Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo


Art. 4 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi di Manutenzione ordinaria corrispondono a: "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche.

2. Gli interventi di Manutenzione straordinaria corrispondono a: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e successive modifiche.

Ultima modifica Giovedì, 22 Febbraio, 2024 - 17:17