Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 129 Criteri per la trasformazione in aree con problematiche idrauliche

1. Per le aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata, classe I4 (alluvioni frequenti) e per le aree classificate a pericolosità idraulica elevata, classe I3 (alluvioni poco frequenti), vale quanto disposto dalla LR 41/2018.

2. Comma Stralciato

3. Pericolosità idraulica media (Classe I2) - In tali aree, per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4. Pericolosità idraulica bassa (Classe I1) - In tali aree non sono indicate specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17