Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 119 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali domestici, diversi dai ricoveri per animali domestici o da cortile di cui all'art. 137 comma 1 lettera a) n.6 della LR 65/2014, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 13 del RA n.63/R.

2. Il numero massimo di capi ricoverabili, in base alla specie domestica, è fissato nel seguente modo:

  • a. Avicunicoli: 20 capi
  • b. Ovicaprini: 4 capi
  • c. Bovini: 2 capi
  • d. Equini: 3 capi
  • e. Suini: 2 capi
  • f. Cani: 5 capi

3. I manufatti di cui al presente articolo dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona e dovranno essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. Tali manufatti potranno essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla stagione venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.

4. I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.

5. I nuovi manufatti dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • a. rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo ml. 50
  • b. a tutte le altre abitazioni ml. 100
  • c. dal confine di proprietà ml. 10
  • d. dalle strade pubbliche ml. 20

6. I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie complessiva di 15 mq. e l'altezza di ml 1.50 ed essere realizzati secondo le modalità e le caratteristiche definite dal Regolamento Edilizio.

7. Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo.

8. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.

9. La realizzazione di ricoveri per cavalli, con le caratteristiche di cui al presente articolo è ammessa anche per gli imprenditori professionali, all'interno delle aziende agricole, tranne che nei terreni rientranti nelle zone E1 di conservazione, a condizione che I ricoveri siano demoliti a cessazione della necessità dell'uso. A tal fine, per poter procedere alla realizzazione di detti ricoveri, deve essere presentato un impegno scritto alla loro rimozione in detta eventualità.

10. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17