Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 124 Mutamento della destinazione d'uso agricola

1. Nel territorio rurale, nel rispetto dell'art. 81 della LR 65/2014, possono mutare la destinazione agricola solo gli edifici rurali realizzati con inizio lavori antecedente al 15.04.2007 ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il mutamento della destinazione d'uso agricola, nel rispetto dell'art. 82 della LR 65/2014, è consentito, previa approvazione del Programma Aziendale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dal PTCP della Provincia di Pisa.

3. Le eventuali prescrizioni relative al cambiamento di destinazione d'uso contenute nelle Schede Normative di cui all'art.126 prevalgono su quelle del presente articolo.

4. I mutamenti della destinazione d'uso comportanti perdita della destinazione d'uso agricola sono subordinati al rispetto di quanto prescritto dall'art.83 della LR 65/2014. Dovrà essere redatta in ogni caso apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale nella quale dovrà essere trascritto, tra gli altri, anche l'impegno a non avvalersi della possibilità di ampliamento consentita dai commi 4 e 5 dell'art.123 e di non alienare l'abitazione per un periodo di almeno 10 anni dal momento del cambio d'uso. Tali impegni potranno far parte della convenzione prevista dal comma 1 del citato art.83 della LR 65/2014.

5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono consentiti se l'intervento di mutamento della destinazione agricola degli edifici comporta la demolizione con ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art.83 della LR 65/14.

6. Il presente PO non consente il cambio di destinazione d'uso in residenza:

  • a. degli edifici e manufatti, sia a destinazione agricola che non agricola, di Superficie Edificabile (SE) inferiore a 50 mq. al momento dell'entrata in vigore del presente PO;
  • b. delle tettoie e dei manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia e comunque in ogni caso di tutti gli edifici non in muratura.
  • c. dei manufatti aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati;

7. E' consentito l'accorpamento di più manufatti, anche di Superficie Edificata (SE) inferiore a mq. 50, finalizzato al cambio di destinazione d'uso in residenza e realizzazione di un unico nuovo edificio di Superficie Edificata (SE) complessiva non superiore a 90 mq.

8. L'intervento di cui al comma 7 è consentito anche nel caso in cui i manufatti di superficie inferiore a 50 mq. vengano demoliti e ricostruiti accorpandoli ad un edificio esistente ad uso abitativo, ad esclusione di quelli per i quali il presente PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo rc o re o di ristrutturazione edilizia conservativa ri1.

9. Il cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli aventi superficie edificata SE complessivamente superiore a mq. 200, è disciplinato dall'art.125 delle presenti norme.

10. Gli interventi pertinenziali relativi al cambio d'uso in abitazione non potranno comportare la realizzazione di recinzioni, giardini e/o pertinenze di carattere urbano; la pertinenza dovrà essere individuata in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

11. Gli interventi ambientali di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 devono garantire:

  • a. un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
  • b. il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore;
  • c. la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

12. Il cambiamento di destinazione d'uso di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga dal proponente contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto, attraverso specifico atto d'obbligo unilaterale.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17