Art. 118 Manufatti per l'attività agricola amatoriale
1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi ai disposti dell'art. 78 della LR 65/2014 e dell'art. 12 del RA n.63/R.
2. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. essere semplicemente appoggiati al suolo senza la formazione di sottofondazione per pavimenti;
- b. non deve essere presente alcuna opera di fondazione continua in muratura;
- c. l'ancoraggio deve essere facilmente rimovibile;
- d. devono essere utilizzati legno o altro materiale avente i medesimi impatti ossia la capacità di dare percezioni di durevolezza e leggerezza e di integrazione, fisica e visiva con il contesto di intervento.
3. I nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale realizzati in applicazione del presente articolo devono rispettare i seguenti parametri:
- a. per fondi compresi tra da mq. 3.000 a mq. 10.000 è ammessa l'edificazione di una superficie coperta (SC) massima di mq 20;
- b. per fondi compresi tra da mq. 10.000 a mq. 20.000 è ammessa la realizzazione di tre manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20;
- c. per fondi superiori a 20.000 mq. è ammessa è ammessa la realizzazione di sei manufatti ciascuno di Superficie Coperta (SC) massima di mq 20.
4. Non è ammessa l'edificazione di alcuna superficie su fondi con dimensione inferiore a mq 3.000, tranne per le aree destinate ad orti urbani o per pratiche di autoconsumo. In tali casi è ammessa l'edificazione di una Superficie Coperta (SC) massima di mq 12.
5. In aggiunta agli annessi realizzati secondo quanto prescritto dal precedente comma 3, è ammesso un ulteriore annesso, con funzione di deposito del fieno, di superficie non oltre 20 mq. e altezza in gronda non superiore a m. 3,80. Il numero di detti annessi è stabilito come segue:
- a. 1 annesso per ogni ha di terreno o sua frazione, comunque non inferiore a 3.000 mq.,
- b. 2 annessi in caso di superfici fondiarie uguali o superiori a 2 ha di terreno.
6. Gli annessi di cui al presente articolo non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; dovranno essere costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero; dovranno essere privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio; dovranno avere un solo livello ed un'altezza non superiore a ml. 2,40; analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini: in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.
7. Sui manufatti realizzati ai sensi del presente articolo sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3bis dell'art.79 della LR65/2014.