Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 96 Gli impianti di distribuzione carburanti

1. Il PO prevede un'azione di riassetto complessivo degli impianti per la distribuzione dei carburanti, con particolare riferimento alle aree interne al perimetro del territorio urbanizzato, promuovendo e favorendo il trasferimento degli impianti in luoghi più idonei, sia dal punto di vista paesaggistico ambientale che da quello stradale e della circolazione.

2. Negli attuali impianti di distribuzione carburanti per il quali il PO prevede la destinazione d'uso a parcheggio, individuata con la sigla Ms è confermata la destinazione urbanistica ad impianto di distribuzione carburanti fino alla scadenza della validità dell'autorizzazione o concessione in essere al momento dell'adozione del presente PO. In tali impianti esistenti, fatto salvo quanto stabilito da eventuali convenzioni in essere, sono consentiti interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni, atti a migliorare la qualità del servizio all'utenza.

3. A supporto delle azioni indicate al precedente comma 1 il PO prevede che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita, ai sensi delle normative statali e regionali vigenti, esclusivamente all'interno della fascia di rispetto stradale prevista dal Codice della Strada e in aree non soggette a vincolo paesaggistico.

4. I nuovi impianti di distribuzione carburanti sono consentiti lungo tutte le strade del territorio comunale con l'esclusione dei tratti:

  • a. riferibili al sottosistema M2.1
  • b. attraversanti il Sistema della Residenza (R) ed il Sistema dei luoghi centrali (L) o limitrofe a questi, ad esclusione di quelle individuate con la sigla Vpr;
  • c. interni ed attraversanti il Sottosistema V1: riserva di naturalità; il sottosistema V3: corridoi e connessioni fluviali;
  • d. interni alle aree E1 aree della conservazione e aree E2 aree di mantenimento e consolidamento o limitrofe a questi relativamente al solo lato strada a contatto;
  • e. interessati da siti archeologici, necropoli e mura etrusche di cui all'art.55 e le zone di interesse archeologico di cui all'art.75
  • f. interni a parchi e riserve nazionali o regionali di cui all'art.73
  • g. attraversanti le aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui agli artt. 126;
  • h. ricompresi all'interno di aree di trasformazione AT se non in quest'ultime esplicitamente previsti.

5. I progetti per la realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti che non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3 sono sottoposti al parere vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e se esterne al perimetro del territorio urbanizzato sono sottoposti all'approvazione della Conferenza di Copianificazione di cui all'art.25 della LR 65/2014.

6. I progetti di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, nonché quelli di ampliamento degli impianti esistenti, dovranno garantire il rispetto dei seguenti parametri urbanistici con riferimento alla Superficie Territoriale (ST) dell'impianto:

  • - Indice di Copertura (SC): 20%
  • - altezza massima delle pensiline Hmax : ml 7,00
  • - tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano, dovranno essere posti ad una distanza di almeno 10 ml. dalla strada di accesso all'impianto.

7. Negli impianti di distribuzione dei carburanti, fermo quanto stabilito al comma 4, può essere esercitata:

  • a) l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita (Sv) non superiore a 300 mq., comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione (Sv) non superiore a mq 300.
  • c) per tali locali sono ammessi un massimo di due piani.

8. In aggiunta alle attività di cui al comma precedente gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, bancomat, etc. per una superficie edificabile SE massima pari a 500 mq., in aggiunta alle superfici di cui al precedente comma 7. Per tali locali è ammessa un'altezza massima di 4,50 ml.

9. In caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.

10. Nelle parti degli impianti di distribuzione dei carburanti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. nn. 16, 17, e 18 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) sono di regola consentite - salvo diversa determinazione delle autorità competenti - le seguenti installazioni:

  • a. corsie di accesso e di uscita
  • b. piazzali di sosta per autoveicoli
  • c. messa a dimora di siepi con altezza massima di cm 100
  • d. pompe erogatrici, serbatoi, colonnine per aria ed acqua
  • e. pensiline
  • f. canalizzazioni varie
  • g. chioschi prefabbricati ad un solo piano
  • h. sistemi di autolavaggio (esclusa tipologia a tunnel)

Sono escluse le costruzioni realizzate in muratura o comunque con caratteristiche costruttive a carattere permanente.

11. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

12. I progetti relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti, ivi compresi quelli relativi ad interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti, sono corredati da una apposita relazione geologica che analizza gli aspetti della pericolosità idraulica e sismica relativa all'area d'intervento e ad un suo intorno significativo. Al fine di determinare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche medie degli acquiferi sotterranei (vulnerabilità e potenzialità) e con le norme di salvaguardia degli eventuali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti nelle vicinanze, la relazione specifica altresì le condizioni di pericolosità idrogeologica del sito.

13. Per quanto non specificamente stabilito dal presente articolo si fa diretto riferimento alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. E' comunque fatto salvo il rispetto:

  • a. delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del tracciato stradale;
  • b. delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
  • c. delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • d. delle norme di tutela e/o di salvaguardia di qualsiasi natura.

14. Sono fatte salve diverse disposizioni dettate da sopravvenute norme statali e/o regionali.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17