Art. 71 B1. Territori contermini ai laghi
1. Nelle aree individuate nella Tav.QC4 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera b) del D.lgs 42/04 non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico. All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione. Valgono inoltre le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. E' vietata qualsiasi forma di nuova edificazione ad esclusione degli interventi strettamente a servizio dell'infrastruttura. Gli interventi di trasformazione riguardano esclusivamente:
- a. la gestione ambientale - con finalità di riqualificazione - delle formazioni ripariali e delle superfici lacustri;
- b. la efficienza degli impianti pubblici di captazione idrica;
- c. l'incremento delle fruibilità dei luoghi, con finalità ricreative, sportive e di educazione ambientale.
3. Gli interventi in generale:
- a. non dovranno alterare l'assetto idrogeologico e dovranno garantire la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
- b. dovranno inserirsi nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica e rispettare le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
- c. non dovranno compromettere le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- d. non dovranno modificare i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
- e. non dovranno occludere i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non dovranno concorrano alla formazione di fronti urbani continui e non dovranno ridurre l'accessibilità alle rive dei laghi.
4. Qualsiasi intervento dovrà prevedere:
- a. la Tutela dell'intero sistema idrografico che alimenta il bacino artificiale;
- b. il controllo e manutenzione dei bordi del lago, con tutela attiva della vegetazione;
- c. il controllo dell'attività agricola soprattutto in relazione all'uso di pesticidi e fertilizzanti, e di tutte le forme di inquinamento determinate dalle diverse attività sul territorio.
5. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.
6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
7. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.