Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 91 Campagna abitata (r10)

1. Nella campagna abitata sono ammessi i seguenti interventi:

  • a. Ristrutturazione edilizia ri1
  • b. addizione volumetrica av1 con un incremento massimo del 15% della Superficie Edificata (SE) esistente

2. Gli interventi sugli edifici appartenenti al tessuto della campagna abitata dovranno caratterizzarsi per il tentativo di conservare il carattere rurale dell'insediamento preservandone il modello insediativo e impiegando nei recuperi e nelle eventuali addizioni i materiali e le tipologie dei repertori della tradizione rurale; dare continuità e fruibilità ai tracciati storici extra-urbani.

3. Obiettivo specifico del tessuto è quello di promuovere un progetto agro-urbano di qualità finalizzato a valorizzare la "campagna abitata" come valore identitario e contesto di vita, mantenendo il carattere rurale e diffuso del tessuto edilizio e architettonico. In particolare:

  • a. promuovere progetti e politiche agroambientali e multifunzionali per conservare il legame tra attività agricole e insediamento diffuso della campagna abitata e istituire strategie integrate tra pianificazione urbana e territoriale e programmi di sviluppo rurale;
  • b. limitare fortemente la deruralizzazione degli edifici rurali storici, mantenendone l'unità funzionale con il fondo agricolo di pertinenza;
  • c. conservare il carattere rurale dell'insediamento preservandone il modello insediativo e impiegando nei recuperi e nelle eventuali addizioni i materiali e le tipologie dei repertori della tradizione rurale;
  • d. promuovere la conservazione, il recupero e il restauro dell'edilizia rurale monumentale e diffusa e distinguere le emergenze architettoniche come presidi e luoghi centrali per il territorio extraurbano; attenendosi per le trasformazioni dell'edilizia rurale storica ai criteri del restauro conservativo, conferendo qualità architettonica alle nuove trasformazioni;
  • e. dare continuità e fruibilità ai tracciati storici extra-urbani;
  • f. subordinare le trasformazioni edilizie ad interventi di ammodernamento delle aziende rurali e agrituristiche e al mantenimento delle pratiche agricole e dell'allevamento.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17