Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 51 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Non sono ammesse le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  • a. in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati;
  • b. per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.

3. Nei casi di cui al comma 2 le recinzioni con rete metallica avranno un'altezza massima di ml. 1,80 fuori terra, e dovranno essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni dovranno quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non dovranno presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento. E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.

4. Non sono ammesse recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17