Art. 12 Definizioni
1. Per l'attuazione delle previsioni del PO costituiscono unico riferimento le definizioni contenute nel "Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R Regolamento di attuazione dell'art.216 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio" e successive modifiche, cui si rimanda integralmente, con le precisazioni di cui al successivo art.14.