UNICA P.E. AMPLIAMENTO, FRAZIONAMENTO E RECUPERO SOTTOTETTO

Autore
QUELLIDELLAGEA

Si tratta di edificio residenziale attualmente composta da due unità immobiliari in classe C5 del vigente PO approvato. La superficie del fabbricato non consente allo stato attuale il frazionamento in due unità immobiliari (nella fattispecie 65,00mq per ogni U.I.U.).

Si chiede quanto segue:

  1. Nel caso di ampliamento volumetrico nei rispetti delle condizioni dei terzi ( distanze confini e fabbricati, etc, etc), da attuarsi secondo le modalità definite dal vigente PO approvato, è possibile procedere al frazionamento contestualmente allo stesso Titolo Abilitativo ?
  2. Per quanto al punto a), e per una sola delle due U.I.U. prodotte dal frazionamento (e quindi con sup. edificabile pari o superiore a 65,00mq), è ipotizzabile utilizzare anche i contenuti normativi di cui alla LRT n° 5/2010 contestualmente al titolo abilitativo che ha prodotto il frazionamento ? Tutto quanto in ipotesi interpretativa dell’art. 4 della LRT 5/2010 “I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti.”  Nel caso, la nostra interpretazione non riguarda successivi frazionamenti, perchè il sottotetto recuperato sarà attribuito ad una sola unità immobiliare.

Commenti

(Nessun oggetto)

Ultima modifica
08/09/2022 - 16:31
I quesiti sono stati valutato unitamente all'amministrazione al fine di capire la ratio della norma richiamata e quindi proporre dei procedimenti univoci.
Cioò premesso :
1. Nel caso di ampliamento volumetrico il frazionamento potrà essere contestuale ( nello stesso titolo abilitativo) solamente se le dimensioni dell'unità immobiliare ante-ampliamento consentono già la divisione. In caso contrario devono essere presentate due istanze separate e cioè prima deve essere concessionato l'ampliamento consentito e successivamente presentato il titolo per il frazionamento con la disciplina dei vari ambiti e delle classi dell'edificio.

2. Si ritiene possibile utilizzare le opportunità di cui alla LRT 5/2010 ( norme sottotetti) contestualmente al titolo del frazionamento , con i limiti di cui al punto 1., ed a condizione che le superfici ricavate con i contenuti normativi della LRT 5/2010 non siano utilizzate per raggiungere le superfici minime necessarie al frazionamento. Non si ritiene ammissibile utilizzare la disciplina della LRT 5/2010 unitamente alle addizioni concesse dalle varie classi di edifici e dopodichè frazionare in quanto si potrebbe ipotizzare un contrasto con l'art. 4 della norma citata.