Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 28 Incentivi economici ed urbanistici

1. Al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, il Comune può disporre incentivi economici consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda:

  • a. dei livelli di risparmio energetico;
  • b. dei livelli di risparmio idrico;
  • c. dei livelli di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate
  • d. del livello di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
  • e. dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti e fino ad un massimo del 70%.

2. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi sono disposte con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale o in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati che includano interventi di edilizia sostenibile nel rispetto dei requisiti definiti dalle vigenti norme regionali.

3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3 e ri4, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici dei luoghi, la Superficie Edificabile (SE) esistente potrà essere incrementata fino ad un massimo del 10% nel caso in cui vengano adottate tecniche e materiali capaci di raggiungere gli obiettivi di qualità edilizia e urbanistica e di sostenibilità ambientale e di miglioramento del comportamento strutturale in condizioni sismiche di cui al presente Titolo.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17