Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 9 Interventi pertinenziali

1. Costituiscono interventi pertinenziali, ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  • a. sono destinate ad usi accessori;
  • b. accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  • c. non determinano incremento del carico urbanistico;
  • d. non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

2. Il PO considera interventi pertinenziali:

  • a. le autorimesse pertinenziali inferiori al 20% del volume dell'edificio principale, ferme restando, per il territorio rurale, il divieto di cui al comma 4 lettera b) del successivo art.107;
  • b. le cantine, i volumi tecnici ed i volumi accessori (anche in copertura dell'edificio principale) pari o inferiori al 20% del volume dell'edificio principale;
  • c. gli interventi che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, ma dai quali consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato quali:
    • - le opere autonome di corredo agli edifici residenziali o turistico-ricettivi, comprese piscine, campi da tennis, maneggi e altre attrezzature sportive consimili ad uso privato in zona rurale di cui all'art.120
    • - i piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale.
    • - i muri di cinta e le recinzioni in genere realizzate con parti in muratura;
    • - le pavimentazioni e le sistemazioni in genere delle aree di pertinenza non riconducibili alle fattispecie costituenti attività edilizia libera;
  • d. la realizzazione all'interno del resede di riferimento di un volume accessorio aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale (ad uso abitativo, direzionale, commerciale o turistico ricettivo), compresa la demolizione e ricostruzione di volumi secondari e/o accessori, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, anche accorpandoli tra di loro all'interno del resede di riferimento, anche con diversa collocazione; tali volumi accessori potranno essere realizzati anche in aderenza all'edificio principale, ad eccezione di quelli per i quali è previsto un intervento di tipo rc1, rc2 o ri1:
  • e. ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche alle fattispecie sopra elencate, di volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale.

3. Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio medesimo sono qualificati come interventi di nuova edificazione. Sono qualificati come interventi di nuova edificazione anche quelli localizzati all'interno del sottosistema R1 o riguardanti edifici o complessi edilizi ricompresi nelle schede norma dei BSA per i quali sia previsto un intervento di restauro e risanamento conservativo (rc o re) anche se comportanti un volume aggiuntivo pari o inferiore al 20% del volume dell'edificio medesimo e pertanto realizzabili solo se previsti esplicitamente dalle presenti norme o nelle suddette schede norma.

4. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione di quelle appartenenti al sottosistema R1, è consentita la realizzazione di piscine private all'interno del resede dell'edificio o dell'unità immobiliare cui il manufatto è riferito. Il progetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a. dovrà usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico ed avere un ciclo idraulico a circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.
  • b. dovrà prevedere il vano tecnico totalmente interrato o ubicato in volumetrie già esistenti; nel primo caso dovrà avere una Superficie Lorda massima di mq 6,00, con una altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,20;
  • c. non dovrà prevedere dimensioni superiori a 70 mq. (superficie netta della vasca) quando la struttura è riferita alla destinazione residenziale e 100 mq. quando riferita alla destinazione turistico ricettiva.
  • d. evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata nell'ambito di pertinenza stretta degli edifici esistenti; dovrà essere inoltre dimostrata origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;

4bis. La realizzazione di piscine in ambito urbano non è consentita all'interno delle aree di interesse archeologico sottoposte alle disposizioni di cui alla parte terza del Codice, così come indicate nella Tav. QC3 - Carta del potenziale archeologico.

5. La realizzazione delle piscine in territorio rurale è disciplinata dal successivo art.120.

6. Per la sistemazione dei resedi sono previste le seguenti norme:

  • - l'altezza massima delle recinzioni pertinenziali non potrà superare 1,80 mt.
  • - le recinzioni in muratura non potranno avere un'altezza superiore a mt.1.00; sopra tale altezza sono consentite esclusivamente chiusure con rete, ringhiera, siepi, ecc.

7. La realizzazione degli interventi pertinenziali di cui al presente articolo, ivi compresi quelli realizzabili in deroga alle disposizioni del presente PO e del Regolamento Edilizio ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, è ammessa nel rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle presenti norme.

8. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi pertinenziali dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

9.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17