Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 16 Distanze minime tra fabbricati e dai confini (legge nazionale DM 1444/1968)

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3 negli interventi urbanistico-edilizi che modificano la sagoma e/o l'involucro edilizio esistente deve essere rispettata tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate, la distanza minima assoluta di ml 10,00.

2. Dal calcolo della distanza minima assoluta sono esclusi gli elementi aggettanti di modesta entità con funzione meramente decorativa e di rifinitura non concorrenti alla definizione della sagoma o dell'involucro fuori terra dell'edificio, quali sporti di gronda, cornicioni, mensole, canalizzazioni e simili. Nel calcolo della distanza minima assoluta sono comunque compresi tutti gli altri elementi costruttivi comunque suscettibili di estendere ed ampliare in misura non irrilevante la fruibilità dell'edificio, ivi compresi i manufatti accessori ancorché non delimitati da pareti.

3. Possono essere ammesse distanze minime assolute inferiori a ml 10,00:

  • a. negli interventi conservativi o trasformativi da eseguirsi all'interno della zona omogenee A o per gli edifici facenti parte dei beni storico architettonici riportati nell'allegato 01: Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • b. nei casi di deroga previsti dalle vigenti norme statali e regionali, ivi comprese le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici.

4. Negli interventi edilizi comunque denominati che determinino la creazione di consistenze edilizie al di sopra della quota del piano di campagna, ovvero che modifichino la sagoma fuori terra esistente, è prescritto il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini di proprietà. Sono ammesse distanze inferiori dai confini solo nei seguenti casi:

  • a. all'interno delle zone omogenee A o per gli edifici riportati nell'allegato ;
  • b. negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5, ristrutturazione urbanistica, per i quali risulti opportuno, per una maggiore qualificazione dello spazio pubblico, l'adeguamento agli allineamenti dettati dagli edifici adiacenti;
  • c. nelle parti degli insediamenti diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), sulla base di un progetto sottoscritto anche dai soggetti aventi titolo sul lotto confinante;
  • d. quando nei Progetti Norma di cui all'Allegato 02. Progetti Norma Aree di Trasformazione sono prescritti allineamenti tra i fabbricati.

5. E' consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, o a distanza inferiore ai limiti di cui al comma 4 a fronte di un progetto sottoscritto anche dai soggetti aventi titolo sul lotto confinante, oppure con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo.

Art. 17 Distanze minime dalle strade

1. La distanza degli edifici dalle strade dovrà essere conforme alle prescrizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Sono fatte salve, in ogni caso, le maggiori distanze minime prescritte all'articolo 9 del DM 1444/1968.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada, valgono le fasce di rispetto previste dall'art. 26 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

4. Dentro i centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada, valgono le fasce di rispetto previste dall'art. 26 del DPR 495/1992 e successive modifiche, con le seguenti precisazioni:

  • a. per le strade di tipo E ed F le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono le seguenti:
    • - 20 m per le strade di tipo E;
    • - 10 m per le strade di tipo F;
    • - sono escluse le viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti per le quali la distanza minima è 3 ml.
    • - laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.
  • b. per le strade di tipo E ed F la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade è di 1 m.

5. Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l'elemento più sporgente del fabbricato (eccettuati i soli aggetti di gronda) e la linea che delimita il confine tra la proprietà privata e la strada.

6. Nelle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e dalle presenti norme è fatto divieto di effettuare dei piani interrati fuori sagoma rispetto al corpo di fabbrica fuori terra.

7. Negli interventi riguardanti recinzioni esistenti alla data di entrata in vigore del PO prospicienti strade pubbliche e/o di uso pubblico, non si applicano le distanze del DLgs 285/1995.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17