Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 14 Dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale, fatto salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo, in relazione ai seguenti interventi:

  • a. nuova edificazione;
  • b. ristrutturazione urbanistica;
  • c. interventi di ristrutturazione edilizia ri4;
  • d. interventi di addizione volumetrica av1 e sostituzione edilizia av2;
  • e. interventi che comportano il mutamento di destinazione d'uso anche non accompagnato da opere edilizie.

2. Fatti salvi gli interventi da eseguirsi su immobili ricadenti in aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3) o molto elevata (I.4), per i quali si applicano i minimi di legge e fermo restando il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo, le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in relazione alle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • a. per le destinazioni residenziali, comprese le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, in riferimento alla Superficie Edificabile (SE):
    • - 1 posto auto per ogni unità immobiliare con Superficie Edificabile (SE) < 50 mq.
    • - 2 posti auto per ogni unità immobiliare con Superficie Edificabile (SE) > 50 mq. e < 100 mq.
    • - 3 posti auto per ogni unità immobiliare con Superficie Edificabile (SE) > 100 mq.
  • b. per le destinazioni industriali e artigianali e per le attività commerciali all'ingrosso e depositi deve essere garantito almeno un posto auto ogni 50 mq. di SE.
  • c. per i bar e per i ristoranti deve essere verificata la dotazione di 1 posto auto ogni 25 mq. di SE.
  • d. per le destinazioni turistico-ricettive, escluse le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, 1 posto auto ogni 2 posti letto.
  • e. per le destinazioni direzionali e di servizio, 1 posto auto ogni 35 mq. di SE.
  • f. per le sale convegni, sia autonome che inserite in altre strutture, deve essere verificata la dotazione di 1 posto auto ogni 20 mq di SE.
  • g. per i nuovi impianti sportivi deve essere verificata la dotazione di un numero di posti auto non inferiore al 10% del numero dei soggetti che a diverso titolo possono frequentare le strutture con riferimento al dimensionamento delle stesse e alle autorizzazioni amministrative sovra ordinate che ne disciplinano l'uso.
  • h. per gli esercizi commerciali al dettaglio compreso quelle di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o di altre attività ad essi assimilate non è richiesta la verifica delle quantità di cui alla Legge 24 marzo 1989 n.122 per gli interventi che comportano il mutamento di destinazione d'uso.

3. Le dotazioni minime di cui al comma 2 possono essere collocate anche in area limitrofa a quella oggetto di intervento purché non gravate da standard pubblici o privati. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale limitatamente ai seguenti casi:

  • a. edifici o unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, direzionale e di servizio, attività e attrezzature private d'interesse pubblico, collettivo o generale ricadenti all'interno della zona omogenea A o facenti parte dei Beni Storico Architettonici del territorio riportati nell'allegato 01: Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio;
  • b. interventi trasformativi ri3 e ri4 che prevedano la completa demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di addizione volumetrica (av1 o av2) finalizzati al miglioramento dei livelli prestazionali dell'edificio o complesso edilizio, in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza, nonché alla valorizzazione estetica e funzionale dello spazio pubblico, in contesti caratterizzati da oggettiva insufficienza di aree disponibili da destinare a standard;
  • c. per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in contesti caratterizzati da oggettiva insufficienza di aree disponibili da destinare a standard.

5. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature ombreggianti, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la densità arborea (Da) di un albero ogni 80 mq di superficie di parcheggio.

Art. 15 Dotazioni minime di parcheggio per la sosta di relazione

1. In caso di realizzazione di nuovi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o di ampliamento della superficie di vendita di quelli già esistenti è richiesto il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione.

2. Sono altresì richiesti parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione anche in caso di mutamento di destinazione d'uso, con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio ovvero di attività private di servizio ad essi assimilate, quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, le attività artigianali di servizio alla residenza e le attività private di servizio alla persona, anche se non accompagnato da opere edilizie.

3. Le dotazioni ad uso privato per la sosta di relazione sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle per la sosta stanziale di cui al precedente art. 14.

4. Le quantità minime dei parcheggi per la sosta di relazione sono quelle stabilite dalla Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28.11.2018) e dal relativo Regolamento di Attuazione 1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i.

5. Nelle aree corrispondenti ai sottosistemi R1, L1 e R2, ad esclusione delle nuove aree di trasformazione AT, non è richiesto il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

7. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

8. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati - nel rispetto della misura minima di legge - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone disabili. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in immediata adiacenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

9. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature ombreggianti assumendo come riferimento prestazionale ottimale la densità arborea (Da) di un albero ogni 80 mq di superficie di parcheggio.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17