Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 7 Interventi di ampliamento volumetrico

1. Il PO considera interventi di ampliamento volumetrico quelli di addizione volumetrica degli edifici esistenti all'esterno della sagoma esistente e di sostituzione edilizia come definiti dalle vigenti norme statali e regionali.

2. Gli interventi di ampliamento volumetrico di cui al presente articolo dovranno garantire il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo secondo quanto prescritto dall' art. 30 delle presenti norme e dovranno garantire il rispetto degli elementi tipologici e architettonici esistenti e la coerenza con le parti dell'edificio eventualmente non interessate dall'intervento.

3. Gli incrementi di superficie consentiti dal PO non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati nell'ambito dell'applicazione della Legge Regionale 24/2009.

4. Gli interventi di ampliamento volumetrico sono così articolati:

  • a. addizione volumetrica av1, di cui alla lettera g dell'art.134 della LR 65/2014 e successive modifiche
  • b. sostituzione edilizia av2, di cui alla lettera l dell'art.134 della LR 65/2014 e successive modifiche

5. Addizione volumetrica av1: per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" con la sigla av1 e comunque in tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di addizione volumetrica sono consentiti gli ampliamenti agli edifici esistenti, nelle quantità stabilite per ogni singolo sottosistema di cui al Titolo XI - territorio urbanizzato ed al Titolo XII - territorio rurale Capo IV - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente. In caso di sopraelevazione non potrà essere superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

6. Sostituzione edilizia av2: per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento e di attuazione" con la sigla av2 e comunque in tutti i casi in cui nelle presenti norme tecniche si fa riferimento all'intervento di sostituzione edilizia è consentita la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, nelle quantità stabilite dalle presenti norme, anche con diversa sagoma, articolazione e collocazione, a condizione che non si determinino modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione e che non venga superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

7. L'intervento di sostituzione edilizia av2 potrà attuarsi solo nel caso in cui sia prevista la completa demolizione dell'edificio esistente da sostituire.

8. Quando nelle presenti norme viene fatto riferimento alla sostituzione edilizia su sedime di pertinenza si intende che almeno il 50% della Superficie Coperta del nuovo edificio deve essere realizzata all'interno dell'originaria area di sedime dell'edificio oggetto di sostituzione.

9. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o media ai sensi del PGRA (Tavole M dello studio geologico) ed in quelle classificate a pericolosità per alluvioni frequenti (classe I4 del D.P.G.R. 53/r) e poco frequenti (classe I3 del D.P.G.R. 53/r) ai sensi della L.R. 41/2018 (Tavole N dello studio geologico), la fattibilità degli interventi di ampliamento volumetrico ed i relativi condizionamenti sono dettati dalla L.R. 41/2018.

10. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di addizione volumetrica dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

11.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17