Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 13 Precisazioni in merito all'altezza degli edifici

1. L'altezza massima di un edificio è stabilita in termini di numero dei piani (NP).

2. L'altezza utile (HU) massima, intesa come altezza effettiva dei vani per i nuovi edifici a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, non può superare ml. 4,50 per il piano terra o rialzato e ml. 3,50 ml. per i piani superiori, fatte salve eventuali ed ulteriori prescrizioni specifiche riportate nelle Aree di trasformazione o Progetti Norma di cui all'art.156 delle presenti norme.

3. Nel caso di edifici per attività industriali ed artigianali, l'altezza utile dei vani adibiti ad attività produttive è stabilita in 7,00 ml.; ove siano ammessi due piani l'altezza dell'interpiano è pari a 4,50 ml. per il piano terra ed a 3,50 ml. per il piano superiore.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione e questo solo per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, l'altezza utile di cui al comma precedente potrà essere elevata fino a ml. 9,00.

5. Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non sono stabilite altezze utili massime, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

6. Per i sottotetti degli edifici a destinazione residenziale sono ammesse le altezze minime previste dall'art.3 della legge regionale 8 febbraio 2010, n.5.

7. Gli interventi sulle coperture previsti dal comma 2 dell'art.3 della LR 5/2010 (apertura di finestre, realizzazione di abbaini e installazione di lucernari) sono consentiti su tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale ad eccezione degli edifici compresi nel centro antico e quelli per i quali il PO prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc1 e rc2) e di ristrutturazione edilizia di tipo 1 e 2 (ri1 e ri2).

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17