Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 6 Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia corrispondono a: "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente", così come definito dall' art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

2. Ai fini dell'attuazione della gestione del patrimonio edilizio esistente del PO gli interventi di ristrutturazione edilizia sono così articolati:

  • - ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 1 - ri1
  • - ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 2 - ri2
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 3 - ri3
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 4 - ri4
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 5 - ri5

3. Ristrutturazione edilizia conservativa ri1

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 1 - ri1 gli interventi dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano. Sono consentiti i seguenti interventi:

  • a. consolidamenti statici anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi, nel rispetto degli elementi tipologici, architettonici e strutturali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • b. trattamenti delle superfici esterne anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi nel rispetto degli elementi tipologici e formali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • c. eliminazione, modifica ed inserimento di nuovi impianti senza modifica della sagoma dell'edificio;
  • d. incrementi di Superficie Accessoria (SA) e/o Superficie Utile (SU) purché attuato all'interno della sagoma esistente;
  • e. riapertura di porte, finestre, logge e portici tamponati oltre a lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti.
  • f. La realizzazione di nuove aperture è consentita solo nel caso in cui si dimostri che tale operazione è esclusivamente finalizzata al raggiungimento del rapporto di illuminazione necessario a rendere abitabili i relativi locali e che tale rapporto non è raggiungibile attraverso operazioni di lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti, di cui alla precedente lettera e).

Non sono consentiti:

  • g. la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • h. la modifica della sagoma dell'edificio, ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;
  • i. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • j. la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio e/o modifiche alla loro forma e dimensione.

4. Ristrutturazione edilizia conservativa ri2

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia conservativa di tipo 2 - ri2 oltre agli interventi di cui al precedente comma sono consentiti:

  • a. consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio, a condizione che venga salvaguardata l'integrità architettonico strutturale delle pareti perimetrali di facciata e dei prospetti.
  • b. lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti;
  • c. apertura di nuove porte e finestre; la superficie complessiva delle finestre, comprese quelle già esistenti, non dovrà essere superiore ad 1/4 della superficie vuoto per pieno del prospetto oggetto di intervento.

Non sono consentiti:

  • d. la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • e. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123.
  • f. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
  • g. la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio.

5. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri3

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 3 - ri3 oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono consentiti:

  • a. demolizione con fedele ricostruzione intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali, nonché nella stessa collocazione e sedime e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • b. realizzazione di logge e portici;

Non sono consentiti:

  • c. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;
  • d. i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

6. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri4

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 4 - ri4 oltre agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono consentiti:

  • a. demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente con ripristino della stessa sagoma originaria, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • b. ripristino e sostituzione degli elementi delle superfici esterne.

Non sono consentiti:

  • c. la modifica della sagoma dell'edificio ad esclusione degli interventi di addizione volumetrica di cui al comma 3 del'art.122 ed al comma 4 dell'art.123;

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ri5

Negli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo 5 - ri5 oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 sono consentiti tutti gli interventi previsti per la ristrutturazione edilizia così come definita dalle norme regionali e nazionali, fino alla demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, anche con la modifica della sagoma, articolazione e collocazione, a condizione che non si determinino modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione e che non venga superata l'altezza massima degli edifici esistenti nel contesto di intervento.

8. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o media ai sensi del PGRA (Tavole M dello studio geologico) ed in quelle classificate a pericolosità per alluvioni frequenti (classe I4 del D.P.G.R. 53/r) e poco frequenti (classe I3 del D.P.G.R. 53/r) ai sensi della L.R. 41/2018 (Tavole N dello studio geologico), la fattibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia ed i relativi condizionamenti sono dettati dalla L.R. 41/2018.

9. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17