Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 97 Gli impianti pubblicitari lungo le strade

1. Nelle aree appartenenti ai Sottosistemi R3, R4, R5, P1 e P2 è ammessa, senza alcuna limitazione, la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni.

2. Lungo le strade appartenenti al Sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; fanno eccezione i tracciati appartenenti al sottosistema V7 - trama dei collegamenti lungo le quali strade non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni, ad esclusione di striscioni, locandine e stendardi e della segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

3. Nei sottosistemi R1, R2 ed R6 la collocazione di mezzi di pubblicità esterna è consentita solo nelle fasce lungo la viabilità principale di cui al comma 2. Sono sempre ammessi gli impianti per le pubbliche affissioni.

4. Nelle aree appartenenti ai Sottosistemi R2, L1 ed L2 è ammessa la collocazione di mezzi di pubblicità di tipo non luminoso. Sono consentiti gli impianti per le pubbliche affissioni.

5. Nelle aree appartenenti al Sistema Ambientale la collocazione di mezzi di pubblicità esterna e di impianti per le pubbliche affissioni è consentita solo nelle fasce lungo la viabilità principale di cui al comma 2; sono consentiti in tutto il Sistema Ambientale gli striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

6. Sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/2004, non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni. In prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

7. Nelle aree individuate come beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs 42/2004, la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza. In tali aree non è comunque consentito collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni di tipo luminoso.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17