Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 31 Contenimento del consumo idrico

1. Nella realizzazione di nuovi edifici e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamenti volumetrici e ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3, ri4 e ri5, si dovranno mettere in atto dispositivi per assicurare il risparmio idrico ed in particolare quello dell'acqua potabile; in tali casi in particolare è reso obbligatorio l'utilizzo di impianti che prevedano la riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare.

2. Nei nuovi insediamenti, negli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e in quelli che prevedono il mutamento delle destinazioni d'uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche è prescritta la differenziazione delle reti di distribuzione delle acque (reti duali) tra acque meteoriche (piovane) e grigie (scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici) e quelle ad usi esclusivamente potabili e di igiene personale.

3. Nei nuovi spazi pubblici dovrà essere prevista la separazione tra la rete antincendio e innaffiamento e quella idropotabile.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17