Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 103 Sottosistema V5: Aree agricole coltivate

1. Nel sottosistema V5 sono considerati usi compatibili:

  • - la residenza;
  • - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
  • - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1

2. Nel sottosistema V5 e nei relativi ambiti sono ammessi gli interventi finalizzati:

  • a. al mantenimento ed all'incentivazione della funzione agricola;
  • b. al mantenimento ed all'incentivazione delle pratiche agricole tradizionali;
  • c. al mantenimento della trama e delle modalità insediative agricole;
  • d. alla riqualificazione delle situazioni di degrado e di "incongruenze" tipologiche;
  • e. al mantenimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare degli edifici dismessi o abbandonati;
  • f. al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  • g. al recupero degli invasi non più utilizzati per l'irrigazione dei fondi agricoli;
  • h. al mantenimento ed al ripristino degli invasi lacuali salvaguardando e potenziando la fascia di vegetazione limitrofa;
  • i. a favorire la messa a coltura dei campi abbandonati;
  • j. a favorire la sistemazione a cavalcapoggio e giropoggio, mantenendo il sistema di regimentazione delle acque monte-valle;
  • k. al consolidamento del terreno ed alla regimentazione delle acque superficiali;

3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:

  • a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
  • b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
  • c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
  • d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
  • e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
  • f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
  • g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati.

4. Non è consentita, la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata eccedenti le capacità produttive aziendali.

5. All'interno dell'ambito V.5.1 - Ambito agricolo delle colline della Val di Cecina sono presenti attività di raccolta e recupero rifiuti, individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" con la sigla Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti e Ir1: impianti per recupero rifiuti in bonifica di cui all'art.20 c.3. Per quanto riguarda l'area Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti potrà essere realizzata la recinzione dell'area e la sistemazione dei piazzali e consentita inoltre la realizzazione di strutture leggere di copertura a protezione dei materiali riciclabili che dovranno essere rimosse al cessare dell'attività stessa.

6. All'interno dell'ambito V.5.2 - Ambito agricolo delle colline della Val d'Era e dell'ambito V.5.3 - Ambito agricolo delle colline argillose valgono interamente le disposizioni riferite al Sottosistema V.5 di cui al presente articolo.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17