Art. 99 Sottosistema V1: Riserva di naturalità
1. Nel sottosistema V1 sono considerati usi compatibili:
- - la residenza;
- - i servizi e le attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni:
- - Sb - servizi per l'istruzione di base;
- - Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
- - Sr - servizi religiosi;
- - le attività turistico ricettive limitatamente alle articolazioni Tr1, Tr4 e Tr5;
- - le attività commerciali, limitate all'articolazione Tc1
2. Nel sottosistema V1 sono ammessi gli interventi finalizzati:
- a. al mantenimento, alla conservazione ed il miglioramento delle aree boscate;
- b. alla riconversione di aree arbustate in aree boscate;
- c. alla riconversione da aree a seminativi in forte pendenza in aree boscate o a prato pascolo;
- d. alla ricolonizzazione vegetazionale delle aree denudate.
- e. alla salvaguardia dei boschi integri ed al recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di rinaturalizzazione e riforestazione guidata;
- f. alla regimazione dei corsi d'acqua soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione);
- g. al recupero delle aree agricole abbandonate;
- h. al mantenimento del sistema insediativo antico;
- i. all'apertura di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico;
- j. al recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Per gli assetti agricoli e forestali ed in particolare per tutti quegli gli interventi che presuppongono opere di trasformazione degli assetti esistenti sono prescritti:
- a. l'utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi;
- b. la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento dei terreni;
- c. il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, nuovi impianti vegetazionali);
- d. la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
- e. la limitazione delle aree impermeabilizzate;
- f. la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli (plastiche per serre o tunnel, ecc.);
- g. il ripristino dei luoghi degradati o trasformati;
- h. Il divieto di introdurre specie esotiche vegetali.
4. Non è consentita la realizzazione di impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, le attività orto florovivaistiche e gli impianti per la zootecnia industrializzata, ad eccezione delle aziende già insediate nel territorio comunale.
5. Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche se non in corrispondenza dei nuclei abitati, dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
6. Nell'ambito della foresta comunale di Tatti sono ammesse solo destinazioni compatibili con l'uso civico collettivo di legnatico.