Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 49 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 37, dovrà provvedere a:

  • a. adeguare il Regolamento Edilizio al fine di prevedere specifiche norme concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
  • b. predisporre l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;
  • c. effettuare controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla LR 37/2000 e dal Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.)

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17