Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


CAPO I GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Art. 3 Disposizioni generali per gli interventi sugli edifici esistenti

1. Il PO stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, complessi e spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle presenti norme, nelle schede normative di cui all'art.126 e nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al presente Capo I sono consentiti esclusivamente sugli immobili regolarmente autorizzati e/o condonati.

3. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti i seguenti interventi:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. demolizione non preordinata alla ricostruzione ad eccezione di quelli per i quali sono prescritti interventi di risanamento conservativo e restauro e di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 e ri2;
  • c. superamento delle barriere architettoniche di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 135 della LR 65/2014.

4. Quando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici per i quali il PO prevede interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa (ri1), deve essere contestualmente presentata idonea documentazione rispondente a quanto richiesto dal comma 1 dell'art. 138 della suddetta legge regionale.

5. Per gli edifici, complessi e spazi aperti per i quali è prescritto l'intervento di restauro (sigla re), gli interventi di manutenzione straordinaria, dal punto di vista della documentazione conoscitiva e progettuale, sono equiparati all'intervento di restauro.

6. Sui manufatti costituiti solo da superfici accessorie quali depositi, annessi, cantine, magazzini, ecc, non di pertinenza ad edifici principali e sui "manufatti incongrui", se regolarmente autorizzati o condonati, possono essere effettuati interventi trasformativi di tipo ri4 che ne prevedano la completa demolizione e ricostruzione fino ad un massimo di 30 mq di superficie coperta e purché ne sia mantenuta la destinazione pertinenziale come volumi accessori.

7. Sono considerati manufatti incongrui di cui al comma 6: le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno o metallo o da elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature, coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.

8. Gli incrementi di superficie consentiti dal presente PO non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.24.

Art. 4 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi di Manutenzione ordinaria corrispondono a: "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche.

2. Gli interventi di Manutenzione straordinaria corrispondono a: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

Art. 5 Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di Restauro e risanamento conservativo corrispondono a "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti da sottoporre a specifico intervento di risanamento conservativo, individuati dal PO con la sigla rc, valgono le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a. elementi strutturali:

  • a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
  • a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
  • a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
  • a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;

b. elementi complementari interni:

  • b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;

c. elementi complementari esterni e di finitura:

  • c1. gli interventi sugli elementi complementari esterni e di finitura dovranno comportare la salvaguardia dei fronti e dei prospetti di carattere unitario e compiuto per i quali saranno da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti;
  • c2. gli interventi relativi alle nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti sono consentiti solo se salvaguardano l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) e limitatamente ai seguenti casi:
    • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
    • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza;
    • - frazionare le originarie unità immobiliari.
  • c3. gli interventi di cui alla lettera c.2 non sono in ogni caso attuabili per i locali igienico sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza
  • c4. è consentita la riapertura di finestre e porte tamponate;
  • c5. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;

d. elementi tecnici:

  • d1. gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; è consentito l'abbassamento della quota di calpestio al piano terra nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, fino ad un massimo di 30 cm. e purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;

e. spazi aperti:

    e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

3. Per gli edifici, complessi e spazi aperti da sottoporre a specifico intervento di restauro, individuati dal PO con la sigla re, valgono le seguenti precisazioni ed integrazioni:

  • a. è consentita l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità;
  • b. potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti;
  • c. gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte;
  • d. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di esame del progetto, la possibilità di introdurre modifiche alle aperture in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso.
  • e. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

4. Nel caso in cui l'edificio e/o gli edifici coinvolti negli interventi di cui al presente articolo presentino parti strutturali parzialmente crollate la cui stabilità risulti ormai compromessa, queste potranno essere demolite e ricostruite mantenendo inalterati gli elementi tipologici, formali e strutturali e riutilizzando i materiali di recupero eventualmente integrandoli con elementi di identica fattura e composizione.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuabili esclusivamente previa presentazione di specifico elaborato tecnico che contenga:

  • a. la descrizione dettagliata del quadro statico attuale dell'edificio;
  • b. le motivazioni tecniche in relazione alle quali risulta necessario il ricorso ad un intervento demolitivo;
  • c. la descrizione dettagliata delle modalità operative e l'impegno al rispetto di queste ultime nel corso della fase esecutiva.

Art. 6 Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia corrispondono a: "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente", così come definito dall' art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. Ai fini dell'attuazione della gestione del patrimonio edilizio esistente del PO gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così articolati:

  • - ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 1 - ri1
  • - ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 2 - ri2
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 3 - ri3
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 4 - ri4
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 5 - ri5

3. Ristrutturazione edilizia conservativa ri1

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 1 - ri1 gli interventi dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano. Sono consentiti i seguenti interventi:

  • a. consolidamenti statici anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi, nel rispetto degli elementi tipologici, architettonici e strutturali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • b. trattamenti delle superfici esterne anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi nel rispetto degli elementi tipologici e formali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • c. eliminazione, modifica ed inserimento di nuovi impianti senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • d. incrementi di Superficie Accessoria (SA) e/o Superficie Utile (SU) purché attuato all'interno della sagoma esistente;
  • e. riapertura di porte, finestre, logge e portici tamponati oltre a lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti.
  • f. La realizzazione di nuove aperture è consentita solo nel caso in cui si dimostri che tale operazione è esclusivamente finalizzata al raggiungimento del rapporto di illuminazione necessario a rendere abitabili i relativi locali e che tale rapporto non è raggiungibile attraverso operazioni di lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti, di cui alla precedente lettera e).

Non sono consentiti:

  • g. la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • h. la modifica della sagoma dell'edificio, ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;
  • i. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • j. la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio e/o modifiche alla loro forma e dimensione.

4. Ristrutturazione edilizia conservativa ri2

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 2 - ri2 oltre agli interventi di cui al precedente comma sono consentiti:

  • a. consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio, a condizione che venga salvaguardata l'integrità architettonico strutturale delle pareti perimetrali di facciata e dei prospetti.
  • b. lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti;
  • c. apertura di nuove porte e finestre; la superficie complessiva delle finestre, comprese quelle già esistenti, non dovrà essere superiore ad 1/4 della superficie vuoto per pieno del prospetto oggetto di intervento.

Non sono consentiti:

  • d. la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • e. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123.
  • f. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
  • g. la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio.

5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 3 - ri3 oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono consentiti:

  • a. demolizione con fedele ricostruzione intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali, nonché nella stessa collocazione e sedime e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • b. realizzazione di logge e portici;

Non sono consentiti:

  • c. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;
  • d. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 4 - ri4 oltre agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono consentiti:

  • a. demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente con ripristino della stessa sagoma originaria, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • b. ripristino e sostituzione degli elementi delle superfici esterne.

Non sono consentiti:

  • c. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 5 - ri5 oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 sono consentiti tutti gli interventi previsti per la ristrutturazione edilizia così come definita dalle norme regionali e nazionali, fino alla demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, anche con la modifica della sagoma, articolazione e collocazione, a condizione che non si determinino modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione e che non venga superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

8. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o media ai sensi del PGRA (Tavole M dello studio geologico) ed in quelle classificate a pericolosità per alluvioni frequenti (classe I4 del D.P.G.R. 53/r) e poco frequenti (classe I3 del D.P.G.R. 53/r) ai sensi della L.R. 41/2018 (Tavole N dello studio geologico), la fattibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia ed i relativi condizionamenti sono dettati dalla L.R. 41/2018.

9. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Art. 7 Interventi di ampliamento volumetrico

1. Il PO considera interventi di ampliamento volumetrico quelli di addizione volumetrica degli edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente e di sostituzione edilizia come definiti dalle vigenti norme statali e regionali.

2. Gli interventi di ampliamento volumetrico di cui al presente articolo dovranno garantire il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo secondo quanto prescritto dall' art. 30 delle presenti norme e dovranno garantire il rispetto degli elementi tipologici e architettonici esistenti e la coerenza con le parti dell'edificio eventualmente non interessate dall'intervento.

3. Gli incrementi di superficie consentiti dal PO non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale 24/2009.

4. Gli interventi di ampliamento volumetrico sono così articolati:

  • a. addizione volumetrica av1, di cui alla lettera g dell'art.134 della LR 65/2014 e successive modifiche
  • b. sostituzione edilizia av2, di cui alla lettera l dell'art.134 della LR 65/2014 e successive modifiche

5. Addizione volumetrica av1: per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" con la sigla av1 e comunque in tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di addizione volumetrica sono consentiti gli ampliamenti agli edifici esistenti, nelle quantità stabilite per ogni singolo sottosistema di cui al Titolo XI - territorio urbanizzato ed al Titolo XII - territorio rurale Capo IV - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente. In caso di sopraelevazione non potrà essere superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

6. Sostituzione edilizia av2: per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" con la sigla av2 e comunque in tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di sostituzione edilizia è consentita la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, nelle quantità stabilite dalle presenti norme, anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, a condizione che non si determinino modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione e che non venga superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

7. L'intervento di sostituzione edilizia av2 potrà attuarsi solo nel caso in cui sia prevista la completa demolizione dell'edificio esistente da sostituire.

8. Quando nelle presenti norme viene fatto riferimento alla sostituzione edilizia su sedime di pertinenza si intende che almeno il 50% della Superficie Coperta del nuovo edificio deve essere realizzata all'interno dell'originaria area di sedime dell'edificio oggetto di sostituzione.

9. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o media ai sensi del PGRA (Tavole M dello studio geologico) ed in quelle classificate a pericolosità per alluvioni frequenti (classe I4 del D.P.G.R. 53/r) e poco frequenti (classe I3 del D.P.G.R. 53/r) ai sensi della L.R. 41/2018 (Tavole N dello studio geologico), la fattibilità degli interventi di ampliamento volumetrico ed i relativi condizionamenti sono dettati dalla L.R. 41/2018.

10. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di addizione volumetrica dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

11.

Art. 8 Interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, attuabili nel rispetto della normativa regionale vigente mediante Piani Attuativi, ed indicati dal PO con la lettera RU, corrispondono a "quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale", così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

3.

Art. 9 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali, ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • a. sono destinate ad usi accessori;
  • b. accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • c. non determinano incremento del carico urbanistico;
  • d. non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

2. Il PO considera interventi pertinenziali:

  • a. le autorimesse pertinenziali inferiori al 20% del volume dell'edificio principale, ferme restando, per il territorio rurale, il divieto di cui al comma 4 lettera b) del successivo art.107;
  • b. le cantine, i volumi tecnici ed i volumi accessori (anche in copertura dell'edificio principale) pari o inferiori al 20% del volume dell'edificio principale;
  • c. gli interventi che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ma dai quali consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato quali:
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, comprese piscine, campi da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato in zona rurale di cui all'art.120
    • - i piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere realizzate con parti in muratura;
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza non riconducibili alle fattispecie costituenti attività edilizia libera;
  • d. la realizzazione all'interno del resede di riferimento di un volume accessorio aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale (ad uso abitativo, direzionale, commerciale o turistico ricettivo), compresa la demolizione e ricostruzione di volumi secondari e/o accessori, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, anche accorpandoli tra di loro all'interno del resede di riferimento, anche con diversa collocazione; tali volumi accessori potranno essere realizzati anche in aderenza all'edificio principale, ad eccezione di quelli per i quali è previsto un intervento di tipo rc1, rc2 o ri1:
  • e. ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche alle fattispecie sopra elencate, di volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio medesimo sono qualificati come interventi di nuova edificazione. Sono qualificati come interventi di nuova edificazione anche quelli localizzati all'interno del sottosistema R1 o riguardanti edifici o complessi edilizi ricompresi nelle schede norma dei BSA per i quali sia previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc o re) anche se comportanti un volume aggiuntivo pari o inferiore al 20% del volume dell'edificio medesimo e pertanto realizzabili solo se previsti esplicitamente dalle presenti norme o nelle suddette schede norma.

4. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione di quelle appartenenti al sottosistema R1, è consentita la realizzazione di piscine private all'interno del resede dell'edificio o dell'unità immobiliare cui il manufatto è riferito. Il progetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a. dovrà usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico ed avere un ciclo idraulico a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
  • b. dovrà prevedere il vano tecnico totalmente interrato o ubicato in volumetrie già esistenti; nel primo caso dovrà avere una Superficie Lorda massima di mq 6,00, con una altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,20;
  • c. non dovrà prevedere dimensioni superiori a 70 mq. (superficie netta della vasca) quando la struttura è riferita alla destinazione residenziale e 100 mq. quando riferita alla destinazione turistico ricettiva.
  • d. evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; dovrà essere inoltre dimostrata origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;

4bis. La realizzazione di piscine in ambito urbano non è consentita all'interno delle aree di interesse archeologico sottoposte alle disposizioni di cui alla parte terza del Codice, così come indicate nella Tav. QC3 - Carta del potenziale archeologico.

5. La realizzazione delle piscine in territorio rurale è disciplinata dal successivo art.120.

6. Per la sistemazione dei resedi sono previste le seguenti norme:

  • - l'altezza massima delle recinzioni pertinenziali non potrà superare 1,80 mt.
  • - le recinzioni in muratura non potranno avere un'altezza superiore a mt.1.00; sopra tale altezza sono consentite esclusivamente chiusure con rete, ringhiera, siepi, ecc.

7. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo, ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del presente PO e del Regolamento Edilizio ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, è ammessa nel rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle presenti norme.

8. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi pertinenziali dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

9.

Art. 10 Ricostruzione di edifici diruti

1. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti è ammessa come fedele riproposizione dei volumi preesistenti. L'intervento di ricostruzione deve essere finalizzato alla riproposizione delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

2. Fatte salve le eventuali limitazioni di natura geologica o idraulica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo XIV delle presenti norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine, totalmente o parzialmente distrutti per vetustà, calamità naturali o cause accidentali, a condizione che sia documentabile in modo inequivocabile la consistenza planivolumetrica del fabbricato originario rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, quando riferiti a complessi costituiti da più edifici e che comportano la riconfigurazione dell'area di pertinenza, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero).

4. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ricostruzione di edifici diruti dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

5.

CAPO II NUOVI EDIFICI

Art. 11 Interventi di nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente e corrispondono ad interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia incidenti sulle risorse del territorio.

2. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dalle presenti norme al Titolo XV - Le aree di trasformazione, Capo I - Disposizioni generali per le aree di trasformazione.

3. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali secondo quanto stabilito al Titolo XIII Territorio rurale, Capo III - nuove costruzioni nel territorio rurale.

4. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è disciplinata all'art.96.

5. Il PO non consente interventi di nuova edificazione al di fuori delle aree di trasformazione, come specificato all'art.165 e nell'allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione, ad esclusione dei casi di cui ai commi 3 e 4.

6. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di nuova edificazione, se consentiti dal presente PO, dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17