Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 67. Edificazione esistente a destinazione turistico - ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico - ricettive - alberghiere (Alberghi e R.T.A.) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 30% della superficie utile lorda (S.u.l.) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo III Parte II - ma comunque nel rispetto di un'altezza massima (Hmax) non superiore a quella degli edifici immediatamente adiacenti. Gli ampliamenti volumetrici sono consentiti in conformità alle presenti norme. L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato.

4. L'ampliamento è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico - ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico - ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dalla legge per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR05 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art. 68. Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto

1. Negli spazi e piazze pubbliche il Comune può consentire la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati.

2. A supporto delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo, sulle quali sono ammessi interventi urbanistico - edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia. In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere installate attrezzature dimensionate a seconda delle esigenze delle attività culturali o ricreative svolte per la comunità da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima dell'60%.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • * alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio;
  • * alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte degli aventi titolo. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture eventualmente installate) e l'esecuzione di eventuali operazioni di recupero ambientale.

5. Nelle more dell'insediamento delle attività consentite dal presente articolo, ovvero in caso di cessazione di tali attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3), nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni relative ai singoli tessuti, aree o ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1: 2.000 e 1: 10.000. Sugli eventuali edifici o manufatti legittimi esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04