Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 22 Giardini e parchi (Vg) (Vp)

1. Con la sigla (Vg) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i giardini pubblici esistenti.

2. I giardini pubblici prevedono la realizzazione e messa a dimora di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta pavimentati e non pavimentati, aree attrezzate per il gioco.

3. E' consentita la realizzazione di servizi igienici pubblici. E' ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 4 mq.

4. Non sono ammessi impianti sportivi strutturati ad eccezione delle attrezzature sportive elementari non regolamentari e dei campi gioco.

5. Nelle aree individuate come Parchi pubblici (Vp), oltre ai servizi igienici è ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 16 mq.; potranno inoltre essere consentite piccole costruzioni per il deposito di materiali ed attrezzi necessari alla manutenzione del parco e servizi igienici e la realizzazione di orti civici e/o collettivi.

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi giardini e parchi pubblici ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

Art. 23 Campi sportivi (Ps)

1. Con la sigla (Ps) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i campi sportivi esistenti.

2. All'interno delle aree per campi sportivi scoperti sono previste, oltre alle eventuali gradinate (e sottostanti locali tecnici/magazzini), solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, i servizi di ristoro ulteriori magazzini e i locali per l'accettazione e per tutte le attività connesse all'utilizzo delle aree.

3. E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e piste pavimentate (pattinaggio, ciclabili, ecc.) fermo restando il rispetto dei parametri di cui al comma 2.

4. La sistemazione delle aree di cui al presente articolo deve essere effettuata con riferimento alla corretta gestione delle acque meteoriche mediante:

  • a. sistemi lineari di drenaggio a perdere (canalette inerbate o condotte fessurate e trincee drenanti, pozzetti aperti);
  • b. depressioni su substrato drenante;
  • c. utilizzo di materiali e substrati drenanti per le pavimentazioni esterne.

5. Nelle aree destinati a campi sportivi (Ps) possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi campi sportivi, ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

7. Per quanto riguarda l'intervento per la realizzazione di un nuovo campo da calcio (con tribuna, spogliatoi, locali accessori, locali polivalenti) e di un parcheggio auto a Saline, in prossimità di un centro ricreativo sociale e degli edifici e spazi annessi della Scuola Materna e Primaria "Carlo Cassola", già oggetto di parere favorevole da parte della Conferenza di Copianificazione di cui al verbale del 21.02.2018, questo è stato stralciato in sede di approvazione delle osservazioni. L'Amministrazione sta procedendo con la redazione del progetto definitivo verificando la corrispondenza con la previsione urbanistica. Per tale intervento dovrà essere redatta specifica variante al PO ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014, mediante approvazione del progetto di opera pubblica.

Art. 24 Piazze (Pz)

1. Con la sigla (Pz) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, le piazze esistenti.

2. Gli eventuali interventi sulle piazze dovranno garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • a. l'eventuale sistemazione di alberature;
  • b. l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza;
  • c. lo studio di una adeguata illuminazione.

3. Le superfici pavimentate dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche. Per la loro realizzazione è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • a. pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • b. cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • c. materiali ceramici quali gres e klinker;
  • d. laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • e. asfalto;
  • f. gomma e materiali sintetici.

4. Negli spazi adibiti a piazza è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole e servizi igienici.

5. Nel caso in cui la piazza sia sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme, gli interventi su questa potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuove piazze, ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

Art. 25 Percorsi pedonali e risalite meccanizzate

1. Con apposita grafica sono individuati i percorsi pedonali e le risalite meccanizzate di progetto, con i quali è incrementato il sistema della mobilità lenta, con opportunità di collegamento pubblico fra le varie parti della città.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17