Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Titolo I CONTENUTI DEL PIANO E LIVELLI DI PRESCRIZIONE

CAPO I CONTENUTI DEL PIANO

Art. 1 ALL_1- Documenti del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (di seguito PO) è l'atto di governo del territorio con il quale il Comune di Volterra disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 95 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65. Norme per il governo del territorio.

2. Il presente PO è costituito dai seguenti documenti:

Quadro conoscitivo:

  • - QC1-Rilievo delle aree urbane, scala 1:2.000: due serie di 61 tavolette e

rilievo del centro antico all'interno delle mura scala 1:1.000: due serie di 8 tavolette;

  • - QC2-Quadro di unione dei punti di vista delle foto del rilievo aree urbane e centro antico e archivio fotografico su cd;
  • - QC3-Carta del potenziale archeologico - scala 1:15.000
  • - QC4-Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 - scala 1:15.000
  • - QC5-Relazione del Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e relativi allegati:
    • o Allegato A - Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano - Schede di rilievo
    • o Allegato B - Tavole di sintesi del grado di accessibilità
  • - Modello Scheda conoscitiva del patrimonio edilizio rurale di pregio

Progetto:

  • - P01 - Relazione Generale del PO;
  • - P02 - Quadro Previsionale Strategico (QPS)
  • - P03 - Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
    • o Allegato 1: Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio;
    • o Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione
    • o Allegato 3: Elaborato tecnico: "Rischio di incidenti Rilevanti" (R.I.R.)

Elaborati grafici:

Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione - il territorio rurale scala 1:10.000

  • - Tavole A (6 quadranti)

Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione - il territorio urbanizzato scala 1:2.000

  • - Tavole da B1 a B4 - Volterra
  • - Tavole da B5 a B7 - Saline di Volterra
  • - Tavola B8 - Villamagna
  • - Tavola B9 - Prato d'Era - San Quirico

Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione - il centro antico scala 1:1.000

  • - Tavola C - il centro antico

Schedatura edifici del centro storico con indicazione del tipo di intervento

Indagini geologiche di supporto al PO - Parte geologica

  • - Relazione tecnica

Elaborati grafici:

  • - Tavv. B_POC - Carta geomorfologica
  • - Tavv. E_POC - Carta dei Dati di Base
  • - Tavv. F_POC - Carta Geolitologica
  • - Tav. G_POC - Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), delle colonne stratigrafiche tipo e delle frequenze fondamentali
  • - Tav. I_POC - Carta della Pericolosità sismica
  • - Tavv. L_POC - Carta della Pericolosità geologica
  • - Tavv. M_POC - Carta della Pericolosità idraulica ai sensi del PGRA
  • - Tavv. N_POC - Carta della Pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/r e della L.R. 41/2018
  • - Tav. O_POC - Carta della Fattibilità
  • - Allegato 1 - indagini geognostiche effettuate nel 2008 Studio geologico del versante sud di Volterra
  • - Allegato 2 - indagini geofisiche effettuate nel 2008 Studio geologico del versante sud di Volterra
  • - Allegato 3 - indagini di archivio estratte dal piano strutturale, dagli archivi comunali, e dal database geognostico della Provincia di Pisa.
  • - Allegato 4 - indagini sismiche effettuate nel campo sportivo di Volterra
  • - Allegato 5 - indagini effettuate in Via dei Cappuccini nel 2013
  • - Allegato 6 - campagna geofisica del 2012
  • - Allegato 7 - campagna geofisica effettuata nell'ambito della redazione del presente Piano Operativo (prima campagna agosto-ottobre 2018)
  • - Allegato 8 - seconda campagna geofisica effettuata nell'ambito della redazione del presente Piano Operativo (seconda campagna giugno-luglio 2020)

Indagini geologiche di supporto al PO - Parte idraulica

  • - RI - Relazione idrologico idraulica
  • - ALL - Allegato idraulico
  • - RT - Relazione tecnica del rilievo a mezzo drone

Elaborati grafici:

  • - Tav.01 - Battenti TR200 da modello idraulico
  • - Tav.02 - Velocità TR200 da modello idraulico
  • - Tav.03 - Battenti TR30 da modello idraulico
  • - Tav.04 - Battenti TR200 proposta di aggiornamento PGRA
  • - Tav.05 - Magnitudo proposta di aggiornamento PGRA
  • - Tav.06 - Planimetria delle sezioni ed opere
  • - Tav.07 - Planimetria delle sezioni ed opere
  • - Tav.08 - Planimetria delle sezioni ed opere
  • - Tav.09 - Planimetria delle sezioni ed opere
  • - Tav.10 - Velocità TR200 proposta di aggiornamento PGRA
  • - Tav.11 - Battenti TR30 proposta di aggiornamento PGRA
  • - Tav.12 - Pericolosità idraulica da PGRA

Valutazione Ambientale Strategica:

  • - Rapporto Ambientale
  • - Relazione di sintesi non tecnica
  • - Dichiarazione di sintesi

Valutazione di Incidenza ambientale:

  • - Analisi delle aree naturali protette e dell'incidenza del Piano Operativo su tali aree

CAPO II LIVELLI DI PRESCRIZIONE

Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Il PO è organizzato in quattro parti:

  • - Parte 1: disposizioni generali, valide a tempo indeterminato;
  • - Parte 2: disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - Parte 3: disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, eventualmente prorogata ai sensi dell'art. 95, comma 12 della LR 65/2014)
  • - Parte 4: norme finali e transitorie, valide a tempo indeterminato, con la sola eccezione dell'art.110 "Salvaguardie", il cui contenuto sarà in vigore fino alla data di approvazione del PO e comunque non oltre tre anni dalla data di adozione di quest'ultimo.

2. Le norme e prescrizioni del PO sono rivolte sia a soggetti pubblici che a soggetti privati ed agiscono sull'intero territorio comunale.

3. Tutti i documenti costitutivi del Piano elencati al comma 2 dell'art. 1 risultano nel loro insieme elementi indispensabili alla corretta lettura, interpretazione ed applicazione normativa del PO.

4. Il Quadro conoscitivo non ha valore prescrittivo se non esplicitamente previsto dalle presenti norme tecniche. Esso documenta lo stato di consistenza e la qualità degli elementi territoriali, integrando il quadro conoscitivo del Piano Strutturale (di seguito PS).

5. La Relazione illustrativa non ha valore prescrittivo e riporta i principi generali che sono stati assunti nella redazione del PO ed evidenzia le principali scelte proposte dal piano.

6. Le Norme Tecniche di Attuazione hanno natura prescrittiva, specificando al proprio interno il livello impositivo e vincolante della norma stessa.

7. Le tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" contengono segni grafici, sigle e simboli, il cui carattere prescrittivo è così definito:

  • a. Sigle nelle tavole in scala 1:2000:
    • 1. la sigla nella parte in alto a sinistra riporta il Sottosistema o Ambito di appartenenza le cui norme di riferimento sono riportate: al Titolo XI - Territorio urbanizzato; al Titolo XII - Infrastrutture viarie; al Titolo XIII - Territorio rurale. Per i tessuti dell'urbanizzazione contemporanea e per i centri antichi è riportata inoltre specifica sigla aggiuntiva che rimanda ai disposti di cui al Titolo XI - Capo IV e successivi;
    • 2. la sigla in basso a sinistra riporta la classificazione in Zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
    • 3. la sigla in alto a destra, quando presente, costituisce eccezione alle indicazioni relative al Sottosistema o Ambito di appartenenza e prevalgono su quest'ultimo; tale sigla indica la destinazione d'uso esclusiva, le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo IV - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ed al Titolo V - Disposizioni generali per i servizi di interesse pubblico;
    • 4. la sigla in basso a destra, quando presente, costituisce eccezione alle indicazioni relative a tessuti dell'urbanizzazione contemporanea; tale sigla riporta il tipo di intervento esclusivo i cui caratteri sono riportati al Titolo II - Definizione degli interventi.
  • b. Nella tavola è riportato inoltre con linea rossa il perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014 "Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato". Tale perimetro, avendo natura transitoria, sarà sostituito da quello individuato ai sensi dell'art.4 della LR. 65/2014, una volta adottato il nuovo Piano Strutturale, con le eventuali disposizioni di salvaguardia in quest'ultimo contenute. Sigle nelle tavole in scala 1:10.000:

      1. la sigla nella parte in alto a sinistra riporta il Sottosistema o Ambito di appartenenza le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo XIII - Territorio rurale ed al Titolo XII - Infrastrutture viarie. Può essere inoltre presente una sigla riferita ai tipi di paesaggio di cui al Titolo VIII - Disciplina paesaggistica;

      2. la sigla in basso a sinistra riporta la classificazione in Zone territoriali omogenee, così come definite all'art. 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

      3. la sigla in alto a destra, quando presente, costituisce eccezione alle indicazioni relative al Sottosistema o Ambito di appartenenza e prevalgono su quest'ultimo; tale sigla indica la destinazione d'uso esclusiva, le cui norme di riferimento sono riportate al Titolo IV - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ed al Titolo V - Disposizioni generali per i servizi di interesse pubblico. Può essere inoltre presente una sigla riferita al Titolo VII - Norme generali di tutela delle risorse naturali;

      4. la sigla in basso a destra, quando presente, costituisce eccezione alle indicazioni di cui al Titolo XIII - Territorio rurale, Capo IV - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale.

  • c. Aree perimetrate con linea continua di colore rosso e sfondo rosa, con numero rosso di riferimento: indicano gli ambiti di pertinenza degli edifici e degli aggregati di valore storico artistico in ambito urbano, periurbano ed extraurbano, per i quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative, così come riportato al Titolo XIII - Territorio rurale, Capo V - edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio. I perimetri di tali aree di pertinenza, pur essendo prescrittivi, individuano un contesto di riferimento per la definizione, in sede progettuale di dettaglio, dei limiti effettivi del contesto di pertinenza; sono perciò consentiti aggiustamenti e variazioni geometriche non sostanziali dei perimetri i quali dovranno comunque corrispondere, di norma, ad elementi fisici o di divisione esistenti.
  • d. Aree perimetrate con linea tratteggiata nera, campitura arancione chiaro e codice AT di riferimento in rosso: individuano gli interventi di trasformazione le cui norme specifiche di intervento sono riportate al Titolo XV - Le aree di trasformazione.
  • e. Linea continua di colore arancione: indicazione del vincolo cimiteriale di tipo ricognitivo.
  • f. Segni grafici specifici riferiti:
    • - agli "arbusteti", disciplinati dal comma 5 dell'art.66 - Boschi e arbusteti;
    • - ai "filari alberati", disciplinati dall'art.63 - Elementi arborei isolati e filari;
    • - alle risalite meccanizzate di progetto disciplinati all'art. 25.

Titolo II DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

CAPO I GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Art. 3 Disposizioni generali per gli interventi sugli edifici esistenti

1. Il PO stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, complessi e spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle presenti norme, nelle schede normative di cui all'art.126 e nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al presente Capo I sono consentiti esclusivamente sugli immobili regolarmente autorizzati e/o condonati.

3. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti i seguenti interventi:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. demolizione non preordinata alla ricostruzione ad eccezione di quelli per i quali sono prescritti interventi di risanamento conservativo e restauro e di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 e ri2;
  • c. superamento delle barriere architettoniche di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 135 della LR 65/2014.

4. Quando gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici per i quali il PO prevede interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa (ri1), deve essere contestualmente presentata idonea documentazione rispondente a quanto richiesto dal comma 1 dell'art. 138 della suddetta legge regionale.

5. Per gli edifici, complessi e spazi aperti per i quali è prescritto l'intervento di restauro (sigla re), gli interventi di manutenzione straordinaria, dal punto di vista della documentazione conoscitiva e progettuale, sono equiparati all'intervento di restauro.

6. Sui manufatti costituiti solo da superfici accessorie quali depositi, annessi, cantine, magazzini, ecc, non di pertinenza ad edifici principali e sui "manufatti incongrui", se regolarmente autorizzati o condonati, possono essere effettuati interventi trasformativi di tipo ri4 che ne prevedano la completa demolizione e ricostruzione fino ad un massimo di 30 mq di superficie coperta e purché ne sia mantenuta la destinazione pertinenziale come volumi accessori.

7. Sono considerati manufatti incongrui di cui al comma 6: le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno o metallo o da elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature, coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.

8. Gli incrementi di superficie consentiti dal presente PO non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale 8 maggio 2009, n.24.

Art. 4 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi di Manutenzione ordinaria corrispondono a: "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche.

2. Gli interventi di Manutenzione straordinaria corrispondono a: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

Art. 5 Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di Restauro e risanamento conservativo corrispondono a "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti da sottoporre a specifico intervento di risanamento conservativo, individuati dal PO con la sigla rc, valgono le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a. elementi strutturali:

  • a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
  • a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
  • a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
  • a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;

b. elementi complementari interni:

  • b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;

c. elementi complementari esterni e di finitura:

  • c1. gli interventi sugli elementi complementari esterni e di finitura dovranno comportare la salvaguardia dei fronti e dei prospetti di carattere unitario e compiuto per i quali saranno da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti;
  • c2. gli interventi relativi alle nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti sono consentiti solo se salvaguardano l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) e limitatamente ai seguenti casi:
    • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
    • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza;
    • - frazionare le originarie unità immobiliari.
  • c3. gli interventi di cui alla lettera c.2 non sono in ogni caso attuabili per i locali igienico sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza
  • c4. è consentita la riapertura di finestre e porte tamponate;
  • c5. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;

d. elementi tecnici:

  • d1. gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; è consentito l'abbassamento della quota di calpestio al piano terra nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, fino ad un massimo di 30 cm. e purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;

e. spazi aperti:

    e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

3. Per gli edifici, complessi e spazi aperti da sottoporre a specifico intervento di restauro, individuati dal PO con la sigla re, valgono le seguenti precisazioni ed integrazioni:

  • a. è consentita l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità;
  • b. potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti;
  • c. gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte;
  • d. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di esame del progetto, la possibilità di introdurre modifiche alle aperture in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso.
  • e. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

4. Nel caso in cui l'edificio e/o gli edifici coinvolti negli interventi di cui al presente articolo presentino parti strutturali parzialmente crollate la cui stabilità risulti ormai compromessa, queste potranno essere demolite e ricostruite mantenendo inalterati gli elementi tipologici, formali e strutturali e riutilizzando i materiali di recupero eventualmente integrandoli con elementi di identica fattura e composizione.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuabili esclusivamente previa presentazione di specifico elaborato tecnico che contenga:

  • a. la descrizione dettagliata del quadro statico attuale dell'edificio;
  • b. le motivazioni tecniche in relazione alle quali risulta necessario il ricorso ad un intervento demolitivo;
  • c. la descrizione dettagliata delle modalità operative e l'impegno al rispetto di queste ultime nel corso della fase esecutiva.

Art. 6 Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia corrispondono a: "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente", così come definito dall' art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. Ai fini dell'attuazione della gestione del patrimonio edilizio esistente del PO gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così articolati:

  • - ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 1 - ri1
  • - ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 2 - ri2
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 3 - ri3
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 4 - ri4
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 5 - ri5

3. Ristrutturazione edilizia conservativa ri1

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 1 - ri1 gli interventi dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano. Sono consentiti i seguenti interventi:

  • a. consolidamenti statici anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi, nel rispetto degli elementi tipologici, architettonici e strutturali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • b. trattamenti delle superfici esterne anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi nel rispetto degli elementi tipologici e formali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • c. eliminazione, modifica ed inserimento di nuovi impianti senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • d. incrementi di Superficie Accessoria (SA) e/o Superficie Utile (SU) purché attuato all'interno della sagoma esistente;
  • e. riapertura di porte, finestre, logge e portici tamponati oltre a lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti.
  • f. La realizzazione di nuove aperture è consentita solo nel caso in cui si dimostri che tale operazione è esclusivamente finalizzata al raggiungimento del rapporto di illuminazione necessario a rendere abitabili i relativi locali e che tale rapporto non è raggiungibile attraverso operazioni di lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti, di cui alla precedente lettera e).

Non sono consentiti:

  • g. la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • h. la modifica della sagoma dell'edificio, ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;
  • i. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • j. la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio e/o modifiche alla loro forma e dimensione.

4. Ristrutturazione edilizia conservativa ri2

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 2 - ri2 oltre agli interventi di cui al precedente comma sono consentiti:

  • a. consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio, a condizione che venga salvaguardata l'integrità architettonico strutturale delle pareti perimetrali di facciata e dei prospetti.
  • b. lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti;
  • c. apertura di nuove porte e finestre; la superficie complessiva delle finestre, comprese quelle già esistenti, non dovrà essere superiore ad 1/4 della superficie vuoto per pieno del prospetto oggetto di intervento.

Non sono consentiti:

  • d. la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • e. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123.
  • f. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
  • g. la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio.

5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 3 - ri3 oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono consentiti:

  • a. demolizione con fedele ricostruzione intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali, nonché nella stessa collocazione e sedime e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • b. realizzazione di logge e portici;

Non sono consentiti:

  • c. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;
  • d. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 4 - ri4 oltre agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono consentiti:

  • a. demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente con ripristino della stessa sagoma originaria, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • b. ripristino e sostituzione degli elementi delle superfici esterne.

Non sono consentiti:

  • c. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 5 - ri5 oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 sono consentiti tutti gli interventi previsti per la ristrutturazione edilizia così come definita dalle norme regionali e nazionali, fino alla demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, anche con la modifica della sagoma, articolazione e collocazione, a condizione che non si determinino modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione e che non venga superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

8. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o media ai sensi del PGRA (Tavole M dello studio geologico) ed in quelle classificate a pericolosità per alluvioni frequenti (classe I4 del D.P.G.R. 53/r) e poco frequenti (classe I3 del D.P.G.R. 53/r) ai sensi della L.R. 41/2018 (Tavole N dello studio geologico), la fattibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia ed i relativi condizionamenti sono dettati dalla L.R. 41/2018.

9. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Art. 7 Interventi di ampliamento volumetrico

1. Il PO considera interventi di ampliamento volumetrico quelli di addizione volumetrica degli edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente e di sostituzione edilizia come definiti dalle vigenti norme statali e regionali.

2. Gli interventi di ampliamento volumetrico di cui al presente articolo dovranno garantire il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo secondo quanto prescritto dall' art. 30 delle presenti norme e dovranno garantire il rispetto degli elementi tipologici e architettonici esistenti e la coerenza con le parti dell'edificio eventualmente non interessate dall'intervento.

3. Gli incrementi di superficie consentiti dal PO non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale 24/2009.

4. Gli interventi di ampliamento volumetrico sono così articolati:

  • a. addizione volumetrica av1, di cui alla lettera g dell'art.134 della LR 65/2014 e successive modifiche
  • b. sostituzione edilizia av2, di cui alla lettera l dell'art.134 della LR 65/2014 e successive modifiche

5. Addizione volumetrica av1: per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" con la sigla av1 e comunque in tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di addizione volumetrica sono consentiti gli ampliamenti agli edifici esistenti, nelle quantità stabilite per ogni singolo sottosistema di cui al Titolo XI - territorio urbanizzato ed al Titolo XII - territorio rurale Capo IV - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente. In caso di sopraelevazione non potrà essere superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

6. Sostituzione edilizia av2: per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" con la sigla av2 e comunque in tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di sostituzione edilizia è consentita la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, nelle quantità stabilite dalle presenti norme, anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, a condizione che non si determinino modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione e che non venga superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

7. L'intervento di sostituzione edilizia av2 potrà attuarsi solo nel caso in cui sia prevista la completa demolizione dell'edificio esistente da sostituire.

8. Quando nelle presenti norme viene fatto riferimento alla sostituzione edilizia su sedime di pertinenza si intende che almeno il 50% della Superficie Coperta del nuovo edificio deve essere realizzata all'interno dell'originaria area di sedime dell'edificio oggetto di sostituzione.

9. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o media ai sensi del PGRA (Tavole M dello studio geologico) ed in quelle classificate a pericolosità per alluvioni frequenti (classe I4 del D.P.G.R. 53/r) e poco frequenti (classe I3 del D.P.G.R. 53/r) ai sensi della L.R. 41/2018 (Tavole N dello studio geologico), la fattibilità degli interventi di ampliamento volumetrico ed i relativi condizionamenti sono dettati dalla L.R. 41/2018.

10. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di addizione volumetrica dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

11.

Art. 8 Interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, attuabili nel rispetto della normativa regionale vigente mediante Piani Attuativi, ed indicati dal PO con la lettera RU, corrispondono a "quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale", così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

3.

Art. 9 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali, ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • a. sono destinate ad usi accessori;
  • b. accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • c. non determinano incremento del carico urbanistico;
  • d. non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

2. Il PO considera interventi pertinenziali:

  • a. le autorimesse pertinenziali inferiori al 20% del volume dell'edificio principale, ferme restando, per il territorio rurale, il divieto di cui al comma 4 lettera b) del successivo art.107;
  • b. le cantine, i volumi tecnici ed i volumi accessori (anche in copertura dell'edificio principale) pari o inferiori al 20% del volume dell'edificio principale;
  • c. gli interventi che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ma dai quali consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato quali:
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, comprese piscine, campi da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato in zona rurale di cui all'art.120
    • - i piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere realizzate con parti in muratura;
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza non riconducibili alle fattispecie costituenti attività edilizia libera;
  • d. la realizzazione all'interno del resede di riferimento di un volume accessorio aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale (ad uso abitativo, direzionale, commerciale o turistico ricettivo), compresa la demolizione e ricostruzione di volumi secondari e/o accessori, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, anche accorpandoli tra di loro all'interno del resede di riferimento, anche con diversa collocazione; tali volumi accessori potranno essere realizzati anche in aderenza all'edificio principale, ad eccezione di quelli per i quali è previsto un intervento di tipo rc1, rc2 o ri1:
  • e. ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche alle fattispecie sopra elencate, di volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio medesimo sono qualificati come interventi di nuova edificazione. Sono qualificati come interventi di nuova edificazione anche quelli localizzati all'interno del sottosistema R1 o riguardanti edifici o complessi edilizi ricompresi nelle schede norma dei BSA per i quali sia previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc o re) anche se comportanti un volume aggiuntivo pari o inferiore al 20% del volume dell'edificio medesimo e pertanto realizzabili solo se previsti esplicitamente dalle presenti norme o nelle suddette schede norma.

4. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione di quelle appartenenti al sottosistema R1, è consentita la realizzazione di piscine private all'interno del resede dell'edificio o dell'unità immobiliare cui il manufatto è riferito. Il progetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a. dovrà usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico ed avere un ciclo idraulico a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
  • b. dovrà prevedere il vano tecnico totalmente interrato o ubicato in volumetrie già esistenti; nel primo caso dovrà avere una Superficie Lorda massima di mq 6,00, con una altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,20;
  • c. non dovrà prevedere dimensioni superiori a 70 mq. (superficie netta della vasca) quando la struttura è riferita alla destinazione residenziale e 100 mq. quando riferita alla destinazione turistico ricettiva.
  • d. evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; dovrà essere inoltre dimostrata origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;

4bis. La realizzazione di piscine in ambito urbano non è consentita all'interno delle aree di interesse archeologico sottoposte alle disposizioni di cui alla parte terza del Codice, così come indicate nella Tav. QC3 - Carta del potenziale archeologico.

5. La realizzazione delle piscine in territorio rurale è disciplinata dal successivo art.120.

6. Per la sistemazione dei resedi sono previste le seguenti norme:

  • - l'altezza massima delle recinzioni pertinenziali non potrà superare 1,80 mt.
  • - le recinzioni in muratura non potranno avere un'altezza superiore a mt.1.00; sopra tale altezza sono consentite esclusivamente chiusure con rete, ringhiera, siepi, ecc.

7. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo, ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del presente PO e del Regolamento Edilizio ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, è ammessa nel rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle presenti norme.

8. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi pertinenziali dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

9.

Art. 10 Ricostruzione di edifici diruti

1. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti è ammessa come fedele riproposizione dei volumi preesistenti. L'intervento di ricostruzione deve essere finalizzato alla riproposizione delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio preesistente, garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell'uso dei materiali e nelle tecniche di finitura, un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

2. Fatte salve le eventuali limitazioni di natura geologica o idraulica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo XIV delle presenti norme, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine, totalmente o parzialmente distrutti per vetustà, calamità naturali o cause accidentali, a condizione che sia documentabile in modo inequivocabile la consistenza planivolumetrica del fabbricato originario rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione dell'edificio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, quando riferiti a complessi costituiti da più edifici e che comportano la riconfigurazione dell'area di pertinenza, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero).

4. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ricostruzione di edifici diruti dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

5.

CAPO II NUOVI EDIFICI

Art. 11 Interventi di nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente e corrispondono ad interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia incidenti sulle risorse del territorio.

2. Gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dalle presenti norme al Titolo XV - Le aree di trasformazione, Capo I - Disposizioni generali per le aree di trasformazione.

3. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali secondo quanto stabilito al Titolo XIII Territorio rurale, Capo III - nuove costruzioni nel territorio rurale.

4. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è disciplinata all'art.96.

5. Il PO non consente interventi di nuova edificazione al di fuori delle aree di trasformazione, come specificato all'art.165 e nell'allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione, ad esclusione dei casi di cui ai commi 3 e 4.

6. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di nuova edificazione, se consentiti dal presente PO, dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Titolo III PARAMETRI, DOTAZIONI E DISTANZE MINIME

CAPO I PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 12 Definizioni

1. Per l'attuazione delle previsioni del PO costituiscono unico riferimento le definizioni contenute nel "Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R Regolamento di attuazione dell'art.216 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio" e successive modifiche, cui si rimanda integralmente, con le precisazioni di cui al successivo art.14.

Art. 13 Precisazioni in merito all'altezza degli edifici

1. L'altezza massima di un edificio è stabilita in termini di numero dei piani (NP).

2. L'altezza utile (HU) massima, intesa come altezza effettiva dei vani per i nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, non può superare ml. 4,50 per il piano terra o rialzato e ml. 3,50 ml. per i piani superiori, fatte salve eventuali ed ulteriori prescrizioni specifiche riportate nelle Aree di trasformazione o Progetti Norma di cui all'art.156 delle presenti norme.

3. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza utile dei vani adibiti ad attività produttive è stabilita in 7,00 ml.; ove siano ammessi due piani l'altezza dell'interpiano è pari a 4,50 ml. per il piano terra ed a 3,50 ml. per il piano superiore.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza utile di cui al comma precedente potrà essere elevata fino a ml. 9,00.

5. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non sono stabilite altezze utili massime, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

6. Per i sottotetti degli edifici a destinazione residenziale sono ammesse le altezze minime previste dall'art.3 della legge regionale 8 febbraio 2010, n.5.

7. Gli interventi sulle coperture previsti dal comma 2 dell'art.3 della LR 5/2010 (apertura di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari) sono consentiti su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale ad eccezione degli edifici compresi nel centro antico e quelli per i quali il PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc1 e rc2) e di ristrutturazione edilizia di tipo 1 e 2 (ri1 e ri2).

CAPO II DOTAZIONI MINIME PER LA SOSTA

Art. 14 Dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale, fatto salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo, in relazione ai seguenti interventi:

  • a. nuova edificazione;
  • b. ristrutturazione urbanistica;
  • c. interventi di ristrutturazione edilizia ri4;
  • d. interventi di addizione volumetrica av1 e sostituzione edilizia av2;
  • e. interventi che comportano il mutamento di destinazione d'uso anche non accompagnato da opere edilizie.

2. Fatti salvi gli interventi da eseguirsi su immobili ricadenti in aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3) o molto elevata (I.4), per i quali si applicano i minimi di legge e fermo restando il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo, le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in relazione alle diverse destinazioni d'uso nel modo seguente:

  • a. per le destinazioni residenziali, comprese le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, in riferimento alla Superficie Edificabile (SE):
    • - 1 posto auto per ogni unità immobiliare con Superficie Edificabile (SE) < 50 mq.
    • - 2 posti auto per ogni unità immobiliare con Superficie Edificabile (SE) > 50 mq. e < 100 mq.
    • - 3 posti auto per ogni unità immobiliare con Superficie Edificabile (SE) > 100 mq.
  • b. per le destinazioni industriali e artigianali e per le attività commerciali all'ingrosso e depositi deve essere garantito almeno un posto auto ogni 50 mq. di SE.
  • c. per i bar e per i ristoranti deve essere verificata la dotazione di 1 posto auto ogni 25 mq. di SE.
  • d. per le destinazioni turistico-ricettive, escluse le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, 1 posto auto ogni 2 posti letto.
  • e. per le destinazioni direzionali e di servizio, 1 posto auto ogni 35 mq. di SE.
  • f. per le sale convegni, sia autonome che inserite in altre strutture, deve essere verificata la dotazione di 1 posto auto ogni 20 mq di SE.
  • g. per i nuovi impianti sportivi deve essere verificata la dotazione di un numero di posti auto non inferiore al 10% del numero dei soggetti che a diverso titolo possono frequentare le strutture con riferimento al dimensionamento delle stesse e alle autorizzazioni amministrative sovra ordinate che ne disciplinano l'uso.
  • h. per gli esercizi commerciali al dettaglio compreso quelle di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o di altre attività ad essi assimilate non è richiesta la verifica delle quantità di cui alla Legge 24 marzo 1989 n.122 per gli interventi che comportano il mutamento di destinazione d'uso.

3. Le dotazioni minime di cui al comma 2 possono essere collocate anche in area limitrofa a quella oggetto di intervento purché non gravate da standard pubblici o privati. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale limitatamente ai seguenti casi:

  • a. edifici o unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, direzionale e di servizio, attività e attrezzature private d'interesse pubblico, collettivo o generale ricadenti all'interno della zona omogenea A o facenti parte dei Beni Storico Architettonici del territorio riportati nell'allegato 01: Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio;
  • b. interventi trasformativi ri3 e ri4 che prevedano la completa demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o di addizione volumetrica (av1 o av2) finalizzati al miglioramento dei livelli prestazionali dell'edificio o complesso edilizio, in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, accessibilità e sicurezza, nonché alla valorizzazione estetica e funzionale dello spazio pubblico, in contesti caratterizzati da oggettiva insufficienza di aree disponibili da destinare a standard;
  • c. per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in contesti caratterizzati da oggettiva insufficienza di aree disponibili da destinare a standard.

5. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

6. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature ombreggianti, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la densità arborea (Da) di un albero ogni 80 mq di superficie di parcheggio.

Art. 15 Dotazioni minime di parcheggio per la sosta di relazione

1. In caso di realizzazione di nuovi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o di ampliamento della superficie di vendita di quelli già esistenti è richiesto il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione.

2. Sono altresì richiesti parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione anche in caso di mutamento di destinazione d'uso, con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio ovvero di attività private di servizio ad essi assimilate, quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, le attività artigianali di servizio alla residenza e le attività private di servizio alla persona, anche se non accompagnato da opere edilizie.

3. Le dotazioni ad uso privato per la sosta di relazione sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle per la sosta stanziale di cui al precedente art. 14.

4. Le quantità minime dei parcheggi per la sosta di relazione sono quelle stabilite dalla Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28.11.2018) e dal relativo Regolamento di Attuazione 1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i.

5. Nelle aree corrispondenti ai sottosistemi R1, L1 e R2, ad esclusione delle nuove aree di trasformazione AT, non è richiesto il reperimento di parcheggi ad uso privato per la sosta di relazione.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

7. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione sono reperibili anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico.

8. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere riservati - nel rispetto della misura minima di legge - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone disabili. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in immediata adiacenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio.

9. Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie devono essere dotate di alberature ombreggianti assumendo come riferimento prestazionale ottimale la densità arborea (Da) di un albero ogni 80 mq di superficie di parcheggio.

CAPO III DISTANZE MINIME

Art. 16 Distanze minime tra fabbricati e dai confini (legge nazionale DM 1444/1968)

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3 negli interventi urbanistico-edilizi che modificano la sagoma e/o l'involucro edilizio esistente deve essere rispettata tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate, la distanza minima assoluta di ml 10,00.

2. Dal calcolo della distanza minima assoluta sono esclusi gli elementi aggettanti di modesta entità con funzione meramente decorativa e di rifinitura non concorrenti alla definizione della sagoma o dell'involucro fuori terra dell'edificio, quali sporti di gronda, cornicioni, mensole, canalizzazioni e simili. Nel calcolo della distanza minima assoluta sono comunque compresi tutti gli altri elementi costruttivi comunque suscettibili di estendere ed ampliare in misura non irrilevante la fruibilità dell'edificio, ivi compresi i manufatti accessori ancorché non delimitati da pareti.

3. Possono essere ammesse distanze minime assolute inferiori a ml 10,00:

  • a. negli interventi conservativi o trasformativi da eseguirsi all'interno della zona omogenee A o per gli edifici facenti parte dei beni storico architettonici riportati nell'allegato 01: Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
  • b. nei casi di deroga previsti dalle vigenti norme statali e regionali, ivi comprese le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici.

4. Negli interventi edilizi comunque denominati che determinino la creazione di consistenze edilizie al di sopra della quota del piano di campagna, ovvero che modifichino la sagoma fuori terra esistente, è prescritto il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini di proprietà. Sono ammesse distanze inferiori dai confini solo nei seguenti casi:

  • a. all'interno delle zone omogenee A o per gli edifici riportati nell'allegato ;
  • b. negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5, ristrutturazione urbanistica, per i quali risulti opportuno, per una maggiore qualificazione dello spazio pubblico, l'adeguamento agli allineamenti dettati dagli edifici adiacenti;
  • c. nelle parti degli insediamenti diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), sulla base di un progetto sottoscritto anche dai soggetti aventi titolo sul lotto confinante;
  • d. quando nei Progetti Norma di cui all'Allegato 02. Progetti Norma Aree di Trasformazione sono prescritti allineamenti tra i fabbricati.

5. E' consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, o a distanza inferiore ai limiti di cui al comma 4 a fronte di un progetto sottoscritto anche dai soggetti aventi titolo sul lotto confinante, oppure con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo.

Art. 17 Distanze minime dalle strade

1. La distanza degli edifici dalle strade dovrà essere conforme alle prescrizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Sono fatte salve, in ogni caso, le maggiori distanze minime prescritte all'articolo 9 del DM 1444/1968.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada, valgono le fasce di rispetto previste dall'art. 26 del DPR 495/1992 e successive modifiche.

4. Dentro i centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada, valgono le fasce di rispetto previste dall'art. 26 del DPR 495/1992 e successive modifiche, con le seguenti precisazioni:

  • a. per le strade di tipo E ed F le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono le seguenti:
    • - 20 m per le strade di tipo E;
    • - 10 m per le strade di tipo F;
    • - sono escluse le viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti per le quali la distanza minima è 3 ml.
    • - laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nuovi edifici o manufatti potranno essere realizzati seguendo tale allineamento, previa verifica, nei casi richiesti, del parere dell'Autorità Competente.
  • b. per le strade di tipo E ed F la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade è di 1 m.

5. Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l'elemento più sporgente del fabbricato (eccettuati i soli aggetti di gronda) e la linea che delimita il confine tra la proprietà privata e la strada.

6. Nelle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e dalle presenti norme è fatto divieto di effettuare dei piani interrati fuori sagoma rispetto al corpo di fabbrica fuori terra.

7. Negli interventi riguardanti recinzioni esistenti alla data di entrata in vigore del PO prospicienti strade pubbliche e/o di uso pubblico, non si applicano le distanze del DLgs 285/1995.

Titolo IV DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente ed il successivo articolo costituiscono contenuto integrativo al PO relativamente alla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, così come specificato dall'art. 98 della LR 65/2014.

2. Con le presenti disposizioni si definiscono in particolare:

  • a. le articolazioni delle categorie funzionali previste dal comma 1 dell'art.99 della LR 65/2014;
  • b. le regole e prescrizioni per il passaggio da una funzione e l'altra (mutamento di destinazione d'uso);
  • c. i mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a SCIA, anche in assenza di opere edilizie;
  • d. le modalità con le quali il PO individua le funzioni ammesse in ogni parte del territorio comunale

CAPO II LE CATEGORIE FUNZIONALI

Art. 19 Categorie funzionali e mutamento di destinazione d'uso

1. Le categorie funzionali individuate dal PO, in coerenza con l'art.99 della LR 65/2014 sono le seguenti:

  • a. residenziale: R
  • b. attività industriali e artigianali: I
  • c. attività commerciali al dettaglio: Tc
  • d. attività turistico ricettive: Tr
  • e. attività direzionali: Tu
  • f. attività commerciali all'ingrosso e depositi: Tcd
  • g. attività agricole e funzioni connesse ai sensi di legge: A
  • h. servizi di interesse collettivo: S

2. I passaggi dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui al comma 1 sono considerati mutamenti di destinazione d'uso nei limiti e con le precisazioni di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e successive modifiche.

3. La destinazione d'uso attuale di una unità immobiliare, per l'applicazione della presente disciplina, è quella stabilita ai sensi del comma 6 dell'art.99 della LR 65/2014.

4. Il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei seguenti casi:

  • a. quando comporti l'incremento del carico urbanistico;
  • b. quando prevede il passaggio da residenza ad altra categoria funzionale, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art.98 della LR 65/2014;
  • c. negli immobili e relative pertinenze degli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui al Titolo XIII, Capo V;
  • d. all'interno dei sottosistemi R1, R2 ed R6 di cui al Titolo XI, Capo II;
  • e. all'interno del sottosistema P1 di cui al Titolo XI, Capo III.

Art. 20 Articolazione delle categorie funzionali

1. Le categorie funzionali di cui all'art. 19 sono articolate, ai fini della gestione del PO, secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando nelle norme del presente Piano e nelle tav. "Usi del suolo e modalità d'intervento" si fa riferimento ad una delle sigle delle categorie funzionali di cui all'art.19 comma 1, tutte le articolazioni nella quale tale categoria funzionale risulta suddivisa sono da considerarsi ricomprese. Viceversa, l'indicazione di un una specifica sigla o articolazione delle categorie funzionali di cui al presente articolo, esclude tutte le altre articolazioni presenti in quella categoria funzionale.

2. La categoria funzionale residenziale - R è articolata in:

  • - residenze urbane;
  • - residenze protette; social housing;
  • - collegi, convitti, studentati, pensionati;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca)

3. La categoria funzionale attività industriali e artigianali - I è articolata in:

  • - I: fabbriche, officine e autofficine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, depositi coperti e scoperti;
  • - Ia: impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti;
  • - Ir1: impianti per recupero rifiuti in bonifica.

4. La categoria funzionale attività commerciali al dettaglio - Tc è articolata in:

  • - Tc1: esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiore a 300 mq.); comprende anche bar e ristoranti; sono considerate compatibili con la destinazione commerciale anche le seguenti attività: attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artistici e botteghe artigiane; artigianato di servizi personali e residenziali diverse da industrie insalubri di prima e seconda classe;
  • - Tc2: medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 300 mq. e 1.500 mq.);

5. La categoria funzionale attività turistico ricettive - Tr secondo quanto definito dalla Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 e successive modifiche è articolata in:

  • a. strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
    • - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo), residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel.
    • - Tr2: campeggi
    • - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta e parchi di vacanza.
  • b. altre strutture ricettive
    • - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici)
    • - Tr5: residence.

    Le funzioni Tr2 e Tr3 sono consentite solo ove specificatamente indicate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

6. La categoria funzionale direzionale e di servizio - Tu è articolata in:

  • - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni;
  • - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca e studio
  • - Tu3: attività private per la formazione e/o per servizi a carattere educativo: sedi di università private, scuole private paritarie, scuole materne private, centri di formazione professionale, scuole di alta formazione professionale, scuole di alta formazione e sviluppo d'impresa, campus per la formazione professionale, incubatori e acceleratori d'impresa, scuole private di lingue, informatica, musica, danza, recitazione, autoscuole;

7. La categoria funzionale attività commerciali all'ingrosso ed i relativi depositi - Tcd sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Sono considerate compatibili anche le attività di commercio al dettaglio non alimentari congiunte e coordinate all'attività di commercio all'ingrosso e le attività di commercio al dettaglio non alimentari che richiedono ampie superfici di vendita, almeno superiori a 500 mq. (quali ad esempio rivenditori di materiali edili, concessionari d'auto, vendita mobilia).

8. La categoria funzionale attività agricole - A sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

  • a. le attività agrituristiche;
  • b. le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
  • c. le attività faunistico-venatorie.

Sono comunque considerate attività agricole e connesse tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

All'interno delle aree agricole sono specificate le aree per la trasformazione di prodotti agricoli indicate con la sigla Atp.

Titolo V DISPOSIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

CAPO I SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 21 Standard urbanistici

1. Ai fini del calcolo degli Standard urbanistici, in attuazione del DM 1444/1968, le destinazioni d'uso a servizi ed attrezzature di interesse pubblico e di interesse generale sono articolate in:

  • a. aree per l'istruzione:
  1. Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  2. Si: servizi per l'istruzione superiore;
  • b. aree per attrezzature d'interesse comune:
  1. Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  2. Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;
  3. Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi e le attività di vendita di prodotti parafarmaceutici qualora di superficie di vendita non superiore a 50 mq. e ricavati all'interno degli edifici esistenti;
  4. So: servizi ospedalieri;
  5. Sr: servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi;
  • c. aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport:
  1. Ps: campi sportivi scoperti;
  2. Pc: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  3. Vg: giardini;
  4. Vp: parchi;
  5. Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali.
  • d. aree per parcheggi:
  1. Ms: parcheggi scoperti
  2. Mc: parcheggi coperti;
  3. Msc: parcheggi attrezzati

2. Le aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" con specifica sigla riferita alle destinazioni d'uso elencate al comma 1 sono assunte dal PO quale dotazione minima inderogabile e concorrono ai fini del calcolo degli Standard Urbanistici di cui al DM 1444/1968.

3. I seguenti servizi di interesse pubblico non costituiscono standard urbanistico e pertanto non rientrano tra quelli individuati dal DM 1444/1968.

  1. Sc: servizi cimiteriali;
  2. St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, eliporti;
  3. Su: università e servizi universitari.

4. Nelle aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con una o più sigle riferite alle destinazioni d'uso elencate ai commi 1 e 3, gli interventi sono attuati dall'Amministrazione Comunale, ovvero dall'Ente proprietario o altro soggetto competente. Tali aree, se non già di proprietà comunale, potranno essere acquisite dall'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni statali e regionali oppure potranno essere sottoposte ad una convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne assicuri l'utilizzo pubblico e disciplini gli aspetti relativi all'attuazione degli eventuali interventi previsti.

5. Sugli edifici compresi nelle aree a servizi ed attrezzature di uso pubblico e di interesse generale elencate ai precedenti commi 1 e 3 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia ri5, salvo diversa indicazione nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento". Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico di cui all'art.7, secondo parametri quantitativi adeguati alla specifica destinazione e comunque non superiori al 50% della Superficie edificata (SE) esistente.

6. Gli ampliamenti di cui al comma 5 dovranno costituire con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente coerente ed il progetto dovrà prevedere una riorganizzazione unitaria dell'intera area, al fine di assicurare la dotazione degli spazi di servizio necessari (parcheggi, verde, etc.).

7. Le disposizioni del comma 5 non si applicano sugli edifici per i quali il PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 o ri2 e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3.

8. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere previsti parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" .

9. All'interno dei servizi sportivi coperti (Pc) sono consentite anche attività commerciali (Tc1) e servizi culturali, sociali e ricreativi (Sd) fino ad un massimo del 25% della Sul complessiva, esclusa la superficie dei locali tecnici e quella destinata ai campi di gioco.

10. Quando nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" è indicata la sola sigla "S" potranno essere previste tutte le funzioni di cui al precedente comma 1 lettera a) e b) ed i servizi universitari.

CAPO II SPAZI PUBBLICI SCOPERTI

Art. 22 Giardini e parchi (Vg) (Vp)

1. Con la sigla (Vg) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i giardini pubblici esistenti.

2. I giardini pubblici prevedono la realizzazione e messa a dimora di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta pavimentati e non pavimentati, aree attrezzate per il gioco.

3. E' consentita la realizzazione di servizi igienici pubblici. E' ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 4 mq.

4. Non sono ammessi impianti sportivi strutturati ad eccezione delle attrezzature sportive elementari non regolamentari e dei campi gioco.

5. Nelle aree individuate come Parchi pubblici (Vp), oltre ai servizi igienici è ammessa la realizzazione di chioschi e/o edicole per una Superficie Coperta (SC) non superiore a 16 mq.; potranno inoltre essere consentite piccole costruzioni per il deposito di materiali ed attrezzi necessari alla manutenzione del parco e servizi igienici e la realizzazione di orti civici e/o collettivi.

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi giardini e parchi pubblici ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

Art. 23 Campi sportivi (Ps)

1. Con la sigla (Ps) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, i campi sportivi esistenti.

2. All'interno delle aree per campi sportivi scoperti sono previste, oltre alle eventuali gradinate (e sottostanti locali tecnici/magazzini), solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, i servizi di ristoro ulteriori magazzini e i locali per l'accettazione e per tutte le attività connesse all'utilizzo delle aree.

3. E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e piste pavimentate (pattinaggio, ciclabili, ecc.) fermo restando il rispetto dei parametri di cui al comma 2.

4. La sistemazione delle aree di cui al presente articolo deve essere effettuata con riferimento alla corretta gestione delle acque meteoriche mediante:

  • a. sistemi lineari di drenaggio a perdere (canalette inerbate o condotte fessurate e trincee drenanti, pozzetti aperti);
  • b. depressioni su substrato drenante;
  • c. utilizzo di materiali e substrati drenanti per le pavimentazioni esterne.

5. Nelle aree destinati a campi sportivi (Ps) possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica individuazione dell'uso per la sosta nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuovi campi sportivi, ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

7. Per quanto riguarda l'intervento per la realizzazione di un nuovo campo da calcio (con tribuna, spogliatoi, locali accessori, locali polivalenti) e di un parcheggio auto a Saline, in prossimità di un centro ricreativo sociale e degli edifici e spazi annessi della Scuola Materna e Primaria "Carlo Cassola", già oggetto di parere favorevole da parte della Conferenza di Copianificazione di cui al verbale del 21.02.2018, questo è stato stralciato in sede di approvazione delle osservazioni. L'Amministrazione sta procedendo con la redazione del progetto definitivo verificando la corrispondenza con la previsione urbanistica. Per tale intervento dovrà essere redatta specifica variante al PO ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014, mediante approvazione del progetto di opera pubblica.

Art. 24 Piazze (Pz)

1. Con la sigla (Pz) sono individuati nelle tav. Usi del suolo e modalità d'intervento, le piazze esistenti.

2. Gli eventuali interventi sulle piazze dovranno garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

  • a. l'eventuale sistemazione di alberature;
  • b. l'eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l'immagine della piazza;
  • c. lo studio di una adeguata illuminazione.

3. Le superfici pavimentate dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche. Per la loro realizzazione è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

  • a. pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • b. cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
  • c. materiali ceramici quali gres e klinker;
  • d. laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
  • e. asfalto;
  • f. gomma e materiali sintetici.

4. Negli spazi adibiti a piazza è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole e servizi igienici.

5. Nel caso in cui la piazza sia sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme, gli interventi su questa potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

6. Il PO non prevede la realizzazione di nuove piazze, ad eccezione di quelli ricompresi nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione.

Art. 25 Percorsi pedonali e risalite meccanizzate

1. Con apposita grafica sono individuati i percorsi pedonali e le risalite meccanizzate di progetto, con i quali è incrementato il sistema della mobilità lenta, con opportunità di collegamento pubblico fra le varie parti della città.

CAPO III PARCHEGGI DI USO PUBBLICO

Art. 26 Parcheggi scoperti (Ms), parcheggi coperti (Mc)

1. Con le sigle (Ms) ed (Mc) sono individuati rispettivamente, nelle tavv. Usi del suolo e modalità d'intervento, i parcheggi pubblici scoperti e quelli coperti esistenti.

2. Gli eventuali interventi sui parcheggi pubblici esistenti scoperti dovranno prevedere i seguenti requisiti minimi:

  • a. 1 un posto auto ogni 25 mq. di superficie;
  • b. rispetto delle norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui all'art. 16 del Regolamento della Regione Toscana DPGR 9 febbraio 2007, n.2;
  • c. sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • d. pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
  • e. pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
  • f. delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
  • g. illuminazione ad ampio spettro;
  • h. percorsi pedonali protetti;
  • i. eliminazione delle barriere architettoniche;
  • j. posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
  • k. sistemi per la raccolta dei rifiuti;
  • l. impianto di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

3. Nei parcheggi scoperti e coperti esistenti, sono consentite le seguenti attrezzature aggiuntive:

  • a. chioschi ed attrezzature per l'informazione;
  • b. posteggi per le biciclette;
  • c. servizi igienici;
  • d. eventuali strutture per la cassa.
  • e. isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo, a condizione che non venga ridotto il numero complessivo di posti auto.

4. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno essere obbligatoriamente previsti:

  • a. attrezzature per l'informazione;
  • b. posteggi per le biciclette;
  • c. servizi igienici.

5. I parcheggi scoperti potranno essere coperti da schermature ombreggianti di materiale leggero se utilizzati per l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici.

6. Nel caso in cui l'area sia sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme, gli eventuali interventi sui parcheggi esistenti potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

7. I parcheggi pubblici di progetto, sia coperti che scoperti, sono ricompresi esclusivamente nelle Aree di Trasformazione di cui all'Allegato 2: Progetti Norma Aree di Trasformazione e potranno essere realizzati soltanto dietro presentazione di un progetto d'inserimento paesaggistico approvato dalla Soprintendenza.

Titolo VI PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 27 Finalità e campo di applicazione

1. In attuazione dei principi generali delle norme vigenti per l'edilizia sostenibile promossi dalla LR 65/2014, Titolo VIII, Capo I; delle linee guida regionali, di cui all'art.219 della LR 65/2014 e del relativo Regolamento di Attuazione, il PO detta norme per la progettazione di qualità e sostenibilità edilizia, ambientale ed antisismica, in relazione a:

  • a. compatibilità ambientale e paesaggistica;
  • b. eco-efficienza energetica;
  • c. comfort abitativo;
  • d. salvaguardia della salute dei cittadini;
  • e. protezione sismica.

2. Le norme di cui al presente Titolo, se non diversamente specificato, si applicano alle destinazioni d'uso residenziale (anche di tipo rurale), produttiva, turistico ricettiva, commerciale, direzionale e di servizio.

3. Non sono obbligati al rispetto delle norme di cui al presente Titolo gli immobili notificati ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 o gli immobili giudicati meritevoli di tutela per motivi di carattere storico, culturale, architettonico ed estetico e per i quali il PO prescrive un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc1 o rc2).

4. Il Comune, in attuazione delle norme di cui al presente articolo può con successivo atto definire:

  • a. il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi e dei requisiti per l'accesso agli incentivi in relazione a quanto previsto dall'art. 220 della LR 65/2014;
  • b. il procedimento edilizio di controllo e della verifica della corretta esecuzione e del rispetto degli impegni assunti;
  • c. l'entità e la ripartizione degli incentivi economici;
  • d. le modalità per la redazione della certificazione di cui all'art. 221 comma 1 della LR 65/2014;
  • e. la durata e la modalità di costituzione della garanzia fideiussoria, da rilasciare ai sensi dell'art. 221 comma 2 della LR 65/2014 e del conseguente monitoraggio della struttura al fine di verificare l'effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico, di riduzioni di emissioni in atmosfera e di miglioramento del comportamento strutturale in condizioni sismiche;
  • f. le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

5. Per la realizzazione degli impianti di produzione elettrica da biomasse e per gli impianti eolici con le relative prescrizioni per il loro corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio si fa riferimento rispettivamente agli allegati 1a e 1b del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (di seguito PIT/PPR), ed agli allegati 1 e 2 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art.75 - Le zone di interesse archeologico.

6. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è sottoposta alle norme e prescrizioni di cui alla Legge Regionale 21 marzo 2011, n.11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39) e della Delibera di consiglio Regionale 26 ottobre 2011, n. 68 (Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11).

7. L'installazione d'impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo è comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. l'installazione di impianti di produzione di energia con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari, per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno dei singoli edifici o complessi di edifici, è ammessa su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei sottosistemi R1, R2 e R6;
  • b. gli impianti di cui alla precedente lettera a) sono consentiti fino ad un massimo di produzione pari a 20 Kw; tale limite non si applica alle strutture di uso pubblico e nelle attività commerciali, artigianali, industriali ed agricole; tali impianti non dovranno modificare la sagoma degli edifici sui quali vengono installati e dovranno essere realizzati aderenti o integrati nella copertura degli edifici con lo stessa inclinazione ed orientamento della falda; i boiler dei pannelli solari non potranno essere posizionati sulla copertura;
  • c. l'installazione degli impianti all'esterno dell'area del centro antico dovrà essere valutata al fine di evitare l'interferenza negativa con il centro storico e gli altri beni culturali;
  • d. l'eventuale installazione di impianti all'interno delle zone di interesse archeologico di cui all'art.142 comma 1 lettera m) del D.lgs 42/04 dovrà tenere conto dei disposti dell'art.55 Siti archeologici, necropoli e mura estrusche e dell'art. 75 Le zone di interesse archeologico.

8. Le aree adibite a parcheggio pubblico o di uso pubblico potranno essere coperte da pannelli solari e/o fotovoltaici, in tal caso la schermatura non dovrà essere continua ma separata fra un autoveicolo e l'atro. Tale intervento non è consentito all'interno del sottosistema R1 la città antica.

9. L'intero territorio comunale di Volterra è individuato come aree a denominazione di origine protetta (DOP) ed aree a indicazione geografica protetta (IGP) e pertanto ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.R. 11/11 risulta area non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

10. L'installazione di piccoli generatori eolici per autoconsumo con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro è ammessa su tutto il territorio comunale ad esclusione dei Sottosistemi R1, R2 ed R6;

11. Negli edifici appartenenti al Sottosistema R6 e negli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui al Titolo XIII, Capo V, l'installazione di piccoli generatori eolici per autoconsumo non potrà interessare le coperture degli edifici ed è comunque subordinata all'entrata in vigore del Regolamento Comunale.

12. Il Regolamento Comunale dovrà contenere indicazioni in merito a:

  • a. dimensioni massime per singoli contesti,
  • b. modalità indicative di localizzazione
  • c. criteri e prescrizioni per il corretto inserimento paesaggistico.

13. Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4 e ri5, ad esclusione dei contesti di valore paesistico ambientale e storico, è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuale.

CAPO II INCENTIVI

Art. 28 Incentivi economici ed urbanistici

1. Al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, il Comune può disporre incentivi economici consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda:

  • a. dei livelli di risparmio energetico;
  • b. dei livelli di risparmio idrico;
  • c. dei livelli di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate
  • d. del livello di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;
  • e. dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti e fino ad un massimo del 70%.

2. L'entità, i requisiti e le casistiche per l'applicazione degli incentivi sono disposte con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale o in sede di approvazione di singoli Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati che includano interventi di edilizia sostenibile nel rispetto dei requisiti definiti dalle vigenti norme regionali.

3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3 e ri4, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici dei luoghi, la Superficie Edificabile (SE) esistente potrà essere incrementata fino ad un massimo del 10% nel caso in cui vengano adottate tecniche e materiali capaci di raggiungere gli obiettivi di qualità edilizia e urbanistica e di sostenibilità ambientale e di miglioramento del comportamento strutturale in condizioni sismiche di cui al presente Titolo.

CAPO III CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Art. 29 Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

1. I Criteri generali ed i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti sono quelli fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59.

2. Ai sensi della Direttiva 2010/31/UE (recepita con la Legge 3 agosto 2013, n.90) i nuovi edifici entro il 2021 dovranno avere un consumo energetico "quasi zero". Tale termine temporale è anticipato per gli edifici pubblici al 2018).

3. Negli edifici di nuova edificazione, la cui richiesta di titolo edilizio sia stata presentata in data successiva al 29 marzo 2011, in quelli sottoposti ad intervento di demolizione e ricostruzione e in quelli sottoposti ad intervento di ristrutturazione integrale dell'involucro, quando di Superficie Edificabile (SE) superiore a 500 mq, vale l'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Tali disposizioni non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs 42/ 2004 e successive modificazioni. Non si applicano inoltre, ai sensi del comma 2 dell' art.11 del Dlgs. 28/2011 agli edifici per i quali il PO prescrive un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc, in quanto il rispetto di tali prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere architettonico, storico ed artistico.

CAPO IV GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DEL CONSUMO IDRICO

Art. 30 Gestione resiliente delle acque meteoriche e contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo

1. Per l'intero territorio comunale qualunque progetto comportante significativa alterazione nella formazione dei deflussi meteorici (quali quelli relativi a nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità, rilevati, verde) deve garantire il contenimento dell'impermeabilizzazione e perseguire gli obiettivi di resilienza urbana e contenimento del rischio di PGRA utilizzando, ogniqualvolta tecnicamente possibile, logiche di drenaggio non convenzionale, fatto salvo il rispetto di diversa normativa sovraordinata.

2. Conformemente alla nomenclatura del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 e successive modifiche, le acque meteoriche dilavanti si distinguono in non contaminate (AMDNC) e contaminate (AMDC). Le reti fognarie di nuova urbanizzazione, salvo disposizioni diverse del Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) saranno di tipo separato per le acque meteoriche non contaminate e per le acque reflue, anche se collegata a valle a rete esistente di tipo misto. In caso di recapito delle AMDNC in fognatura mista, deve essere acquisito anche nulla osta dell'Ente Gestore del S.I.I., che potrà imporre anche misure più restrittive.

3. Per le trasformazioni edilizio-urbanistiche con recapito delle AMDNC in rete fognaria, i massimi deflussi per Tempi di ritorno (Trr)=20 anni devono garantire l'assenza di significativi disservizi e/o aggravi verso terzi rispetto all'ante operam di riferimento (c.d. invarianza idraulica). Coerentemente con la logica di proporzione ed adeguatezza nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e riduzione del rischio preesistente, per le aree di trasformazione (AT), lo stato di riferimento è di norma quello naturale di pre-urbanizzazione; nel caso di gestione dell'esistente lo stato ante operam è quello effettivamente pre-intervento.

4. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando sia tecnicamente possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno, infiltrazioni e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In caso di recapito delle AMDNC direttamente in corso d'acqua superficiale deve essere rispettato il principio di non aggravio a valle e verso terzi, secondo le disposizioni dell'Autorità idraulica competente al rilascio dell'autorizzazione, di norma con riferimento a Tr=200 anni.

5. In coerenza con il PIT/PPR, si assume prioritario il ricorso alla infiltrazione ed alla ritenzione e complementare il potenziamento della capacità di invaso saturabile (comprese aree verdi, piazzali di pertinenza) prima del raggiungimento della sezione di uscita. Analogamente, ai fini della corretta gestione del rischio residuo (Tr=200 anni e accidentali), dovrà altresì essere valutato, almeno qualitativamente, il "percorso" (punti di prima esondazione, linee di scolo principali) delle acque meteoriche eccedenti, dimostrando di aver messo in atto ogni altro accorgimento, tipicamente di resilienza, commisurato all'entità dell'intervento secondo principi di economia e proporzionalità, utile a ridurre il rischio. In ogni caso dovrà essere garantito il non aggravio verso terzi e/o a valle.

6. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

7. Le modifiche del regime dei deflussi conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi quelli derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), o di ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate in generale mediante:

  • a. il mantenimento di un quantitativo adeguato di superficie permeabile di pertinenza, comunque non inferiore al 25% della superficie fondiaria (Sf);
  • b. modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, fatte salve normative specifiche in merito alla salvaguardia delle acque sotterranee;
  • c. misure di autocontenimento con tecniche afferenti la gestione sostenibile, a seconda della compatibilità pedolitologica, idrogeologica e geotecnica da accertare caso per caso e salvo vincoli normativi ulteriori (es. protezione della falda) e diritti di terzi.), quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrografiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento;
  • d. misure di contenimento del danno per scenari idrologici più gravosi e accidentali.

8. Per la gestione delle acque meteoriche nella realizzazione di nuovi edifici e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento volumetrico e ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4 e ri5, dovranno essere predisposti sistemi di captazione, filtro - anche con sistemi naturali di depurazione - ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici o dagli spazi aperti di pertinenza per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi, attraverso una rete separata (dedicata all'acqua di bassa qualità). Nel caso in cui tali interventi siano localizzati in zone non servite dalla rete fognaria dovranno essere predisposti sistemi di adduzione, filtro (con eventuale disinfezione) - anche con sistemi naturali di depurazione -, eventuale accumulo e riutilizzo in rete duale (dedicata all'acqua di bassa qualità) delle acque grigie per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi.

9. Negli interventi che comportano la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è obbligatoria la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per quelle reflue e la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.

10. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, fatte salve normative specifiche in merito alla salvaguardia delle acque sotterranee. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza, anche dal punto di vista igienico-sanitario e statico, o per esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

11. Nelle valutazioni di compatibilità idraulica si farà riferimento alle seguenti disposizioni regolamentari:

  • a. nel caso di stato ante operam assimilabile a pre-urbano, indipendentemente dalla effettiva copertura del suolo, la massima portata di picco per Tr=20 anni conferibile in rete fognaria è 20 l/s per ettaro di superficie equivalente impermeabile di area trasformata [Aimp]. La dimostrazione di tale efficacia e le eventuali diverse valutazioni di compatibilità devono essere effettuate secondo specifiche tecniche coerenti con il Quadro Conoscitivo di PS, salvo aggiornamenti ufficiali di maggior dettaglio (Regione, PGRA, ecc.), con particolare riferimento alle cautele nella valutazione degli eventi meteorici di progetto. A garanzia del contenimento dei massimi deflussi il Comune potrà richiedere specifico pozzetto di consegna alla rete pubblica con organo automatico di limitazione della portata opportunamente tarato. Secondo il principio di proporzione e adeguatezza, in caso di comprovata impossibilità a raggiungere l'obiettivo di invarianza idraulica e fermo restando il principio di non aggravio verso terzi, possono essere adottate misure complementari di aumento della resilienza locale e del contenimento del danno
  • b. per il calcolo delle superfici equivalenti impermeabili e dei relativi coefficienti udometrici si farà riferimento ai seguenti coefficiente d'assorbimento (o deflusso), costanti al variare della durata dell'evento e del tempo di ritorno:
    • - φ=0.9 per superfici impermeabili (tetti tradizionali, superfici asfaltate, ecc.)
    • - φ=0.6 per superfici semi-permeabili (autobloccanti, piazzali in terra battuta, ecc.)
    • - φ=0.2 per superfici permeabili
  • c. per lo smaltimento in loco su suolo e/o strati superficiali di sottosuolo, si fa in generale riferimento a sistemi lineari di drenaggio a perdere (canalette inerbite, condotte fessurate, trincee drenanti, pozzetti aperti, ecc.), depressioni su substrato drenante, pozzi drenanti, tetti verdi, utilizzo di materiali e substrati drenanti per le pavimentazioni esterne. La dispersione in strati superficiali di sottosuolo (trincee e pozzi drenanti) è di norma vietata per acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade e parcheggi e da piazzali a servizio di aree commerciali-produttive, a meno di preventiva separazione delle acque di prima pioggia (APP). Tra le tecniche di recupero di volume di invaso si annoverano: depressioni in aree a verde (tirante massimo non superiore a 1.0 m e drenate in tempo asciutto), canalette/fossetti sovradimensionati (es. lungo strada, di guardia, scoline, ecc.) e terrazzamenti, elementi alveolari e/o percorsi a cielo aperto connessi a pozzi d'infiltrazione e/o trincee drenanti (sopra falda freatica), condotte fognarie sovradimensionate, invasi in terra (con profondità massima non superiore a 2.0 m e almeno parzialmente drenati in tempo asciutto), vasche chiuse in cemento armato (c.a.) o altro materiale rigido, interrate (impermeabili o meno).
  • d. del complesso degli eventuali interventi strutturali preposti al contenimento dei deflussi deve essere redatto a cura del proponente specifico Piano di Manutenzione, comprensivo della stima dei costi medi annui e della definizione dei soggetti responsabili;
  • e. la dimostrazione, asseverata, della compatibilità idraulica e dell'efficacia delle eventuali misure adottate è documentata da specifica relazione tecnica fondata su metodiche di calcolo riconosciute valide a livello internazionale, redatta da professionista di comprovata competenza in materia.

12. Nel caso che rilevanti trasformazioni territoriali e/o gravi deficit infrastrutturali possono richiedere la realizzazione di opere idrauliche vere e proprie (vasche volano, bacini di infiltrazione, ecc.) di rilevanza pubblica, il Comune, anche mediante specifica Convenzione con gli Enti competenti alla gestione del reticolo idrografico e/o del sistema fognario meteorico/misto, potrà assumere in carico le opere.

13. Il drenaggio delle acque meteoriche afferenti da bacini agricoli scolanti a monte della trasformazione deve essere separato da quello delle acque meteoriche proprie di lotto/comparto trasformato, avendo cura di evitare immissioni di materiale solido in fognatura che ne possano alterare l'efficienza e gli oneri di manutenzione.

Art. 31 Contenimento del consumo idrico

1. Nella realizzazione di nuovi edifici e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamenti volumetrici e ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3, ri4 e ri5, si dovranno mettere in atto dispositivi per assicurare il risparmio idrico ed in particolare quello dell'acqua potabile; in tali casi in particolare è reso obbligatorio l'utilizzo di impianti che prevedano la riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.

2. Nei nuovi insediamenti, negli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e in quelli che prevedono il mutamento delle destinazioni d'uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche è prescritta la differenziazione delle reti di distribuzione delle acque (reti duali) tra acque meteoriche (piovane) e grigie (scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici) e quelle ad usi esclusivamente potabili e di igiene personale.

3. Nei nuovi spazi pubblici dovrà essere prevista la separazione tra la rete antincendio e innaffiamento e quella idropotabile.

CAPO V CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E DEL COMFORT ACUSTICO

Art. 32 Limitazione e compensazione dei fenomeni d'inquinamento elettromagnetico e radiazioni

1. È esclusa la collocazione di nuovi impianti ed elettrodotti aerei:

  • a. Nei centri e nuclei storici;
  • b. Nelle aree archeologiche;
  • c. Nei corridoi e connessioni fluviali: sottosistema ambientale V3.

2. Sono considerati ambiti privilegiati per la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei i corridoi ove sono già presenti, senza indurre problemi di sorta, in particolare laddove il potenziamento delle linee può attuarsi utilizzando in tutto o in parte le palificazioni già realizzate.

3. La realizzazione di nuovi elettrodotti è subordinata alla contestuale eliminazione degli elettrodotti che dovessero risultare non più utilizzati.

4. In coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore nei progetti relativi ad interventi di nuova edificazione dovranno essere verificate le fasce di rispetto effettive, dagli elettrodotti ad alta tensione, all'interno delle quali non possono essere collocati nuovi volumi. Nella tabella sottostante sono riportate le fasce di rispetto degli elettrodotti fornite dai gestori delle linee elettriche. I valori in tabella, che definiscono la Dpa (distanza di prima approssimazione) imperturbata, sono calcolati secondo la metodologia approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati e costituiscono un valore più cautelativo sull'intera Linea o Tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato, ai fini di una futura edificazione in prossimità di tali elettrodotti. All'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti permanenza non inferiore a 4 ore. In presenza di "casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3 μT (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003). Nel caso in cui sia necessario verificare la fattibilità di un determinato intervento all'interno delle Dpa potrà essere richiesto al gestore/proprietario della linea elettrica il calcolo tridimensionale esatto della fascia di rispetto nella particolare area desiderata.



Per tutte le altre linee non presenti nella tabella di cui sopra si rimanda a quanto riportato nelle "linee guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08" predisposte da Enel Distribuzione S.p.A. per le proprie linee e cabine elettriche.

In prossimità di SRB e Ripetitori Radio-Televisivi (distanza inferiore ai 200 m) si ritiene opportuno il preventivo controllo dei campi elettromagnetici (C.E.M.) generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.

In prossimità di Stazioni Radio Base (SRB) e Ripetitori Radio-Televisivi (distanza inferiore ai 200 m) si ritiene opportuno il preventivo controllo del C.E.M. generato nei volumi interessati dai nuovi edifici al fine della verifica del rispetto dei valori limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente.

5. Quale misura di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, nella realizzazione di nuove abitazioni, la progettazione dovrà garantire livelli non superiori a 200 Bequerel/metrocubo. A tale scopo negli interventi di nuova costruzione è reso obbligatorio l'isolamento dal suolo tramite vespaio aerato dei locali a piano terra adibiti ad abitazione e la protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Tali prescrizioni si applicano anche agli interventi sugli edifici esistenti nei casi in cui si preveda il mutamento di destinazione d'uso ad abitazione o quando tali interventi, riguardanti locali già ad uso abitativo, coinvolgono in maniera significativa parti dell'edificio a contatto diretto con il terreno.

Art. 33 Verifica del comfort acustico nelle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali

1. Le aree interessate da nuove edificazioni e quelle di recupero urbanistico previste dal PO sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

2. E' esclusa dagli obblighi di cui al comma 1 la realizzazione di singoli edifici in lotti interclusi nell'edificato esistente e serviti da viabilità locale.

3. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali o artificiali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, esistenti o previsti dal presente PO, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale. In sede di progettazione definitiva degli interventi dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.142 per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dall'infrastruttura viaria.

CAPO VI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

Art. 33bis Disposizioni generali sui siti oggetto di procedimento di bonifica

1. Nelle aree individuate nelle tav. usi del suolo e modalità d'intervento come "aree oggetto di procedimento di bonifica", in riferimento all'art.13 della LR 25/1998, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", valgono le seguenti disposizioni:

  • a. divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis della suddetta LR 25/1998, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive);
  • b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento;

2. In conseguenza dell'obbligo di cui alla precedente lettera b), l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione.

Titolo VII NORME GENERALI DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Finalità di salvaguardia ecologica

1. Le norme contenute nel presente Titolo VII indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano.

2. Le norme di cui al Capo II - Acqua, riguardano i corsi d'acqua non inseriti nel reticolo idrografico di riferimento della Regione Toscana così come identificato dalla LR 79/2012.

3. Sui corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 vige quanto disposto dalla LR 41/2018.

CAPO II ACQUA

Art. 35 Regimazione delle acque superficiali

1. Le eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale previa autorizzazione da parte dell'autorità competente possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4. Per i fossi non inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012 , le operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito.

5. Per i fossi non inseriti nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012, gli interventi di intubamento dei fossi devono prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • a. all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
  • b. gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
  • c. la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

6. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque.

7. Comma stralciato

8. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; l'indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

9. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

10. Tutti i soggetti che, al di fuori dei gestori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 36 Arginature

1. Le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

2. Sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è apposto un vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera. Anche quelli per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di un'efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. E' vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 37 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 38 Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 39 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 40 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 41 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti comma.

2. Nel caso si renda necessario procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate, dovrà essere osservata la procedura relativa alle richieste di nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo dell'istanza anche gli estremi relativi all'autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue caratteristiche costruttive ed idrogeologiche.

3. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

Art. 42 Aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico

1. Nella Tavola M4 del PS vigente sono state riportate le Aree Strategica per Interventi di Protezione (A.S.I.P.) previste nel PAI Toscana Costa, ma non inserite all'interno del PGRA. All'interno di tali aree, valgono comunque le seguenti condizioni alla trasformazione:.

  • a. non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo;
  • b. è ammessala realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole del Bacino;
  • c. per i manufatti esistenti all'interno di tali aree, sono consentiti gli interventi che non comportano aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 43 Interventi di messa in sicurezza idraulica

1. Nell'ambito V3.1 - Corridoio dell'Era di cui all'art.101 comma 5 delle presenti norme, sono comprese aree a pericolosità e fragilità idraulica, assoggettate alle Norme del medesimo PS e a quelle sovraordinate del P.A.I. del Bacino del Fiume Arno.

2. Vi sono ammessi interventi per il contenimento o eliminazione del rischio idraulico, di riqualificazione idrogeologica, ambientale e di riassetto idraulico assentiti dall'Autorità di Bacino competente e dall'Autorità idraulica di riferimento.

3. Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici ed idraulici, non dovranno aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.

Art. 44 Aree per l'approvvigionamento idrico (Bacino di Berignone)

1. E' prevista la realizzazione di un'opera finalizzata ad incrementare l'attuale livello di approvvigionamento idrico individuata nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla "AI". Tale opera individua un'area atta alla realizzazione di un invaso artificiale che verrà alimentato sfruttando le acque del Fiume Cecina e che sarà rivolto esclusivamente al potenziamento della riserva idrica disponibile per l'acquedotto.

2. L'opera sarà posta lungo il corso del Cecina, in prossimità del Mulino di Berignone. Su tale area è istituita una fascia di rispetto non inferiore a 50 m. nella quale sono vietate tutte le attività che possono potenzialmente inquinare le acque o comprometterne la qualità. Sono pertanto vietate le attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; tale fascia dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero.

3. L'invaso avrà una capacità utile compresa tra 500.000 e 700.000 mc. ed avrà la funzione di fornire una ricarica artificiale nel periodo estivo per il campo pozzi di Puretta , principale fonte di approvvigionamento idropotabile per i Comuni di Volterra, Pomarance e la frazione Saline di Volterra.

4. Il progetto dovrà essere redatto in conformità con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 e con la Circolare Ministeriale 24 settembre 1988 n. 30483, Legge 2 febbraio 1974, n.64 art.1 D.M. 11/03/88 e prevedere il ripristino della funzionalità ecologica e le necessarie misure di mitigazione e compensazione.

Art. 45 Interventi di recupero dei pelaghi

1. Su tutto il territorio comunale è ammesso il recupero dei pelaghi interrati esistenti, finalizzato alla conduzione dei fini agricoli o per interventi anti-incendio, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 64/2009. Oltre a quanto disposto dalla suddetta normativa, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intervento di recupero è subordinato alla dimostrazione dell'esistenza del pelago, sia per quanto attiene la localizzazione che le dimensioni.

3. Nella scelta delle tecniche e dei materiali di recupero, compresi quelli relativi all'impermeabilizzazione, deve essere garantito l'equilibrio idrogeologico del contesto. A tal fine, il progetto di recupero deve contenere specifici elaborati dimostrativi.

4. Laddove ne ricorrano le condizioni, il ripristino dei pelaghi è subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni regionali.

CAPO III ARIA

Art. 46 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Per le misure di compensazione il PO prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti. Il verde di compensazione ambientale è costituito da masse boschive e da barriere vegetali: queste ultime sono da realizzarsi in particolare nelle aree produttive e lungo la viabilità principale.

2. Per le misure di riduzione della densità delle emissioni si rinvia ad eventuali piani specifici per le misure di risparmio, ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento.

Art. 47 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. Oltre a quanto definito nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, che individua le zone del territorio comunale con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e le misure di controllo atte a garantirne il rispetto, il PO individua quali misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di esposizione al rumore le barriere vegetali, da realizzarsi in particolare nelle aree produttive e lungo la viabilità principale.

2. Solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

Art. 48 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza ilPO prevede il divieto di installare nuove linee aeree elettriche e telefoniche nei centri abitati e nelle Aree di trasformazione, mentre nel territorio aperto esse dovranno essere limitate ai casi dove non siano valutati fattibili impianti interrati; l'interramento dovrà essere realizzato, ove possibile, anche in sostituzione delle linee aree esistenti.

2. All'interno dei centri abitati, ove non siano possibili soluzioni alternative di rilocalizzazione degli insediamenti, qualora non sia fattibile l'interramento dell'impianto, si dovrà provvedere alla realizzazione di schermature attraverso piantumazione di alberature.

3. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti (addizioni volumetriche), sostituzione edilizia o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,2 µt in riferimento alla Legge Regionale 20 dicembre 2000, n.79.

4. Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici ad alta frequenza il PO prevede che per l'installazione di nuovi impianti di radiocomunicazione (telefonia cellulare e diffusione radio televisiva) nei centri abitati e nelle Aree di trasformazione sia in ogni caso privilegiato l'accorpamento degli impianti su strutture comuni.

Art. 49 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 37, dovrà provvedere a:

  • a. adeguare il Regolamento Edilizio al fine di prevedere specifiche norme concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  • b. predisporre l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
  • c. effettuare controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla LR 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.)

CAPO IV SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 50 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica.

2. La modifica dei tracciati rurali esistenti potrà essere consentita solamente per variazioni di modesta entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l'attraversamento purché le condizioni di transitabilità siano mantenute almeno pari a quelle originarie e nei casi di comprovata necessità di attuare interventi tesi alla stabilità e/o messa in sicurezza del tracciato stesso; i nuovi tratti dovranno mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada esistente e solo in tali casi le modificazioni apportate al tracciato non costituiranno variante al presente PO. Qualunque modifica è comunque esclusa per le strade appartenenti alla viabilità fondativa.

3. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

4. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

Art. 51 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Non sono ammesse le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  • a. in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
  • b. per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.

3. Nei casi di cui al comma 2 le recinzioni con rete metallica avranno un'altezza massima di ml. 1,80 fuori terra, e dovranno essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni dovranno quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non dovranno presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento. E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.

4. Non sono ammesse recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

Art. 52 Aree tartufigene

1. Le aree tartufigene sono individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" con le sigla "TF" o "TF-CB". Tali aree sono il risultato di un approfondimento conoscitivo dettagliato effettuato nell'ambito del sottosistema V2.1 "aree tartufigene" così come originariamente individuato dal PS. Per le sole aree individuate dal PO con la sigla "TF" o "TF-CB", è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

2. Sono inoltre vietate tutte le attività e gli interventi non compatibili con la salvaguardia e lo sviluppo e la produzione di tartufi e degli elementi componenti gli ecosistemi tartufigeni.

3. All'interno delle aree tartufigene così come definite d al presente articolo, si applicano le "norme per la tutela, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n.50. In particolare per tali aree è previsto:

  • a. il divieto di realizzare qualsiasi tipo di costruzione permanente o provvisoria;
  • b. la non ammissibilità del cambio di destinazione d'uso del soprassuolo boschivo;
  • c. il divieto di effettuare tutti i movimenti di terra, compresi quelli legati all'ordinaria attività agricola, ad esclusione dio quelli strettamente necessari al corretto deflusso delle acque superficiali o alla realizzazione di drenaggi dei corsi d'acqua;
  • d. il divieto di realizzare strade di qualsiasi sezione e tipo, anche in terra battuta;
  • e. il divieto di attraversamento delle aree da parte di opere infrastrutturali a rete interrate.

Art. 53 Calanchi e biancane

1. Per le aree individuate come calanchi e biancane nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" è istituito un divieto di nuova edificazione.

Art. 54 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari dovranno essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

2. Dovrà essere salvaguardata l'integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.

Art. 55 Siti archeologici, necropoli e mura etrusche

1. Nelle aree individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come siti archeologici, necropoli e mura etrusche è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

2. Sono inoltre disposti la tutela assoluta dei beni secondo quanto disposto dal Capo I del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Art. 56 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e/o rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio, canalizzazione e derivazione per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche, per la loro raccolta e convogliamento nella rete di scolo esistente. Dovranno essere esplicitati, ai termini di legge, le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del Dlgs 152/2006 e successive modifiche. Fatte salve le norme più restrittive, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate deve uniformarsi a quanto previsto dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni", emanate con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 (NTC2018), Capo 6, e successive modifiche.

2. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere, quando non impedito, il rinverdimento delle superfici e dove necessario opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

3. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. Ai progetti degli interventi su terreni agricoli non connessi all'attività agricola che comportino movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde sono allegati specifici elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, che garantiscano la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio e dovranno rispondere ai criteri di cui ai comma successivi.

5. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

6. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 57 Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

Art. 58 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

5. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite, nonché prevedere l'allacciamento all'impianto di depurazione o, nel caso di zone non servite, ad altro sistema di smaltimento dei reflui, anche di tipo individuale - compresa la fitodepurazione -, tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica.

CAPO V ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 59 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale (Titolo IV Capo III della L.R. 65/14) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  • b. restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  • c. restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  • d. riabilitazione della viabilità campestre;
  • e. sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 60 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 61 Verde urbano

1. Nella modifica di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto deve essere curata la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto con messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si potrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

2. Per i filari urbani è prescritto il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali con l'esclusione delle specie conifere.

3. La progettazione di nuovi spazi verdi e/o la ristrutturazione o riqualificazione di esistenti, dovrà perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo di dare all'infrastruttura verde anche la funzione idraulica di aumento della resilienza urbana agli eventi meteorici intensi.

Art. 62 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 63 Elementi arborei isolati e filari

1. I "filari alberati" individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono sottoposti a tutela conservativa.

2. Vale su tutto il territorio del Comune di Volterra l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

3. In ambiente urbano è vietato l'abbattimento di elementi arborei aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

4. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

5. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

6. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri abitati e campagna alla tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

7. Dal punto di vista del tipo di impianto i filari si distinguono in "fitti" e "radi". La scelta tra filari "fitti" e "radi" dovrà rispondere ad esigenze specifiche di progetto (trasparenza, creazione di barriera visiva). Nei filari "fitti" la distanza minima tra gli alberi (misurata con riferimento alle chiome) è di 0,50 ml., la distanza massima di 1,50 ml.; nei filari "radi" la distanza minima è di 1,50 ml.

8. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

Art. 64 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

Art. 65 Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  • a) dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • b) introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • c) alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.

Art. 66 Boschi e arbusteti

1. In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui agli artt 37 e 38 della LR 21/03/2000, n. 39 'Legge forestale della Toscana' ovvero i boschi e i territori ricompresi nelle zone determinate ai sensi del RD Legge 30/12/1923 n. 3267 si applica il regolamento di attuazione della legge, DPGR 48/R/2003 'Regolamento forestale della Toscana..

2. La normativa di settore di riferimento è rappresentata dalla LR 21/03/2000, n.39 e dal DPGR 08/08/2003 n. 48/R. Sono esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 149 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 'Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (LR 39/00; DPGR 48/R/2003).

3. Il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti sono consentiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n.431 e dagli atti soprarichiamati.

4. Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento

5. Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 44/R/2003 ed in quelle individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.

Titolo VIII DISCIPLINA PAESAGGISTICA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67 Beni paesaggistici

1. Il PO, in coerenza con le disposizioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico disciplina i seguenti beni paesaggistici:

A. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e dell'art.136 del Codice individuate nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli Dlgs 42/2004 e corrispondenti a:

  • - A1. Area in località denominata "torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna nel comune di Volterra - D.M. 21/12/1999; G.U. 68 del 2000
  • - A2. Zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti - D.M. 28/02/1963; G.U. n. 81 del 25/03/1963
  • - A3. Zona del colle denominato "San Martino" o "Poggio Predulfo" sita nell'ambito del Comune di Volterra - D.M. 26/04/1958; G.U. 112 del 1958

B. le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 134, comma 1 lettera b) e dell'art. 142, comma 1 del Codice individuate nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli Dlgs 42/2004 corrispondenti a:

  • - B1 - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia di cui all'art. 142 comma 1 lettera b) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 71.
  • - B2 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 72.
  • - B3 - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi di cui all'art. 142 comma 1 lettera f) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 73.
  • - B4 - territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta a successivo art. 74.
  • - B5 - le zone di interesse archeologico di cui all'art.142 comma 1 lettera m) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 75.
  • - B6 - le zone gravate da usi civici di cui all'art.142 comma 1 lett. h) del Codice la cui disciplina specifica è contenuta al successivo art. 75bis.

2. Le perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e riferiti alla aree tutelate per legge, art.142 del Codice, così come indicate nella "TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli Dlgs 42/2004" , sono derivate dalla cartografia del Quadro Conoscitivo del PIT pubblicati sulla pagina web Geoscopio del sito della Regione Toscana. Tali perimetri hanno valore meramente ricognitivo in quanto la sussistenza del vincolo è definita dai requisiti indicati nella "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" (Elaborato 7B del PIT).

CAPO II IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Art. 68 A1. Area in località denominata "torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna

1. Nella zona denominata "torrente Fregione" sita in frazione di Villamagna (D.M. 21/12/1999; G.U. 68 del 2000) individuata nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 quale area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04, per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, valgono le prescrizioni della sezione 4 dell'allegato C alla disciplina del PIT/PPR.

Art. 69 A2. Zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti

1. Nella zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e terreni circostanti (D.M. 28/02/1963; G.U. n. 81 del 25/03/1963) individuata nella TAV.QC4 Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 quale area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04, per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, valgono le prescrizioni della sezione 4 dell'allegato C alla disciplina del PIT/PPR.

Art. 70 A3. Zona del colle denominato "San Martino" o "Poggio Predulfo"

1. Nella zona del colle denominato "San Martino" o "Poggio Predulfo" (D.M. 26/04/1958; G.U. 112 del 1958) individuata nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli D.lgs 42/2004 quale area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04, per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, valgono le prescrizioni della sezione 4 dell'allegato C alla disciplina del PIT/PPR.

CAPO III AREE TUTELATE PER LEGGE

Art. 71 B1. Territori contermini ai laghi

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b) del D.lgs 42/04 non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico. All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione. Valgono inoltre le prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. E' vietata qualsiasi forma di nuova edificazione ad esclusione degli interventi strettamente a servizio dell'infrastruttura. Gli interventi di trasformazione riguardano esclusivamente:

  • a. la gestione ambientale - con finalità di riqualificazione - delle formazioni ripariali e delle superfici lacustri;
  • b. la efficienza degli impianti pubblici di captazione idrica;
  • c. l'incremento delle fruibilità dei luoghi, con finalità ricreative, sportive e di educazione ambientale.

3. Gli interventi in generale:

  • a. non dovranno alterare l'assetto idrogeologico e dovranno garantire la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • b. dovranno inserirsi nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica e rispettare le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • c. non dovranno compromettere le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d. non dovranno modificare i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e. non dovranno occludere i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non dovranno concorrano alla formazione di fronti urbani continui e non dovranno ridurre l'accessibilità alle rive dei laghi.

4. Qualsiasi intervento dovrà prevedere:

  • a. la Tutela dell'intero sistema idrografico che alimenta il bacino artificiale;
  • b. il controllo e manutenzione dei bordi del lago, con tutela attiva della vegetazione;
  • c. il controllo dell'attività agricola soprattutto in relazione all'uso di pesticidi e fertilizzanti, e di tutte le forme di inquinamento determinate dalle diverse attività sul territorio.

5. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

7. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 72 B2. Fiumi, torrenti, corsi d'acqua

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/04, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli eventuali interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

  • a. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • b. non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • c. non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • d. non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico - identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • a. mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
  • b. siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;
  • c. non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

4. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

5. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  • a. edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  • b. depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • c. discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).

6. Sono ammessi, alle condizioni di cui al precedente comma 3 lettere b, c, d ed e:

  • a. gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • b. gli impianti per la produzione di energia;

7. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Art. 73 B3. i parchi e le riserve nazionali o regionali

1. Nel Comune di Volterra sono presenti le seguenti riserve naturali provinciali:

  • a. Riserva naturale di Montenero
  • b. Riserva naturale della foresta di Berignone

2. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D.lgs 42/04, non sono ammessi:

  • a. gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici;
  • b. l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).
  • c. l'apertura di nuove cave e miniere;
  • d. la realizzazione di campi da golf;
  • e. le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco;
  • f. nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;

Art. 74 B4. Territori coperti da foreste e boschi

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04, gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, dal presente PO sono ammessi a condizione che:

  • a. Non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;
  • b. Non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • c. Garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Non sono ammessi:

  • a. Nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
  • b. L'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Art. 75 bis - B.6 Le zone gravate da usi civici

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs 42/04 dovrà essere assicurato il mantenimento delle loro caratteristiche, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

2. Il PO garantisce la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità delle popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e a tutela del paesaggio e la conservazione degli assetti figurativi del paesaggio determinatisi anche in forza dell'esistenza degli usi civici. Sono inoltre tutelati il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le sistemazioni idraulico-agrarie.

3. Gli interventi edilizi strettamente necessari all'esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione del demanio collettivo civico, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi.

4. Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l'uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo-pastorale e concorra al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici.

5. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che:

  • a. Non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale;
  • b. Concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva;
  • c. Comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

6. Non è ammessa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d'uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Con riferimento al Quadro conoscitivo del PIT-PPR, la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al presente articolo, operata dall'Amministrazione Comunale, potrà essere soggetta a integrazioni e/o modifiche a seguito degli esiti dell'attività di ricognizione georeferenziata svolta dal Settore regionale competente in materia di usi civici.

CAPO IV AREE DI PERTINENZA PAESAGGISTICA DEL PS

Art. 76 Tipi di paesaggio

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sono riportati con apposita sigla l'appartenenza o meno di ambiti del territorio rurale a determinati tipi di paesaggio. I paesaggi individuati dal PO, in coerenza con quanto stabilito dal PS sono i seguenti:

  • a. Paesaggi di transizione e della biodiversità (a);
  • b. Paesaggi della bonifica idraulica (b);
  • c. Paesaggi calanchiferi (c)
  • d. Paesaggi delle argille (d);
  • e. Paesaggi agricoli compositi (e);

2. I paesaggi di transizione e della biodiversità corrispondono ad aree tra loro eterogenee accomunate però da un particolarmente elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici che occorre salvaguardare e valorizzare. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. la sola attività di manutenzione ordinaria per le aree boscate, con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone; si definiscono "tagli di manutenzione " i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.
  • b. il mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
  • c. il divieto di cambio degli assetti colturali per oliveti, vigneti, pascoli arborati, pascoli cespugliati e pascoli;
  • d. il mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
  • e. il mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
  • f. il mantenimento ed il ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua

3. I paesaggi della bonifica idraulica corrispondono ad aree di pianura nelle quali si è conservata la trama fondiaria della bonifica, caratterizzata dal reticolo infrastrutturale idraulico e viario, dalle opere puntuali e manufatti idraulici e rurali, dalla tessitura dei campi; per tali aree è prescritta la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. il mantenimento della forma dei campi;
  • b. il buon funzionamento della rete scolante;
  • c. la manutenzione ed il potenziamento delle arginature esistenti;
  • d. il recupero e la manutenzione di tutti i manufatti legati alla bonifica idraulica;
  • e. la scelta di assetti colturali compatibili negli apporti inquinanti e nelle idro-esigenze con le caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee;
  • f. la conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali e del patrimonio edilizio esistente salvaguardando le tradizioni architettoniche locali.

4. I paesaggi calanchiferi corrispondono ai paesaggi caratterizzati da episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti o all'azione erosiva o agli affioramenti. Gli eventuali interventi di manutenzione dovranno garantire la salvaguardia dei caratteri fondamentali dei luoghi. Su tali aree è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

5. I paesaggi delle argille corrispondono ai paesaggi caratterizzati dalla compresenza di colline argillose e formazioni di diversa natura geologica adatte all'insediamento del bosco e delle colture arboree. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. il mantenimento della forma dei campi;
  • b. il buon funzionamento della rete scolante;
  • c. la conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali e del patrimonio edilizio esistente salvaguardando le tradizioni architettoniche locali

6. I paesaggi agricoli compositi corrispondono a paesaggi agricoli di impianto tradizionale toscano, con significativa presenza di vite e olivo e da crinali sui quali si attestano le antiche viabilità di collegamento con il fondovalle dell'Era ed il centro antico. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

  • a. il mantenimento della forma dei campi;
  • b. il buon funzionamento della rete scolante;
  • c. la conservazione delle piantate di carattere strutturale, dei filari di alberi, delle strade poderali e del patrimonio edilizio esistente salvaguardando le tradizioni architettoniche locali.

Titolo IX VALUTAZIONI E MONITORAGGIO

CAPO I VALUTAZIONE AMBIENTALE E MONITORAGGIO DEL PIANO

Art. 77 Valutazione ambientale Strategica(VAS)

1. La valutazione ambientale del PO, secondo quanto stabilito dal Dlgs. 152/2006 e successive modifiche, "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

2. Il Rapporto Ambientale ha il compito di descrivere gli impatti significativi sull'ambiente che deriverebbero dall'attuazione del Piano, oltre che delle misure individuate al fine di mitigare, compensare e ridurre tali impatti.

3. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di VAS ha individuato indicazioni finalizzate ad indirizzare l'attuazione del PO verso la sostenibilità ambientale, che sono state riportate nelle presenti Norme Tecniche

4. Il PO assume e fa proprie le misure individuate nella VAS e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza. Le misure individuate vengono applicate in fase attuativa ovvero all'interno dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), dei Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e degli interventi diretti (ID), ovvero direttamente dall'Amministrazione e degli Uffici Tecnici Comunali.

Art. 78 Monitoraggio

1. Al fine di assicurare la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PO, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è predisposto con cadenza quinquennale uno specifico Report di Monitoraggio.

2. Il sistema di indicatori da utilizzarsi per il monitoraggio degli effetti connessi con l'attuazione degli interventi di trasformazione di cui al comma precedente è definito nel "Rapporto Ambientale". Esso può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni sulla base di esigenze eventualmente sopravvenute in sede di effettuazione delle attività di monitoraggio.

3. L'Autorità Procedente, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs. 152/06 e successive modifiche, attiva il processo di monitoraggio in collaborazione con l'Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie Ambientali, provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17