Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I VERDE PRIVATO VINCOLATO

Art. 65. Verde privato vincolato

1. Le aree inedificate ricadenti all'interno del perimetro delle U.T.O.E. sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, 3 e 4 è prescritta la sistemazione a verde.

3. È consentita la realizzazione di parcheggi a raso, purché non siano previste opere di impermeabilizzazione del terreno tramite bitumazione e/o interventi similari e sia comunque prevista un'adeguata schermatura a verde con essenze autoctone.

4. Nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dal presente articolo sono ammessi la permanenza e l'esercizio di attività agricole aziendali o amatoriali esistenti alla data di adozione del R.U. I terreni pertanto potranno essere oggetto di P.A.P.M.A.A. fermo restando il divieto per le aziende agricole di realizzare nelle presenti aree edifici, annessi e manufatti di qualsivoglia tipo.

5. Sugli edifici legittimamente esistenti all'interno di tali aree sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla classificazione dell'edificio stesso.

CAPO II USI SPECIALISTICI

Art. 66. Usi specialistici / Contenuti e finalità

1. Il presente Capo ed i successivi Capi III e IV contengono specifiche disposizioni per l'uso e/o la trasformazione di immobili ed aree destinate o destinabili ad usi e/o attività di carattere specialistico condotte da soggetti privati, singoli o associati. In ragione del carattere permanente, temporaneo o reversibile di tali usi e/o attività, negli articoli che disciplinano le singole aree sono specificate a seconda dei casi:

  • * i limiti di intervento consentiti;
  • * le garanzie per la completa esecuzione degli interventi e per la corretta conduzione delle attività previste;
  • * le garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso, ovvero per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV concorrono alla disciplina dell'uso dei suoli e/o del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, costituendo integrazione e complemento della disciplina contenuta nella Parte II e IV delle presenti norme. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Le disposizioni di cui al cui al presente Capo e dei successivi Capi III e IV sono integrate dalle specifiche disposizioni di dettaglio dettate dal Regolamento Edilizio.

CAPO III USI E/O ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE O RICREATIVE

Art. 67. Edificazione esistente a destinazione turistico - ricettiva alberghiera

1. Sugli edifici esistenti adibiti ad attività turistico - ricettive - alberghiere (Alberghi e R.T.A.) ricadenti nelle aree urbane o nel territorio aperto sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II sulla base della classificazione ad essi attribuita, a condizione che non comportino modifiche della destinazione d'uso.

2. Fermo restando quanto specificato al comma 1, sono consentiti, purché compatibili con la classificazione attribuita all'edificio, ampliamenti una tantum pari ad un massimo del 30% della superficie utile lorda (S.u.l.) legittima esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici o parti di essi per i quali esso sia consentito sulla base della disciplina di cui al Titolo III Parte II - ma comunque nel rispetto di un'altezza massima (Hmax) non superiore a quella degli edifici immediatamente adiacenti. Gli ampliamenti volumetrici sono consentiti in conformità alle presenti norme. L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte di un complesso edilizio o dell'edificio esistente attraverso un progetto unitario, attuabile attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

3. Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. L'ampliamento di cui al presente periodo è comunque ammesso, anche se non previsto dalla classificazione attribuita all'immobile, ove realizzato in interrato.

4. L'ampliamento è ammesso al fine di rivalutare le prestazioni di qualità delle strutture turistico - ricettive, quali le funzioni accessorie necessarie al mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, come centri benessere, palestre, ecc., nonché agli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio gli impianti tecnologici esistenti.

5. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico - ricettiva per non meno di 20 anni. Per tali interventi devono essere inoltre assicurate le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale previste dalla legge per la specifica destinazione d'uso, nonché, ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico - ricettiva, le dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione.

6. Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR05 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art. 68. Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto

1. Negli spazi e piazze pubbliche il Comune può consentire la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati.

2. A supporto delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate le eventuali consistenze legittime esistenti adatte allo scopo, sulle quali sono ammessi interventi urbanistico - edilizi non eccedenti la ristrutturazione edilizia. In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere installate attrezzature dimensionate a seconda delle esigenze delle attività culturali o ricreative svolte per la comunità da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima dell'60%.

4. Il rilascio dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * all'eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
  • * alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio;
  • * alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte degli aventi titolo. L'atto d'obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture eventualmente installate) e l'esecuzione di eventuali operazioni di recupero ambientale.

5. Nelle more dell'insediamento delle attività consentite dal presente articolo, ovvero in caso di cessazione di tali attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 3), nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni relative ai singoli tessuti, aree o ambiti territoriali individuati negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1: 2.000 e 1: 10.000. Sugli eventuali edifici o manufatti legittimi esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II delle presenti norme in funzione della classificazione ad essi attribuita.

CAPO IV USI E/O ATTIVITÀ PRODUTTIVE E/O COMMERCIALI

Art. 69. Aree per il deposito o l'esposizione di merci e/o materiali all'aperto

1. Nelle aree legittimamente utilizzate quali deposito e/o ad esposizione all'aperto di merci, mezzi e/o materiali ingombranti, (quali a titolo esemplificativo arredi e attrezzature da giardino; materiali edili; manufatti reversibili per agricoltura amatoriale; autoveicoli, motoveicoli, autocaravan, natanti; macchine agricole) sono consentiti gli interventi di cui ai successivi commi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico edilizio:

  • * manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • * ristrutturazione edilizia;
  • * sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati al comma 4.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui al presente articolo, è altresì consentita:

  • a. per attività di deposito e/o esposizione, senza commercializzazione in sito delle merci esposte: l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 3,50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (R.c.) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (S.c.) non eccedente i 40 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%;
  • b. per attività di deposito e/o esposizione con commercializzazione in sito delle merci esposte: l'installazione di tettoie e/o strutture in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima (Hmax) di ml 4,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (R.c.) complessivamente non superiore al 25% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (S.c.) non eccedente gli 80 mq complessivi. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 50%.

4 Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice della Strada sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione delle consistenze edilizie di cui al comma 3, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (S.c.). In tali fasce sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti in ordine agli usi ed interventi consentiti dal presente articolo.

5 Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli I e III della Parte II e della Parte V - e con esclusivo riferimento alle aree di cui al presente articolo - è consentito previo rilascio di titolo abilitativo il mantenimento di eventuali consistenze edilizie realizzate sulla base di autorizzazioni amministrative a carattere temporaneo rilasciate in data antecedente all'adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che:

  • * l'insediamento venga corredato delle dotazioni di parcheggio previste dagli artt. 5 e 6 per la specifica destinazione d'uso;
  • * siano rispettati i limiti prescritti dal precedente comma 3
  • * per quanto riguarda il rapporto di copertura (R.c.), l'altezza massima (Hmax), e la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.);
  • * sia ottemperato a quanto disposto dal successivo comma 6;
  • * sia integralmente corrisposto il contributo per oneri di urbanizzazione (compreso il contributo sul costo di costruzione, se dovuto).

6 Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * alla realizzazione o all'adeguamento della viabilità di accesso al lotto in relazione alle attività presenti o da insediare. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • * alla contestuale esecuzione - all'interno dell'area dell'insediamento e/o nelle aree immediatamente circostanti - di interventi finalizzati a garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, anche mediante sistemazioni a verde finalizzate alla compensazione ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali, facendo ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi sono oggetto di specifici studi progettuali a cura e spese del privato;
  • * all'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco
  • * alla stipula di un'apposita convenzione registrata e trascritta a garanzia della completa esecuzione degli interventi di inserimento paesaggistico di cui sopra, nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione, registrata e trascritta, garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

7 Per gli edifici disciplinati da apposita scheda normativa di cui all'elaborato PR05 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla medesima scheda.

Art. 70. Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione

1. Nelle aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili legittimamente esistenti fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo III e dal Titolo II della Parte II, sono ammessi esclusivamente:

  • * il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili (fatta eccezione per box prefabbricati e container per attività di cantiere), non a fini di esposizione o di commercializzazione;
  • * la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.

2. È tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro tipo di merci, materiali o mezzi.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, a servizio delle attività di cui trattasi è ammessa l'installazione di box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente asportabili, con altezza massima di ml 5,00. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti (o ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia), l'installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di copertura (R.c.) complessivamente non superiore al 10% dell'area dell'insediamento, e comunque una superficie coperta (S.c.) non eccedente i 100 mq complessivi per ciascuna perimetrazione individuata dal Regolamento Urbanistico. L'area dell'insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, sulle eventuali consistenze edilizie legittime esistenti nell'area dell'insediamento sono consentite le seguenti categorie di intervento urbanistico - edilizio:

  • * manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • * ristrutturazione edilizia;
  • * sostituzione edilizia anche a parità di volume (V), fermo restando il rispetto dei parametri indicati nel presente articolo

1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III della Parte II sulla base della classificazione attribuita alle consistenze edilizie esistenti.

6. Nelle more della stipula della convenzione di cui al comma 8, sulle consistenze edilizie legittime eventualmente esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

7. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono vietati gli interventi di sostituzione edilizia, l'installazione dei box e/o delle tettoie di cui al comma 3, nonché qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (S.c.). Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti. I manufatti esistenti necessari all'attività possono essere mantenuti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 76.

8. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell'insediamento e l'esercizio dell'attività è in ogni caso condizionata:

  • * al rispetto delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme;
  • * all'esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere debitamente asfaltata o comunque realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da parte degli automezzi in transito;
  • * alla dimostrazione della piena accessibilità degli eventuali fondi agricoli retrostanti l'area dell'insediamento;
  • * all'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all'interno dell'area dell'insediamento o nelle aree immediatamente circostanti, secondo le specifiche dettate dal Regolamento Edilizio. Tali interventi comprendono l'installazione di pannellature, o di altri sistemi di pari efficacia, allo scopo di abbattere sensibilmente i livelli di inquinamento acustico per le eventuali abitazioni presenti in loco;
  • * alla stipula di un'apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell'attività da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, in caso di cessazione dell'attività, l'integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e l'esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

9. È facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni atte a garantire che gli interventi da realizzarsi non rechino alterazioni all'ecosistema e che l'attività sia condotta nel rispetto dell'ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04