Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 114 Nuovi annessi agricoli

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, quando consentito dalle presenti norme, deve attenersi alle condizioni di cui al comma 4 dell'art.73 della LR 65/2014 e successive modifiche.

2. Il programma aziendale deve essere presentato con le modalità ed i contenuti di cui agli articoli 4 e 7 del RA n.63/R.

3. Per annessi agricoli si intendono:

  • a. locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei prodotti aziendali;
  • b. locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti aziendali
  • c. i depositi di prodotti, attrezzi o materiali,
  • d. le rimesse per le macchine agricole, i mezzi aziendali etc,
  • e. i ricoveri per animali;
  • f. ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli;
  • g. centri aziendali ove si trovano i locali ad uffici, i servizi, e ogni altro locale utile per le persone che svolgono attività lavorativa nelle aziende

4. Relativamente alla definizione dei materiali, degli elementi tipologici ed ai criteri localizzativi da utilizzare, devono essere rispettate le indicazioni riportate all'art.112 commi 4 e 5.

5. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6 misurata sotto gronda.

6. I nuovi annessi agricoli realizzati in applicazione del presente articolo non possono mutare la destinazione d'uso agricola, in applicazione dei disposti dell'art. 81 della LR 65/2014.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17