Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 125 Interventi relativi al riutilizzo dei grandi annessi agricoli

1. Gli interventi relativi al riutilizzo degli annessi agricoli con superficie edificata SE superiore a mq. 200 che comportano mutamento della destinazione d'uso sono consentiti solo se riferiti a edifici realizzati con inizio lavori in data antecedente il 15 aprile 2007 (data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R) e se inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo.

2. Il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga dal proponente contestualmente dotata, a cura e spese del richiedente, delle infrastrutture (acquedotto, fognature, energia elettrica e gas) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto attraverso specifico atto d'obbligo unilaterale..

3. Quando gli interventi di cui al comma 1 presuppongono la demolizione e ricostruzione del manufatto o dei manufatti originari con modifica della sagoma, il nuovo volume realizzato non potrà avere una Superficie Edificabile (SE) superiore a quella stabilita dal presente comma ed espressa in relazione alla Superficie Edificata (SE) complessiva degli edifici esistenti compresi all'interno dell'area di pertinenza facenti parte integrante dell'intervento di riconversione:

  • a. 50% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando la superficie degli immobili preesistenti non sia superiore a 300 mq.;
  • b. 40% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando risulti compresa tra 300 e 500 mq.;
  • c. 30% della SE dell'edificio oggetto di intervento, quando risulti maggiore di 500 mq.

4. Gli interventi di demolizione con ricostruzione che prevedano una diversa articolazione e/o collocazione dei volumi dovranno attuarsi esclusivamente all'interno dell'ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e senza comportare ulteriore impegno di suolo né determinare interventi sostanziali sulle opere di urbanizzazione primaria ad esclusione delle fognature, della rete idrica e della rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

5. All'interno degli ambiti di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville e dell'edilizia rurale di pregio gli interventi previsti dal presente articolo si attuano solo se questi sono esplicitamente previsti dalle Schede Normative di cui all'art.126 e nel rispetto delle condizioni specifiche in esse riportate.

6. Non è consentito il "recupero volumetrico" di edifici che alla data di approvazione del PO presentano parti strutturali inconsistenti quali ad esempio tettoie, capanni in ferro o legno, ecc. ed in generale di tutti quei volumi che presentano più di un lato privo di tamponature o chiusure esterne.

7. All'interno di uno stesso ambito di pertinenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia riguardanti gli edifici esistenti non coinvolti da operazioni di sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o contestuali a quelli di riconversione.

8. Gli interventi in attuazione delle disposizioni del presente articolo dovranno realizzarsi nel rispetto della disciplina paesistica di cui al Titolo VIII delle presenti norme ed in particolare non dovranno compromettere in alcun modo gli elementi strutturanti il paesaggio agrario descritti all'articolo suddetto.

9. Il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma deve essere dimostrato attraverso specifici elaborati che costituiranno parte integrante dei documenti necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni; il progetto dovrà documentare:

  • a. la verifica della disponibilità dei servizi con acquisizione preventiva della certificazione dei gestori in relazione alle nuove esigenze indotte dall'intervento relativamente alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas e/o teleriscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
  • b. la tutela e la salvaguardia degli ambiti che circondano gli insediamenti collinari, ed in particolare il capoluogo ed i centri antichi minori dal punto di vista estetico-percettivo, in modo tale da dimostrare che il nuovo progetto non costituisce in nessun caso ostacolo alla fruizione visiva del paesaggio, dei punti di vista panoramici esistenti accessibili al pubblico rivolti verso il contesto collinare e la rete esistente dei poderi.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17