.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17