Art. 19 Categorie funzionali e mutamento di destinazione d'uso
1. Le categorie funzionali individuate dal PO, in coerenza con l'art.99 della LR 65/2014 sono le seguenti:
- a. residenziale: R
- b. attività industriali e artigianali: I
- c. attività commerciali al dettaglio: Tc
- d. attività turistico ricettive: Tr
- e. attività direzionali: Tu
- f. attività commerciali all'ingrosso e depositi: Tcd
- g. attività agricole e funzioni connesse ai sensi di legge: A
- h. servizi di interesse collettivo: S
2. I passaggi dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui al comma 1 sono considerati mutamenti di destinazione d'uso nei limiti e con le precisazioni di cui all'art. 99 della LR 65/2014 e successive modifiche.
3. La destinazione d'uso attuale di una unità immobiliare, per l'applicazione della presente disciplina, è quella stabilita ai sensi del comma 6 dell'art.99 della LR 65/2014.
4. Il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei seguenti casi:
- a. quando comporti l'incremento del carico urbanistico;
- b. quando prevede il passaggio da residenza ad altra categoria funzionale, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art.98 della LR 65/2014;
- c. negli immobili e relative pertinenze degli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui al Titolo XIII, Capo V;
- d. all'interno dei sottosistemi R1, R2 ed R6 di cui al Titolo XI, Capo II;
- e. all'interno del sottosistema P1 di cui al Titolo XI, Capo III.