Pergolati per ombreggiamento posti auto

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Effettuo questa Faq al fine di chiarire una normativa del Piano Operativo.
Parto da un caso specifico per arrivare alla richiesta di interpretazione di una norma generale.
Si tratta la realizzazione di un pergolato nella corte di un fabbricato con destinazione di Residenza ma utilizzato effettivamente come unita’ operativa della MISERICORDIA . Infatti anche se non sono state realizzate opere edilizie l’immobile viene utilizzato come uffici amministrativi dell’associazione e alloggio nonche’ soggiorno dei volontari  impegnati nella vita sociale dell’associazione.
Detto pergolato che ha avuto il parere favorevole dalla Soprintendenza dei Beni ambientali di Pisa e la deroga  dalle Ferrovie  ha una dimensione a terra di mq. 40 circa. Originariamente si presupponeva un utilizzo per il ricovero dei mezzi dell’associazione e così e’ stato rappresentato nei disegni allegati alle richieste suddette  ma, visto la complessita’ di manovra, viene comunque richiesto come soggiorno all’aperto dei volontari in attesa di effettuare i servizi di emergenza.
Per questo motivo, non avendo piu’ una funzione di copertura di posti auto risulta perfettamente conforme ai dettati del comma 2 lettera “d” dell’articolo 19 del P.O. adottato ed allegati alla presente FAQ vengono trasmessi i disegni esplicativi.
Per correttezza intellettuale  mi preme sottolineare la disparita’ di trattamento prevista nel comma 2 lettera “d” dell’articolo 19 del P.O. adottato e per questo motivo viene fatta la presente FAQ al fine di interpretare per tutti i cittadini  la norma sopracitata.
 Non riusciamo a capire la differenza che ci puo’ essere, dal punto di vista strettamente edilizio,  tra un normale pergolato che non ha dimensioni minime e massime fattibili ed il medesimo manufatto che debba servire per ombreggiare le auto in sosta. Nel primo caso e’ ammessa qualsiasi superficie e nel secondo caso solamente 12,50 mq. per unita’ immobiliare inferiore anche al minimo di un posto auto che e’ di 3,00 x 5,00 mt. 
Nel caso della Misericordia l’unita’ immobiliare in proprieta’ ha una volumetria complessiva superiore ai 400 mc. Quindi avrebbe a disposizione oltre 40 mq.  per realizzare un Garage  ma non potrebbe fare un pergolato delle stesse dimensioni.
Sempre in questo caso, ma trattiamo una problematica comune a tantissimi altri casi, risulta assurdo poter coprire solo un’ auto quando una famiglia ha una dotazione di autovettura che vanno normalmente da minimo di due ed oltre in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Tra l’altro la possibilita’ di effettuare delle coperture leggere alle autovetture invoglierebbe  i proprietari a parcheggiare le proprie autovetture all’interno della proprieta’ liberando i posti auto pubblici.
Per questo motivo si richiede a codesto spettabile Tavolo Tecnico  una interpretazione alle norme sopracitate al fine di dare una corretta applicazione al P.O e non creare delle condizioni elusive delle norme stesse omettendo di scrivere che il pergolato possa servire anche per il ricovero di automezzi. Ci sono tantissimi casi che lo stesso pergolato puo’ servire sia al soggiorno all’aperto dei proprietari e sia, in tempi diversi,  al parcheggio dell’auto. 
Diventa difficoltoso anche il controllo dell’attivita’ edilizia svolta in quanto si tratta di un intervento che la Legge Regionale 65/2014 classifica all’articolo 137 – Opere , interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia –  cioe’  un manufatto che non e’ configurabile come opera edilizia che puo’ essere conforme o non conforme alle norme e prescrizioni contenute nei regolamenti comunali a seconda se sotto il pergolato ci troviamo parcheggiato  una autovettura o se vi e’ ubicato un tavolo con sedie, questa assurda situazione serve a farvi capire l’illogicita’ della norma del P.O. ed i contenzioni che si potrebbero evitare con una interpretazione logica e coerente.
            
 

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Ultima modifica
23/07/2021 - 13:15
In merito alle considerazioni sulle superfici dei posti auto si rinvia al percorso di formazione del Piano Operativo. L’art. 19 comma 2 lettera d) delle NTA del PO in effetti non disciplina il dimensionamento di pergolati per usi diversi dalla protezione dei posti auto. Preso atto che lo strumento urbanistico è ancora in corso di approvazione e che attualmente il procedimento è sospeso in seguito al commissariamento dell’Ente, nelle more si ritiene comunque indispensabile disciplinare il dimensionamento massimo ammissibile dei pergolati non destinati alla copertura di posti auto. A tale scopo, al fine di colmare il vuoto normativo dell’art. 19 , la commissione tecnica ritiene di dover applicare, in coerenza con la filosofia dello stesso art. 19, le seguenti limitazioni : - dimensione massima corrispondente al 30% della superficie coperta dell’edificio e comunque non superiore a mq 75 ; La commissione evidenzia altresì che la realizzazione di un pergolato destinato a punto ombra non preclude la possibilità di realizzare pergolati per la copertura di posti auto . Tale interpretazione sarà valida fino ai nuovi indirizzi che saranno forniti dalla nuova amministrazione comunale.