Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 56. Classificazione del patrimonio edilizio. Contenuti e finalità

1. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico - testimoniali, delle caratteristiche morfo tipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il tessuto di riferimento.

2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al presente Titolo, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato QC03 che sono state elaborate secondo la scheda tipo allegate alla Relazione, elaborato PR06.

3. Il patrimonio edilizio presente sul territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore, in ragione delle quali sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000:

  • * Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di elevato valore storico - architettonico antecedenti al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto interesse architettonico e/o storico - testimoniale antecedenti al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse di formazione successiva al 1954;
  • * Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici produttivi, commerciali o specialistici
  • * Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari ed edifici e manufatti a trasformabilità limitata.

4. Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico:

  • * i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  • * gli edifici e i manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo.

5. Salvo quanto previsto per i ruderi all'art. 22, ed in particolare in relazione alla ristrutturazione edilizia conservativa ovunque consentita negli edifici non classificati sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe 5, se trattasi di edifici aziendali o produttivi, ovvero per gli edifici di classe 6, se destinati a funzioni accessorie e/ o di servizio. Per tali edifici non è ammessa in alcun caso il mutamento della destinazione d'uso a fini residenziali.

6. Sulla base delle classi di valore elencate al comma 3 sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico - edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo III della Parte I delle presenti norme. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni di cui all'art. 28, per gli edifici e le consistenze edilizie legittimati a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria, e da quelle di cui all'art. 29 per gli edifici e le consistenze edilizie oggetto di sanzioni sostitutive della rimessa in pristino. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

7. Il patrimonio edilizio presente al 1954 è riconosciuto quale invariante strutturale del territorio ai sensi del vigente Piano Strutturale. Le norme di cui al presente Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi appartenenti alle Classi 1-2-3 costituiscono la normativa applicativa di dettaglio dei principi generali dettati dall'art. 33.

8. Agli edifici e/o complessi edilizi residenziali realizzati dopo l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico in applicazione delle previsioni riferite alle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", alle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e/o "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali" si applicano le disposizioni di cui alla Classe 4 a condizione che non comportino incrementi di superficie utile lorda (S.u.l.) e/o di volume (V).. Resta confermato il limite di superficie utile lorda (S.u.l.) per le singole unità immobiliari ad uso abitativo fissato dalle singole schede della disciplina di cui all'elaborato PR05.Il frazionamento di edifici non può comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo, con superficie utile lorda (S.u.l.) media (media minima) inferiore a mq. 65 nel territorio aperto (sia per le abitazioni civili che per quelle rurali).

1. I limiti di cui sopra non si applicano alle unità immobiliari con una diversa destinazione d'uso dal residenziale (turistico - ricettiva, terziario - direzionale, agrituristica, commerciale, pubblici esercizi, etc.). È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità comunale competente di concedere deroghe, limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato che il rispetto del limite di superficie utile lorda (S.u.l.) sopra specificato risulta incompatibile con le esigenze di tutela dell'immobile dettate dai singoli articoli del presente Titolo.

9. Per gli incrementi volumetrici una tantum realizzabili in applicazione della disciplina di cui alle presenti norme deve essere preso a riferimento lo stato di fatto legittimato dei singoli immobili, indipendentemente dalle modalità di calcolo del volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi risultanti dai rispettivi titoli abilitativi.

10. Per gli edifici e/o manufatti esistenti ricadenti all'interno delle aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi", alle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" e/o "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali", si applicano le norme di cui al presente Titolo con riferimento alla classificazione attribuita a tali edifici e/o manufatti.

11. In concomitanza delle fasi di monitoraggio del R.U. l'Amministrazione valuta la possibilità di attivare le procedure di variante ai fini dell'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio esistente con variante semplificata istituita dalla L.R. 65/2014 e ss.mm. ii..

12. In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, l'attribuzione da parte del Regolamento Urbanistico di una classe di valore ad edifici e/o manufatti realizzati abusivamente non costituisce in alcun modo legittimazione degli stessi. Tali consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni di cui alle vigenti norme in materia di disciplina dell'attività edilizia, non possono essere oggetto di interventi urbanistico - edilizi.

13. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun tessuto di cui al Titolo II della presente Parte.

Art. 57. Edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. La Classe 1 comprende gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nonché gli edifici e/o complessi edilizi ad essi equiparati dal Regolamento Urbanistico. Qualora il vincolo sia apposto parzialmente sull'immobile, si applica sulle parti rimanenti, la classe 2. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

2. Sugli edifici di Classe 1 sono consentiti gli interventi di:

  • - manutenzione ordinaria;
  • - manutenzione straordinaria;
  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi pertinenziali nei limiti di cui al comma 7 del presente articolo.

3. Gli interventi sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono comunque finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali. Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche, morfologiche sull'edificio o complesso edilizio, e assicurano pertanto piena compatibilità con:

  • * l'impianto morfo tipologico dell'edificio e/o del complesso edilizio;
  • * la conservazione dei materiali, dei caratteri costruttivi, degli elementi decorativi originari;
  • * i caratteri spaziali e formali dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • * la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio e/o del complesso edilizio.

4. Nel tessuto storico non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio.

5. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 56, comma 9, relativamente ai limiti di superficie utile lorda (S.u.l.) per ciascuna unità abitativa, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari non deve introdurre separazioni e/o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Non è consentita la realizzazione di cantine e vani accessori interrati o seminterrati in genere. La realizzazione di volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, è consentita solo ove le vigenti norme non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante.

8. Ferme restando eventuali limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui alla al Titolo II Parte II, sono ammesse le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali in cui ricadono gli edifici, a condizione che la destinazione prevista risulti compatibile con le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

9. Conformemente ai metodi e alle tecniche del restauro, i progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive. Può essere prescritta l'adozione di particolari materiali, tipologie e modalità di intervento, coerenti e compatibili con quelle originarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. Fatta eccezione per interventi localizzati di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli elaborati tecnici di progetto riferiti ad edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con la individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (pavimentazioni, arredi, formazioni arboree decorative, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 11.

11. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi ricadenti in Classe 1:

  • * non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);
  • * non possono essere realizzati frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
  • * gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
  • * per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale.

Art. 58. Edifici ricompresi nella Classe 2 - Edifici o complessi di elevato valore storico architettonico antecedenti al 1954

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano, 1822) e comunque antecedenti al 1954, ai quali, per rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di testimonianza di cultura materiale. Tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici.

2. È attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi:

  • a. i beni architettonici individuati vigente P.T.C.P.,
  • b. altri edifici, edificati anteriormente al 1954, riconosciuti dal R.U. di particolare valore storico-architettonico.

3. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite, con le limitazioni di cui ai successivi commi, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  • b. restauro e risanamento conservativo, ove gli edifici in classe 2 siano ricompresi all'interno di beni storico architettonico disciplinati da piani sovraordinati e all'interno dei centri storici come individuati negli strumenti urbanistici;
  • c. ristrutturazione edilizia conservativa, come definita dalla legge regionale, negli altri casi.
  • d. per porzioni di edifici con evidenti problematiche statiche, comprovate da apposita relazione asseverata da parte di tecnico abilitato, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione degli edifici esistenti nella stessa collocazione de ingombro planivolumetrico, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
  • e. interventi pertinenziali nei limiti di cui al comma 11 del presente articolo

5. Nel tessuto Storico: non è consentita, di norma, la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio e del contesto di riferimento.

6. Nel Tessuto prevalentemente residenziale e commerciale è consentita la modifica dei prospetti, purché si tratti di interventi di modesta entità che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici e che per quanto possibile contribuiscano ad elevare la qualità estetiche e / o i livelli prestazionali dell'edificio.

7. È altresì ammessa la realizzazione di soppalchi, come definiti dalle vigenti norme regionali, anche comportanti incremento di superficie utile abitabile a condizione che:

  • a. l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in esso presenti;
  • b. l'intervento sia eseguito nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie dettate dal Regolamento Edilizio.

8. Per esigenze di miglioramento funzionale e/o di adeguamento alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed esclusivamente per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) ricadenti all'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52, è altresì consentita una tantum l'installazione di infissi per tamponamento di logge, tettoie e porticati esistenti, a condizione che l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento, a giudizio insindacabile della Commissione Integrata comunale.

9. Fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie utile abitabile per ciascuna unità abitativa, è consentito il frazionamento in più unità immobiliari, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:

  • a. del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  • b. delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.

10. Non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

11. La realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati comunque denominati è ammessa entro il resede di riferimento.

12. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 64 per il verde privato vincolato:

  • a. le aree di pertinenza, comunque configurate, possono essere frazionate solo mediante specifiche soluzioni progettuali - inquadrate in complessivi interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia 'R1' - che risultino facilmente reversibili e pienamente compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'edificio o complesso edilizio e delle sue aree di pertinenza. Non possono comunque essere utilizzate recinzioni con parti in muratura o manufatti che configurino separazioni fisiche a carattere permanente;
  • b. devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio agricolo eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente;
  • c. gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l'impiego di materiali appropriati e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o complesso edilizio.

14. Fatte salve le determinazioni delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori disposizioni di dettaglio ad integrazione e specificazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 59. Edifici ricompresi nella Classe 3 - Edifici o complessi di modesto interesse architettonico e/o storico - testimoniale antecedenti al 1954

Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 3 agli edifici o complessi edilizi che costituiscono la parte di minor interesse architettonico e/o storico-testimoniale del patrimonio edilizio, riconosciuto quale invariante strutturale del territorio comunale. Tali edifici o complessi edilizi presentano comunque caratteri morfologici di valore strutturante nei confronti dei tessuti edilizi storicizzati o consolidati, o del paesaggio agricolo, con i quali si pongono talora in rapporto disarmonico.

2. Rientrano nella Classe 3 edifici o complessi edilizi analoghi a quelli di Classe 2, ma di minore rilevanza morfo tipologica, nonché fabbricati di origine agricola i cui caratteri originari risultano sensibilmente alterati da successive trasformazioni, ovvero in condizioni di degrado tali da rendere problematici o impraticabili eventuali interventi di recupero.

3. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b) restauro e risanamento conservativo;
  • c) ristrutturazione edilizia come definita dalla legge regionale nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda di dove ricade l'edificio, dalle presenti norme in:
    • - "Disciplina dei Tessuti" - parte II titolo II capo II;
    • - "Disciplina degli usi particolari"; parte II titolo V
    • - "Disciplina del territorio Rurale" parte IV titolo I capo III;

    5. È consentito il frazionamento in più unità immobiliari, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie dell'edificio oggetto di intervento, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme.

6. È consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti il contesto di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione.

7. È consentita la realizzazione di interventi pertinenziali Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, oltre che dei criteri stabiliti nella disciplina dei tessuti, degli usi particolari e del territorio rurale.

8. Gli interventi edilizi, devono caratterizzarsi per modalità progettuali, tecniche di intervento e impiego di materiali tesi al mantenimento o al recupero delle caratteristiche morfo tipologiche originarie dell'organismo edilizio, garantendo altresì la salvaguardia di eventuali elementi architettonici e/o decorativi di interesse testimoniale. Per tali interventi è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di riqualificazione di cui al presente articolo.

9. Sugli edifici di Classe 3 è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definita dall'art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di

* Tessuto storico: minore uguale a 75 mc (25 mq di S.U.L.) di volume aggiuntivo per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia); Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 12 di S.U.L. Le consistenze aggiuntive non devono essere visibili dalla pubblica via;

* Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento. Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 15 di S.U.L.;

* Territorio agricolo:

  • - per edifici ad uso agricolo:

per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri per le nuove residenze rurali di cui all'art.99 Edifici rurali ad uso abitativo del presente regolamento;

  • - per gli annessi agricoli:

ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui all'art. 102 del presente regolamento.

  • - per edifici ad uso non agricolo:

1. Uso produttivo: 20% della S.U.L. esistente;

2. Turistico ricettivo: 30% della S.U.L. esistente;

3. Residenziale: 30 mq.

10. Tali ampliamenti sono realizzabili solo a condizione che:

  • a. negli edifici ricadenti nelle aree urbane la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale, ovvero a condizione che contribuiscano ad eliminare situazioni di disarmonia con i caratteri plano altimetrici prevalenti nel contesto edificato di riferimento;
  • b. l'intervento risulti pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
  • c. le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • d. nelle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme non sia superato il rapporto di copertura (R.C.) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.

Dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto:

  • a. l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato considerando anche quello edificato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente P.R.G.C.;
  • b. l'eventuale volume (V) realizzato dopo la data di approvazione del previgente P.R.G. e legittimato a seguito di provvedimenti di sanatoria straordinaria (c.d. condono edilizio).

L'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere realizzato contestualmente ad un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva fedele ricostruzione, nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento e sia teso al raggiungimento di più elevati livelli qualitativi, sotto il profilo architettonico e prestazionale, rispetto alla situazione preesistente e ad un più equilibrato inserimento dell'edificio nel contesto di riferimento, fermo restando il rispetto degli elementi di invarianza di cui all'art. 55.

L'incremento volumetrico una tantum è richiedibile da tutti i proprietari dell'immobile interessato, attraverso un progetto unitario attuabile anche attraverso la redazione di più pratiche edilizie.

11. Sugli edifici di Classe 3 sono consentiti interventi pertinenziali, come definiti all'art. 24 delle presenti norme in relazione:

  • * Tessuto storico: è ammesso l'ampliamento degli edifici pertinenziali esistenti, ovvero nuova edificazione purché interrati o seminterrati. Le suddette volumetrie non devono in ogni caso alterare i caratteri plano altimetrici del complesso edilizio e degli spazi pertinenziali.
  • * Tessuto prevalentemente residenziale commerciale - La realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati comunque denominati sono ammessi, entro il resede di riferimento, purché non in aderenza;
  • * Nel tessuto prevalentemente produttivo è consentito realizzare le autorimesse interrate, senza limiti di superficie ed anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio.
  • * Territorio agricolo: è ammessa la sola demolizione e ricostruzione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento.

12. I progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, al fine di garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno urbano di riferimento.

13. La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle aree pertinenziali degli edifici o complessi edilizi di Classe 3 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi di arredo aventi rilevanza storica o testimoniale.

14. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 3 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71 nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 60. Edifici ricompresi nelle Classe 4 - Edifici o complessi di formazione successiva al 1954

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. E' attribuita la Classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, di formazione successiva alla II Guerra Mondiale, che spesso privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, possono anche presentare elementi di attenzione sotto il profilo morfo tipologico, risultando altresì coerenti o quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano, periurbano o agricolo di riferimento.

2. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 ricadono in prevalenza nel 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale/commerciale'.

3. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

4. Sugli edifici di Classe 4 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia;
  • d. ampliamenti volumetrici;
  • e. interventi pertinenziali di sostituzione edilizia e altri interventi di demolizione e ricostruzione (parziale o totale) comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali, anche comprensivi di incremento volumetrico una tantum, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 6.

5. Sono consentiti, solo se coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento:

  • a. il frazionamento in più unità immobiliari, nel rispetto delle superfici minime stabilite all'art. 56 delle presenti norme, purché l'intervento non comporti l'introduzione di elementi disarmonici nell'edificio e/o nella sua area di pertinenza, e fermo restando quanto specificato al successivo comma 9. Devono essere comunque garantiti adeguati livelli di qualità sotto il profilo igienico e funzionale alle unità immobiliari derivanti dall'intervento;
  • b. la modifica dei prospetti, che deve per quanto possibile contribuire ad elevare la qualità architettonica e/o i livelli prestazionali dell'edificio e purché, nel caso di interventi su edifici di particolare interesse si tratti di interventi di modesta entità e che non comportino l'introduzione di eventuali elementi disarmonici;
  • c. la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca, con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. Le terrazze a tasca sono consentite solo sulla falda tergale di copertura;
  • d. la realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio (in aggiunta agli interventi consentiti nel lotto urbanistico di riferimento in applicazione delle disposizioni che regolano i singoli tessuti o aree).

6. Sugli edifici di Classe 4, è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definite dall'art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di:

* Tessuto storico: minor uguale a 75 mc (25 mq di S.U.L.) di volume aggiuntivo per ogni lotto urbanistico di riferimento (desumibile dal catasto d'impianto o da atti abilitativi di natura edilizia); Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 12 di S.U.L. Le consistenze aggiuntive non devono essere visibili dalla pubblica via;

* Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento. Per i pubblici esercizi o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è assegnato un ulteriore incremento di mq 15 di S.U.L.;

* Territorio agricolo:

per edifici ad uso agricolo:

  • - per le abitazioni rurali: ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 mc purché tale intervento non comporti aumento delle unità abitative. Lo stesso dovrà rispettare i criteri dettati per le nuove residenze rurali di cui al presente regolamento;
  • - per gli annessi agricoli: ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli di cui di cui al presente regolamento.

per edifici ad uso non agricolo:

1. Uso produttivo: 20 % della S.U.L. esistente;

2. Turistico ricettivo: 30% della S.U.L. esistente;

3. Residenziale: 45 mq

7. Tali ampliamenti sono realizzabili solo a condizione che:

  • a. la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;
  • b. l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con l'edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);
  • c. le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • d. nelle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme non sia superato il rapporto di copertura (R.C.) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.

L'incremento volumetrico una tantum di cui sopra può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all'edificio preesistente.

8. Sugli edifici di Classe 4 sono consentiti interventi pertinenziali, come definiti all'art. 24 delle presenti norme in relazione a:

  • - Tessuto storico: sugli edifici pertinenziali è ammesso l'ampliamento degli edifici pertinenziali esistenti, ovvero nuova edificazione purché interrati o seminterrati. Le suddette volumetrie non devono in ogni caso alterare i caratteri plano altimetrici del complesso edilizio e degli spazi pertinenziali
  • - Territorio agricolo: è ammessa la sola demolizione e ricostruzione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio ancorché in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento.

9. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, agricolo) di riferimento.

10 La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

11 Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle 'Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 61. Edifici ricompresi nella Classe 5 - Edifici produttivi, commerciali o specialistici

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 5 agli edifici realizzati con caratteri tipologici e morfologici finalizzati allo svolgimento di attività produttive o di tipo specialistico comunque diverse dalla residenza (edifici per uso industriale, artigianale, commerciale, magazzini, depositi, etc.) nei quali si riscontrano elementi di interesse architettonico o morfologico. Ricadono in prevalenza nel 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo'.

2. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 5 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

3. Costituendo esito coerente e leggibile - quanto a materiali, caratteri tipologici e plano altimetrici, finiture, sistemazione di pertinenze - di un progetto architettonico concepito unitariamente, gli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo presuppongono modalità corrispondentemente coerenti e possibilmente unitarie nelle trasformazioni ammissibili.

4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 5 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b. restauro e risanamento conservativo;
  • c. ristrutturazione edilizia;
  • d. sostituzione edilizia e altri interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali, anche comprensivi di incrementi volumetrici, nel rispetto delle disposizioni sotto specificate.

5. Ampliamenti volumetrici ai sensi dell'art. 124 della L.R. 65/2016 nella misura di cui al successivo comma 8 che comunque assicuri il rispetto dei requisiti stabiliti all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Gli interventi urbanistico - edilizi sopra elencati sono comunque subordinati al rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme per i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali, laddove comportino:

  • a. Incremento di volume (V)
  • b. incremento di superficie utile lorda (S.u.l.);
  • c. aumento del numero di unità immobiliari;
  • d. modifica della destinazione d'uso.

6. Indipendentemente da quanto disposto dal successivo comma 7, sono comunque consentiti:

  • a. l'accorpamento delle unità immobiliari;
  • b. la realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio (in aggiunta agli interventi consentiti nel lotto urbanistico di riferimento in applicazione delle disposizioni che regolano i singoli tessuti o aree).

7. Con riferimento a quanto specificato al precedente comma 6, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché le addizioni funzionali o volumetriche eventualmente consentite, da eseguirsi sugli edifici o complessi edilizi di cui al presente articolo:

  • a. devono risultare coerenti con gli elementi tipologici, formali e costruttivi caratterizzanti l'edificio;
  • b. non devono comportare l'introduzione di elementi disarmonici nei prospetti dell'edificio o nella sua area di pertinenza.

Modifiche sostanziali all'aspetto esteriore degli edifici sono attuabili solo con riferimento ad interi corpi di fabbrica o intere unità morfo tipologiche.

Le addizioni volumetriche eventualmente consentite perseguono la maggior qualificazione architettonica dell'edificio e delle sue aree di pertinenza. All'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme tali interventi concorrono per quanto possibile alla riqualificazione o alla valorizzazione dello spazio pubblico.

8. Sugli edifici di Classe 5, è consentito una tantum un incremento volumetrico - realizzabile mediante addizioni volumetriche, come definite dall' art. 24 delle presenti norme - finalizzato a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Tale incremento è fissato nella misura di:

  • * Tessuto storico: non è ammesso:
  • * Tessuto prevalentemente residenziale commerciale: minore uguale a 150 mc di volume aggiuntivo (pari a 50 mq di S.U.L.) per ogni lotto urbanistico di riferimento;
  • * Tessuto prevalentemente produttivo: esclusivamente destinata all'Uso produttivo: 25 % della S.U.L. esistente;
  • * Territorio agricolo:
  • per edifici ad uso agricolo:
  • * per gli annessi agricoli: in assenza di P.A.P.M.A.A., ampliamento "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc, comunque nei limiti del 10% del volume esistente. Tale intervento dovrà rispettare i criteri per i nuovi annessi agricoli del presente regolamento.
  • * per edifici ad uso non agricolo: ampliamenti una tantum fino al 20% della S.U.L. esistente.

9. All'interno delle aree urbane e/o di interesse urbano di cui all'art. 52 delle presenti norme, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati dalle vigenti norme statali e regionali (anche comprensivi di incremento volumetrico una tantum, ove consentito):

  • a. comportano la maggior qualificazione architettonica dell'edificio, ed in particolare dei prospetti rivolti verso gli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
  • b. determinano il miglioramento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc.;
  • c. contribuiscono alla valorizzazione o alla riqualificazione dello spazio pubblico, anche attraverso la caratterizzazione o riconfigurazione delle aree di pertinenza dell'edificio.

I relativi progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione grafica e fotografica estesa all'intorno di riferimento.

10. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. è attuata con criteri e tecniche costruttive che contribuiscono alla maggior qualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate - anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico nelle aree urbane di cui all'art. 52 delle presenti norme - nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

11. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nelle "Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 relativamente agli interventi urbanistico - edilizi consentiti sugli edifici o complessi edilizi di Classe 5 ricadenti nelle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, nelle di "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e nelle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 62. Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale per le zone agricole e la sua prevalenza sulle presenti norme:

1. È attribuita la Classe 6 ai manufatti identificati come 'volumi secondari' (V.S.) ovvero ai manufatti esistenti collocati in aderenza o in prossimità dell'edificio principale di riferimento - o comunque nel lotto urbanistico o nell'area di pertinenza edilizia afferente al medesimo - costituenti superfetazioni, consistenze accessorie coeve o aggiunte successive. Trattasi di consistenze edilizie destinate a funzioni accessorie e/o di servizio, chiaramente individuabili per le diverse caratteristiche - tipologiche, formali e/o costruttive - rispetto all'edificio principale di riferimento.

2. Le consistenze incongrue la cui permanenza e/o il cui consolidamento confliggono con le finalità perseguite dal Regolamento Urbanistico nelle aree interessate, ed in particolare:

  • a. i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei, etc.), in genere suscettibili di utilizzo autonomo;
  • b. le consistenze di varia origine, talora realizzate in assenza di titolo abilitativo - ivi compresi edifici che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza - che autonomamente o in concorrenza con altre costruzioni determinano assetti insediativi incompatibili, dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e ambientale, con il contesto di riferimento.

Sono oggetto di limitazioni agli interventi urbanistico-edilizi di trasformazione e alla modifica della destinazione d'uso.

3. Ove gli edifici e manufatti legittimi di cui al presente articolo ricadano all'interno delle "aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi" cui all'art. 71, delle "aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi" cui all'art. 72 e delle "aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73", si applicano le diverse disposizioni contenute nelle rispettive ''Schede descrittive delle aree di completamento e di recupero" di cui all'elaborato PR05 anche ove eccedenti le disposizioni di cui al presente articolo. Ove le schede non contengano specifiche disposizioni si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

4. I 'volumi secondari' (V.S.) sono identificati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000.

5. Sui volumi secondari legittimi esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

  • a. manutenzione ordinaria e straordinaria
  • b. restauro e risanamento conservativo
  • c. ristrutturazione edilizia

Gli interventi devono comunque garantire la conservazione dei volumi secondari (V.S.) costituenti componenti di interesse storico o testimoniale degli assetti insediativi di origine agricola.

6. Nelle aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard), nelle more della realizzazione delle previsioni di interesse pubblico o generale contenute nel Regolamento Urbanistico gli interventi urbanistico - edilizi sui volumi secondari (V.S.) nelle aree di cui trattasi non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie, previa esplicita rinuncia da parte dell'avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate.

7. Gli interventi urbanistico - edilizi non possono in nessun caso determinare:

  • a. modifica del carattere ed uso accessorio e/o di servizio dei volumi secondari rispetto all'edificio principale di riferimento;
  • b. creazione di superficie utile abitabile o agibile (S.u.a.);
  • c. realizzazione di vani con requisiti igienico-sanitari idonei alla permanenza continuativa di persone;
  • d. realizzazione di servizi igienici.

8. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari (V.S.) prendono in considerazione l'intero lotto urbanistico o area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento. L'altezza utile dei volumi secondari (V.S.) ricostruiti non può superare i ml 2,40, senza creazione di controsoffitti o intercapedini, fatta eccezione per gli ambiti urbani storicizzati, o in adiacenza di edifici di valore storico o testimoniale, qualora l'altezza dell'esistente sia superiore, al fine di garantire un più armonico inserimento nel contesto di riferimento, l'altezza utile interna massima di ml 2,40 può essere ottenuta facendo ricorso alla realizzazione di intercapedini delimitate da solai strutturali: in tal caso il volume secondario ricostruito deve essere collocato in aderenza all'edificio principale, su fronti posteriori o laterali.

9. Gli interventi urbanistico - edilizi sui volumi secondari (V.S.), ed in particolare quelli che comportino demolizione e ricostruzione, sono in ogni caso finalizzati:

  • a. all'eliminazione di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, paesaggistico;
  • b. al riordino insediativo delle aree interessate, anche mediante il contenimento della superficie coperta (S.c.), l'incremento delle superfici permeabili di pertinenza, l'eliminazione di consistenze incongrue;
  • c. al miglioramento estetico e funzionale dei manufatti, anche ai fini di un più armonico inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento.

10. Le consistenze edilizie realizzate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione consentiti sulla base delle presenti disposizioni assumono direttamente la classificazione di 'volumi secondari' (V.S.). Ad esse continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Nei casi in cui -sulla base di documentazione comprovante prodotta dall'interessato- all'identificazione cartografica riferita a 'volumi secondari' (V.S.) corrispondano consistenze edilizie di carattere primario o siano legate ad una attività produttiva (unità immobiliari con destinazione d'uso artigianale, etc.), su tali consistenze sono consentiti interventi urbanistico - edilizi di cui alla classe 5, comprensivi del mutamento della destinazione d'uso.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04