Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 123 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sugli edifici esistenti presenti sul territorio rurale con destinazione d'uso non agricola non dotati di specifica scheda norma di cui all'art.126, salvo diversa e specifica indicazione nella tavola "usi del suolo e modalità d'intervento" sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art.79 della LR 65/14 e successive modifiche.

2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

  • a. di manutenzione straordinaria;
  • b. di restauro e risanamento conservativo
  • c. di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5;
  • d. pertinenziali;
  • e. realizzazione di piscine;
  • f. la realizzazione o ampliamento di un locale interrato, con solo accesso interno, fino ad un massimo di 40 mq. di Superficie Accessoria (SA);
  • g. i volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, quando riferiti agli interventi pertinenziali ed alla realizzazione di piscine, sono consentiti solo sugli edifici già ad uso residenziale al momento dell'entrata in vigore del presente PO od a quelli per i quali si prevede il cambio d'uso in residenza attraverso Piano Aziendale.

4. Sugli edifici a destinazione residenziale e/o commerciale e/o turistico ricettiva esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente PO è consentita una addizione volumetrica "una tantum" di 30 mq. ovvero del 20% della SE esistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq. per ogni unità immobiliare, da attuarsi anche per fasi successive fino al raggiungimento della superficie massima concessa. La superficie in ampliamento può comprendere sia le superfici abitabili che quelle accessorie.

5. Sugli stessi edifici di cui al comma precedente sono anche consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico Av2: sostituzione edilizia la cui ricostruzione potrà prevedere un incremento della SE preesistente pari al 35%.

6. Gli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 4 negli edifici e/o complessi edilizi per i quali è prescritto un intervento di restauro e risanamento conservativo re o rc o di ristrutturazione edilizia ri1, sono consentiti solo quando esplicitamente previsti nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" o nell'eventuale Scheda Normativa di cui all'art.126. Negli edifici per i quali è prescritto un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa ri1 le addizioni volumetriche di cui al comma 4 sono limitate a 30 mq. e dovranno essere realizzate nel rispetto dei caratteri originari dell'edificio esistente. Negli edifici con intervento re, rc, ri1, ri2 ed ri3 non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

7. Comma stralciato .

8. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 4, se non comportano aumento di volume, sono consentiti anche al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria pur nel rispetto della vigente normativa regionale.

9. Le eventuali disposizioni presenti nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" e nelle eventuali Schede Normative di cui all'art.126, prevalgono su quelle di cui al presente articolo.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17