Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 115 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di annessi agricoli da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie, quando consentito dalle presenti norme, è sottoposta alle condizioni e prescrizioni di cui all'art.6 del RA n.63/R.

2. La costruzione di annessi agricoli ai sensi del presente articolo deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni dei fondi agricoli ed è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli - o inadeguati o inidonei - o in presenza di annessi agricoli di dimensioni inferiori a 250 mq. di superficie edificata (SE).

3. La superficie fondiaria minima richiesta per la realizzazione dei manufatti è pari a 5.000 mq. e la superficie edificabile (SE) massima realizzabile è pari a 250 mq.

4. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi del presente articolo, ferma restando il limite massimo di cui al comma 3, dovranno essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.

5. Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime per le attività esercitate in via prevalente, elencate al comma 4 dell'art. 6 del RA n.63/R.

6. La prevalenza delle attività è verificata quando esse determinino almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.

7. La superficie fondiaria minima richiesta per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente comma 5 è pari a 5.000 mq. e la superficie edificabile (SE) massima realizzabile è la seguente:

  • a. allevamento intensivo di bestiame 250 mq.
  • b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento: 150 mq.
  • c. acquacoltura 250 mq.
  • d. allevamento di fauna selvatica 150 mq.
  • e. cinotecnica 100 mq.
  • f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori 150 mq.
  • g. allevamento di equidi 250 mq.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17