Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 63. Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)

1. Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.

2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate nei suddetti elaborati grafici nelle seguenti tipologie:

  • * aree per l'istruzione;
  • * aree per attrezzature di interesse comune;
  • * aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
  • * aree per parcheggi pubblici.

Gli elaborati grafici specificano per ogni tipologia le funzioni ammesse.

4. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:

  • * delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
  • * dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  • * delle disposizioni di cui alla disciplina delle invarianti strutturali (Titolo I della Parte II) delle presenti norme,
  • * delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

5. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni comportanti significativi incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico, sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti, - ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico - nonché all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.

6. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui alla Parte I, Titolo II, Capo III nella misura necessaria a garantire:

  • * la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
  • * il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.

7. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amministrazione Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amministrazione Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte V delle presenti norme, nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l'intervento di soggetti privati aventi titolo, secondo le seguenti modalità:

  • a. interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, ammessi purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo, oltre ad attrezzature di interesse comune sono ammesse destinazioni di interesse privato quali autorimesse, box - auto, depositi, nonché spazi per commercio al dettaglio, attività direzionali o simili, fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.

In tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale sono disciplinati:

  • * le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  • * il regime giuridico del suolo, con obbligo di cessione gratuita dell'area all'Amministrazione Comunale, salva la proprietà privata del sottosuolo eventualmente interessato dalle opere e/o manufatti privati.
  • b. interventi nel soprasuolo da parte del soggetto privato avente titolo, finalizzati a realizzare le opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse comune, previste dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area ad edificazione speciale per standard "di progetto". Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

9. L'assetto delle singole aree è definito in ragione dell'interesse pubblico, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05.

10. In presenza di invarianti strutturali e/o di discipline speciali i progetti di sistemazione delle aree devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo I della Parte II delle presenti norme.

11. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree di cui al presente articolo possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amministrazione Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.

12. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.

13. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, gli aventi titolo su aree per standard "di progetto" possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

* alterazioni significative alla morfologia dei terreni;

* realizzazione di consistenze edilizie;

* installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;

* depositi di merci e materiali a cielo libero;

* realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;

* opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

14. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

15. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" e delle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab salva diversa previsione delle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero".

16. Le dotazioni minime obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, si intendono soddisfatte per non meno di 18 mq/ab.

17. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nelle corrispondenti "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero".

Art. 64. Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

2. All'interno delle aree sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato all'Amministrazione Comunale.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono da considerarsi le relative fasce di rispetto consistenti in 200 ml.

4. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

  • * futuri ampliamenti cimiteriali non diversamente localizzati
  • * parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero;
  • * interventi per la riduzione del rischio idraulico;
  • * opere di adeguamento stradale;
  • * reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici
  • * i chioschi per la vendita dei fiori e degli arredi cimiteriali.

5. Sono altresì ammessi i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

  • * pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio aperto, quelle aziendali).

6. Nelle fasce di rispetto:

  • * non è consentita la realizzazione e/o la installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
  • * sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dalla classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (S.c.) o di volume (V).

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04