Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 27 Finalità e campo di applicazione

1. In attuazione dei principi generali delle norme vigenti per l'edilizia sostenibile promossi dalla LR 65/2014, Titolo VIII, Capo I; delle linee guida regionali, di cui all'art.219 della LR 65/2014 e del relativo Regolamento di Attuazione, il PO detta norme per la progettazione di qualità e sostenibilità edilizia, ambientale ed antisismica, in relazione a:

  • a. compatibilità ambientale e paesaggistica;
  • b. eco-efficienza energetica;
  • c. comfort abitativo;
  • d. salvaguardia della salute dei cittadini;
  • e. protezione sismica.

2. Le norme di cui al presente Titolo, se non diversamente specificato, si applicano alle destinazioni d'uso residenziale (anche di tipo rurale), produttiva, turistico ricettiva, commerciale, direzionale e di servizio.

3. Non sono obbligati al rispetto delle norme di cui al presente Titolo gli immobili notificati ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 o gli immobili giudicati meritevoli di tutela per motivi di carattere storico, culturale, architettonico ed estetico e per i quali il PO prescrive un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc1 o rc2).

4. Il Comune, in attuazione delle norme di cui al presente articolo può con successivo atto definire:

  • a. il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi e dei requisiti per l'accesso agli incentivi in relazione a quanto previsto dall'art. 220 della LR 65/2014;
  • b. il procedimento edilizio di controllo e della verifica della corretta esecuzione e del rispetto degli impegni assunti;
  • c. l'entità e la ripartizione degli incentivi economici;
  • d. le modalità per la redazione della certificazione di cui all'art. 221 comma 1 della LR 65/2014;
  • e. la durata e la modalità di costituzione della garanzia fideiussoria, da rilasciare ai sensi dell'art. 221 comma 2 della LR 65/2014 e del conseguente monitoraggio della struttura al fine di verificare l'effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico, di riduzioni di emissioni in atmosfera e di miglioramento del comportamento strutturale in condizioni sismiche;
  • f. le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

5. Per la realizzazione degli impianti di produzione elettrica da biomasse e per gli impianti eolici con le relative prescrizioni per il loro corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio si fa riferimento rispettivamente agli allegati 1a e 1b del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (di seguito PIT/PPR), ed agli allegati 1 e 2 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art.75 - Le zone di interesse archeologico.

6. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è sottoposta alle norme e prescrizioni di cui alla Legge Regionale 21 marzo 2011, n.11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39) e della Delibera di consiglio Regionale 26 ottobre 2011, n. 68 (Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11).

7. L'installazione d'impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo è comunque subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. l'installazione di impianti di produzione di energia con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari, per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno dei singoli edifici o complessi di edifici, è ammessa su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei sottosistemi R1, R2 e R6;
  • b. gli impianti di cui alla precedente lettera a) sono consentiti fino ad un massimo di produzione pari a 20 Kw; tale limite non si applica alle strutture di uso pubblico e nelle attività commerciali, artigianali, industriali ed agricole; tali impianti non dovranno modificare la sagoma degli edifici sui quali vengono installati e dovranno essere realizzati aderenti o integrati nella copertura degli edifici con lo stessa inclinazione ed orientamento della falda; i boiler dei pannelli solari non potranno essere posizionati sulla copertura;
  • c. l'installazione degli impianti all'esterno dell'area del centro antico dovrà essere valutata al fine di evitare l'interferenza negativa con il centro storico e gli altri beni culturali;
  • d. l'eventuale installazione di impianti all'interno delle zone di interesse archeologico di cui all'art.142 comma 1 lettera m) del D.lgs 42/04 dovrà tenere conto dei disposti dell'art.55 Siti archeologici, necropoli e mura estrusche e dell'art. 75 Le zone di interesse archeologico.

8. Le aree adibite a parcheggio pubblico o di uso pubblico potranno essere coperte da pannelli solari e/o fotovoltaici, in tal caso la schermatura non dovrà essere continua ma separata fra un autoveicolo e l'atro. Tale intervento non è consentito all'interno del sottosistema R1 la città antica.

9. L'intero territorio comunale di Volterra è individuato come aree a denominazione di origine protetta (DOP) ed aree a indicazione geografica protetta (IGP) e pertanto ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.R. 11/11 risulta area non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

10. L'installazione di piccoli generatori eolici per autoconsumo con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro è ammessa su tutto il territorio comunale ad esclusione dei Sottosistemi R1, R2 ed R6;

11. Negli edifici appartenenti al Sottosistema R6 e negli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui al Titolo XIII, Capo V, l'installazione di piccoli generatori eolici per autoconsumo non potrà interessare le coperture degli edifici ed è comunque subordinata all'entrata in vigore del Regolamento Comunale.

12. Il Regolamento Comunale dovrà contenere indicazioni in merito a:

  • a. dimensioni massime per singoli contesti,
  • b. modalità indicative di localizzazione
  • c. criteri e prescrizioni per il corretto inserimento paesaggistico.

13. Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4 e ri5, ad esclusione dei contesti di valore paesistico ambientale e storico, è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuale.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17