Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 26 Parcheggi scoperti (Ms), parcheggi coperti (Mc)

1. Con le sigle (Ms) ed (Mc) sono individuati rispettivamente, nelle tavv. Usi del suolo e modalità d'intervento, i parcheggi pubblici scoperti e quelli coperti esistenti.

2. Gli eventuali interventi sui parcheggi pubblici esistenti scoperti dovranno prevedere i seguenti requisiti minimi:

  • a. 1 un posto auto ogni 25 mq. di superficie;
  • b. rispetto delle norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui all'art. 16 del Regolamento della Regione Toscana DPGR 9 febbraio 2007, n.2;
  • c. sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • d. pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • e. pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
  • f. delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
  • g. illuminazione ad ampio spettro;
  • h. percorsi pedonali protetti;
  • i. eliminazione delle barriere architettoniche;
  • j. posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • k. sistemi per la raccolta dei rifiuti;
  • l. impianto di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

3. Nei parcheggi scoperti e coperti esistenti, sono consentite le seguenti attrezzature aggiuntive:

  • a. chioschi ed attrezzature per l'informazione;
  • b. posteggi per le biciclette;
  • c. servizi igienici;
  • d. eventuali strutture per la cassa.
  • e. isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo, a condizione che non venga ridotto il numero complessivo di posti auto.

4. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno essere obbligatoriamente previsti:

  • a. attrezzature per l'informazione;
  • b. posteggi per le biciclette;
  • c. servizi igienici.

5. I parcheggi scoperti potranno essere coperti da schermature ombreggianti di materiale leggero se utilizzati per l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici.

6. Nel caso in cui l'area sia sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme, gli eventuali interventi sui parcheggi esistenti potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

7. I parcheggi pubblici di progetto, sia coperti che scoperti, sono ricompresi esclusivamente nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione e potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17