Art. 102 Sottosistema V4: Parco geo-agricolo dei calanchi
1. Nel sottosistema V4 sono considerati usi compatibili:
- - la residenza;
- - i servizi e le attrezzature di uso pubblico
- - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
- - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1
2. Nel sottosistema V4 sono ammessi gli interventi finalizzati:
- a. al contenimento dei fenomeni erosivi;
- b. alla limitazione delle attività agricole per gli aspetti non compatibili con le peculiarità dei luoghi;
- c. al potenziamento ed alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesistici;
- d. al recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, i magazzini e gli impianti per la zootecnia industrializzata e le attività orto florovivaistiche, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.