Art. 111 Zona E4 - Aree di trasformazione limitata di secondo livello
1. Nelle aree di trasformazione limitata di secondo livello E4 è ammessa la costruzione di nuovi annessi rurali. E' ammessa la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici.
2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è ammessa solo per aziende sprovviste di abitazioni rurali o con un numero inferiore a quello necessario in rapporto ai nuclei familiari dei titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
3. Sono consentiti gli interventi di cui agli artt.121, 122 e 123 ed il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto riportato al successivo art.124.