Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 33 Verifica del comfort acustico nelle trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali

1. Le aree interessate da nuove edificazioni e quelle di recupero urbanistico previste dal PO sono verificate sotto il profilo del comfort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di clima acustico.

2. E' esclusa dagli obblighi di cui al comma 1 la realizzazione di singoli edifici in lotti interclusi nell'edificato esistente e serviti da viabilità locale.

3. La realizzazione di nuove infrastrutture viarie è subordinata alla presentazione obbligatoria di una valutazione di impatto acustico e, se necessario, alla realizzazione di modellazioni del suolo e schermi vegetali o artificiali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, esistenti o previsti dal presente PO, un comfort acustico coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale. In sede di progettazione definitiva degli interventi dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.142 per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dall'infrastruttura viaria.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17