Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 19 Categorie funzionali e mutamento di destinazione d'uso

1. Le categorie funzionali individuate dal PO, in coerenza con l'art.99 della LR 65/2014 sono le seguenti:

  • a. residenziale: R
  • b. attività industriali e artigianali: I
  • c. attività commerciali al dettaglio: Tc
  • d. attività turistico ricettive: Tr
  • e. attività direzionali: Tu
  • f. attività commerciali all'ingrosso e depositi: Tcd
  • g. attività agricole e funzioni connesse ai sensi di legge: A
  • h. servizi di interesse collettivo: S

2. I passaggi dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui al comma 1 sono considerati mutamenti di destinazione d'uso nei limiti e con le precisazioni di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e successive modifiche.

3. La destinazione d'uso attuale di una unità immobiliare, per l'applicazione della presente disciplina, è quella stabilita ai sensi del comma 6 dell'art.99 della LR 65/2014.

4. Il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei seguenti casi:

  • a. quando comporti l'incremento del carico urbanistico;
  • b. quando prevede il passaggio da residenza ad altra categoria funzionale, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art.98 della LR 65/2014;
  • c. negli immobili e relative pertinenze degli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui al Titolo XIII, Capo V;
  • d. all'interno dei sottosistemi R1, R2 ed R6 di cui al Titolo XI, Capo II;
  • e. all'interno del sottosistema P1 di cui al Titolo XI, Capo III.

Art. 20 Articolazione delle categorie funzionali

1. Le categorie funzionali di cui all'art. 19 sono articolate, ai fini della gestione del PO, secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando nelle norme del presente Piano e nelle tav. "Usi del suolo e modalità d'intervento" si fa riferimento ad una delle sigle delle categorie funzionali di cui all'art.19 comma 1, tutte le articolazioni nella quale tale categoria funzionale risulta suddivisa sono da considerarsi ricomprese. Viceversa, l'indicazione di un una specifica sigla o articolazione delle categorie funzionali di cui al presente articolo, esclude tutte le altre articolazioni presenti in quella categoria funzionale.

2. La categoria funzionale residenziale - R è articolata in:

  • - residenze urbane;
  • - residenze protette; social housing;
  • - collegi, convitti, studentati, pensionati;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca)

3. La categoria funzionale attività industriali e artigianali - I è articolata in:

  • - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti;
  • - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti;
  • - Ir1: impianti per recupero rifiuti in bonifica.

4. La categoria funzionale attività commerciali al dettaglio - Tc è articolata in:

  • - Tc1: esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiore a 300 mq.); comprende anche bar e ristoranti; sono considerate compatibili con la destinazione commerciale anche le seguenti attività: attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artistici e botteghe artigiane; artigianato di servizi personali e residenziali diverse da industrie insalubri di prima e seconda classe;
  • - Tc2: medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 300 mq. e 1.500 mq.);

5. La categoria funzionale attività turistico ricettive - Tr secondo quanto definito dalla Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 e successive modifiche è articolata in:

  • a. strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
    • - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo), residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel.
    • - Tr2: campeggi
    • - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta e parchi di vacanza.
  • b. altre strutture ricettive
    • - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici)
    • - Tr5: residence.

    Le funzioni Tr2 e Tr3 sono consentite solo ove specificatamente indicate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

6. La categoria funzionale direzionale e di servizio - Tu è articolata in:

  • - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni;
  • - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca e studio
  • - Tu3: attività private per la formazione e/o per servizi a carattere educativo: sedi di università private, scuole private paritarie, scuole materne private, centri di formazione professionale, scuole di alta formazione professionale, scuole di alta formazione e sviluppo d'impresa, campus per la formazione professionale, incubatori e acceleratori d'impresa, scuole private di lingue, informatica, musica, danza, recitazione, autoscuole;

7. La categoria funzionale attività commerciali all'ingrosso ed i relativi depositi - Tcd sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Sono considerate compatibili anche le attività di commercio al dettaglio non alimentari congiunte e coordinate all'attività di commercio all'ingrosso e le attività di commercio al dettaglio non alimentari che richiedono ampie superfici di vendita, almeno superiori a 500 mq. (quali ad esempio rivenditori di materiali edili, concessionari d'auto, vendita mobilia).

8. La categoria funzionale attività agricole - A sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • a. le attività agrituristiche;
  • b. le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  • c. le attività faunistico-venatorie.

Sono comunque considerate attività agricole e connesse tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

All'interno delle aree agricole sono specificate le aree per la trasformazione di prodotti agricoli indicate con la sigla Atp.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17