Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 52 Aree tartufigene

1. Le aree tartufigene sono individuate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" con le sigla "TF" o "TF-CB". Tali aree sono il risultato di un approfondimento conoscitivo dettagliato effettuato nell'ambito del sottosistema V2.1 "aree tartufigene" così come originariamente individuato dal PS. Per le sole aree individuate dal PO con la sigla "TF" o "TF-CB", è istituito un vincolo assoluto di inedificabilità.

2. Sono inoltre vietate tutte le attività e gli interventi non compatibili con la salvaguardia e lo sviluppo e la produzione di tartufi e degli elementi componenti gli ecosistemi tartufigeni.

3. All'interno delle aree tartufigene così come definite d al presente articolo, si applicano le "norme per la tutela, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n.50. In particolare per tali aree è previsto:

  • a. il divieto di realizzare qualsiasi tipo di costruzione permanente o provvisoria;
  • b. la non ammissibilità del cambio di destinazione d'uso del soprassuolo boschivo;
  • c. il divieto di effettuare tutti i movimenti di terra, compresi quelli legati all'ordinaria attività agricola, ad esclusione dio quelli strettamente necessari al corretto deflusso delle acque superficiali o alla realizzazione di drenaggi dei corsi d'acqua;
  • d. il divieto di realizzare strade di qualsiasi sezione e tipo, anche in terra battuta;
  • e. il divieto di attraversamento delle aree da parte di opere infrastrutturali a rete interrate.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17