Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 59 Interventi di miglioramento agricolo ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale (Titolo IV Capo III della L.R. 65/14) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

  • a. realizzazione di formazioni lineari mediante l'uso di specie vegetali autoctone per il ricongiungimento e rinfoltimento dei corridoi biotici e con valenza paesistica;
  • b. restauro delle formazioni lineari esistenti (viali di accesso al ville e poderi, siepi e formazioni arboree lineari di confine, frangivento, formazioni di ripa e di golena, alberature lungo la viabilità campestre);
  • c. restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (rete scolante, terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni di piano, argini longitudinali e trasversali);
  • d. riabilitazione della viabilità campestre;
  • e. sostituzione o rimozione di elementi arborei non autoctoni o consolidati.

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17