Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52. Aree urbane e/o di interesse urbano - contenuti e finalità

1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000 e costituiscono il centro abitato ai sensi di legge.

2. All'interno di tali aree, sono garantiti:

  • * la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  • * la qualità e la quantità degli interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  • * la dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico - ricettive;
  • * la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  • * la dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • * la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza;
  • * l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche.

3. Le aree urbane e/o di interesse urbano comprendono insediamenti anche molto recenti, nei quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, attività produttive, ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree, maglia viaria, nonché le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato, formando margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto. Le aree urbane e/o di interesse urbano individuano altresì le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesaggistiche o ambientali di pregio, o comunque destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree e con la disciplina cui agli artt. 13.12 e 13.13 delle Norme del P.T.C.P. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

4. Le aree urbane e/o di interesse urbano, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, comprendono:

  • * il capoluogo (Radda in Chianti e La Croce);
  • * i centri abitati storici di Volpaia e Selvole;
  • * i centri abitati minori di La Villa e Lucarelli;
  • * il nucleo di Badiaccia a Montemuro.

5. Ricadono o interessano altresì le aree urbane e/o di interesse urbano i seguenti ambiti strategici di sviluppo del territorio:

  • * aree CM / Completamento di margine degli assetti insediativi di cui all'art. 71;
  • * aree CI / Completamento interstiziale degli assetti insediativi di cui all'art. 72;
  • * aree RC / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali di cui all'art. 73.

6. All'interno delle aree urbane e/ di interesse urbano le categorie di intervento edilizio consentite e le destinazioni d'uso ammesse sono desumibili dal combinato della disciplinata sui tessuti di cui successivo Capo II del presente Titolo e della classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al successivo Titolo III.

7. Il Comune, nel concepire i rifiuti solidi come risorsa, partecipa alla politica sovracomunale di ambito per la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi nei modi e nei luoghi stabiliti dal Piano provinciale dei rifiuti ed in ordine alle infrastrutture già presenti ed attive sul territorio.

8. Nel caso in cui, l'esistente centro di raccolta non risultasse idoneo al carico urbanistico esistente e di previsione ne saranno installate dove possibile di nuove. È comunque obbligatorio l'utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

9. L'ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell'utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

10. A fronte della progressiva utilizzazione del patrimonio edilizio presente in territorio rurale, e quindi di un incremento dimensionale conseguente, sarà valutata la necessità di inserimento di nuove aree con contenitori per la raccolta di rifiuti.

11. In occasione dell'ampliamento o della realizzazione di cantine dovranno essere presentati piani rivolti alla riduzione dei rifiuti.

12. Il Comune con l'obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pro-capite, in continuità con l'attività sinora svolta, conferma il sostegno, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, per le azioni e le iniziative volte ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento.

CAPO II TESSUTI INSEDIATIVI

Art. 53. Tessuto storico

1. Sono le parti degli insediamenti interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, in cui prevale una edificazione ottocentesca di epoca preindustriale con porzioni di edificato riferibili alla metà del secolo scorso, che esprimono qualità storiche, artistiche e testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria, lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro abitato.

2. Nelle aree centrali essi definiscono altresì spazi pubblici costituenti componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e valorizzazione:

  • * degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente;
  • * della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

3. Ove compatibili con le norme di cui al Titoli I e III della Parte II, nel "Tessuto storico" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenziale;
  • * direzionale;
  • * artigianale di servizio;
  • * commerciale, esclusa la media e la grande distribuzione;
  • * turistico - ricettive;
  • * ospitalità extralberghiera;
  • * agricola ed attività connesse;
  • * pubbliche o di interesse pubblico;
  • * parcheggio pubblico e/o privato;

4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

5. Nell'attuazione degli interventi deve essere garantito il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);

Gli eventuali ampliamenti volumetrici ammessi in base alla classe di appartenenza degli edifici sono realizzabili solamente a condizione che:

  • * la volumetria aggiuntiva sia collocata in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando esclusivamente o prevalentemente la falda tergale di copertura. Sono ammessi interventi sulle falde frontali di copertura solo a condizione che le modifiche proposte non comportino rialzamenti della linea di gronda superiori a cm 30 e non determinino alterazioni dell'equilibrio compositivo della facciata principale;
  • * l'intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti, etc.);
  • * le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque su facciate non visibili dalla pubblica via;
  • * dal volume (V) aggiuntivo di cui sopra deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;
  • * con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze.

6. È ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III della Parte II7 per le fattispecie in esso disciplinate, nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:

  • a. interventi urbanistico - edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62- Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari;
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano una superficie non superiore a 10 mq, un'altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

8. Gli interventi di cui sopra devono garantire per caratteri morfo tipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della S.p.p. medesima.

9. All'interno del tessuto storico si dovrà sempre tendere ad una armonizzazione degli interventi in funzione dell'ambito urbano e dell'edificio in cui si collocano. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento dovrà essere omogeneo e coerente con il carattere stesso del fabbricato. In particolare dovrà perseguirsi tale criterio nelle piazze, piazzette, slarghi e incroci principali per i quali ambiti urbani l'amministrazione Comunale si riserva particolari piano di riassetto figurativo.

10. All'interno del "Tessuto storico" gli insiemi spaziali sono soggetti alle seguenti disposizioni:

  • * le insegne e le vetrine degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono contribuire alla valorizzazione del contesto urbano di riferimento, attraverso il ricorso a soluzioni equilibrate ed armoniche per dimensioni, materiali, colorazioni, tecniche di illuminazione e progetto grafico;
  • * l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, le installazioni pubblicitarie, gli spazi verdi, l'uso e la sistemazione del suolo pubblico sono oggetto di specifica pianificazione e progettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche mediante predisposizione di appositi strumenti di settore.
  • * Nelle more della predisposizione di detto Piano, nella scelta e nel posizionamento degli elementi illuminanti è opportuno privilegiare tipologie adeguate ai diversi tipi di fruizione dello spazio. In particolare è consigliabile orientare la progettazione verso soluzioni compatibili con un uso pedonale e ciclabile degli spazi. Per quanto attiene l'arredo urbano (sedute e attrezzature), può essere introdotta l'installazione delle tradizionali attrezzature di arredo urbano di sostegno alla fruizione degli spazi e allo svolgimento di attività di socializzazione. Per quanto attiene la vegetazione si consiglia un utilizzo degli elementi vegetazionali autoctoni limitato alla selezione di alberature particolarmente adatte ai margini stradali per sottolineare gli allineamenti. La scelta di elementi arborei deve tenere conto della tipologia di essenze rilevate in prossimità dell'area. Si prevede comunque la possibilità di introdurre piante ornamentali funzionali al progetto o alla caratterizzazione dei luoghi.
  • * Mobilità e segnaletica. La realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili costituisce un segmento della rete della mobilità alternativa dell'area urbana nel territorio comunale. Rafforza la caratterizzazione del progetto dello spazio pubblico, costituendo un collegamento fra spazi verdi, attrezzature collettive e centralità urbane. Tende a soddisfare in particolare le esigenze di un'utenza differenziata con particolare riguardo per quelle di bambini e dei ragazzi. Per facilitare lo scambio fra la mobilità ordinaria e mobilità alternativa si suggerisce la predisposizione di una segnaletica che illustri opportunamente i percorsi e i punti focali che le piste ciclabili o la viabilità pedonale congiungono. Si consiglia di utilizzare le seguenti tipologie: percorso a quota del marciapiede, striscia in bordo strada; uso ciclabile di aree pedonali;
  • * la pavimentazione deve essere oggetto di differenziazione al fine di distinguere gli ambiti di fruizione, ponendo particolare attenzione alla coerenza degli interventi per gli ambiti di utilizzo individuati, adottando soluzioni progettuali che garantiscano una maggiore integrazione fra diversi tipi di pavimentazioni. Al fine di unificare lo spazio e permetterne un uso flessibile si consiglia inoltre di non utilizzare differenze di quota nella messa a punto del progetto.

Art. 54. Tessuto consolidato prevalentemente residenziale / commerciale

1. Sono le parti degli insediamenti di formazione anche molto recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati che organizzano in varia forma i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria. All'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale', individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • * alla riqualificazione degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico - edilizio e degli spazi pubblici;
  • * all'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale agli standard qualitativi e prestazionali contemporanei;
  • * a favorire, anche mediante appositi strumenti incentivanti, il ridisegno e/o la sostituzione dei tessuti edilizi postbellici di scarsa qualità estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo III della Parte II, e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo I e della Parte II, nel 'Tessuto consolidato prevalentemente residenziale' sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * residenza;
  • * attività turistico - ricettive, ad eccezione dei campeggi;
  • * attività direzionali;
  • * attività di servizio;
  • * attività commerciali ad eccezione delle grandi strutture di vendita.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico - edilizi previsti dal Titolo III della Parte II, sulla base della classificazione ad essi attribuita, nel rispetto delle disposizioni dettate dai rispettivi articoli:

  • a) Gli eventuali incrementi sono realizzabili solamente a condizione che:

* la volumetria aggiuntiva sia collocata preferibilmente in aderenza alla facciata posteriore dell'edificio, o comunque preferibilmente a facciate non visibili dalla pubblica via, ovvero in sopraelevazione, interessando preferibilmente la sola falda tergale di copertura;

* l'intervento sia compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento. A tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti plano altimetrici sia con l'edificio che con l'edificato circostante (allineamenti, profili, etc.);

* le eventuali verande contemplate dall'intervento siano collocate preferibilmente sulla facciata posteriore dell'edificio, o comunque preferibilmente su facciate non visibili dalla pubblica via.

l'eventuale incremento volumetrico può essere ricompreso in un eventuale intervento di demolizione (parziale o totale) e successiva ricostruzione solo nell'ambito di un progetto proposto da tutti gli aventi titolo che prenda in considerazione unitariamente l'intero lotto urbanistico di riferimento con sensibile miglioramento dei valori architettonici e dei livelli prestazionali rispetto all'edificio preesistente.

  • b) dal volume (V) aggiuntivo previsto all'art. 23, comma 1 deve essere detratto l'eventuale volume (V) una tantum già realizzato in applicazione delle disposizioni di cui al previgente strumento urbanistico;

4. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca preferibilmente sul fronte tergale.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti nei tessuti di cui al presente articolo sono altresì consentiti, i seguenti interventi:

  • a. interventi urbanistico-edilizi su legittimi edifici secondari aventi funzione accessoria e di servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.61 -Edifici ricompresi nella Classe 6 - Volumi secondari;
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (ripostigli esterni, locali di servizio, volumi tecnici, piccoli volumi per attività di giardinaggio, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti, a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone. Non è consentita la realizzazione di intercapedini sotto la copertura;
  • c. realizzazione di cantine e volumi tecnici interrati sotto la proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate o seminterrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), sotto della proiezione dell'edificio principale di riferimento;
  • e. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

6. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico. Per gli interventi di cui alla lett. c) e d) del precedente comma deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e comunque la risistemazione a verde della copertura, se preesistente. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento e sono sottoscritti da tutti i soggetti aventi titolo, ovvero proposti o assentiti dal condominio, ove costituito. Ove la superficie permeabile di pertinenza (S.p.p.) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della S.p.p. medesima.

7. Il completamento di lotti interstiziali presenti nel "Tessuto consolidato prevalentemente residenziale" e ancorché non individuati nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • * già dotata di opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria, viabilità, ecc);
  • * adeguata capacità delle infrastrutture per la mobilità carrabile e l'accessibilità (raccolta nettezza urbana, mezzi di soccorso, ecc.);
  • * sia assicurato il reperimento degli standard a parcheggio (sosta stanziale e di relazione);
  • * l'intervento si inserisca in maniera adeguata nel contesto di riferimento per tipologia, materiali e sagoma.
  • * la superficie totale sia maggiore o uguale a mq. 750. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma è assegnata una tantum una S.u.l. residenziale pari a mq. 240,00 distribuita su due piani con altezza massima 7,50 ml. Nei lotti di completamento di cui al presente comma devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dall'art. 6 delle presenti norme.
  • * I lotti appartenenti a piani di lottizzazione decaduti, potranno essere edificati nel rispetto dei parametri edilizi, allineamenti e tipologia approvati nel piano di lottizzazione di appartenenza sempre che l'area risulti correttamente urbanizzata.

Art. 55. Tessuto consolidato prevalentemente produttivo

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo nelle quali alle tipologie edilizie destinate alla produzione (artigianale o industriale) fanno da complemento in misura significativa edifici per uffici e/o unità immobiliari ad uso residenziale, in genere utilizzate dalla famiglia del titolare dell'azienda insediata. All'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo' di cui al presente articolo, individuato con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02N, PR02S, PR03a e PR03b su base C.T.R. in scala 1: 10.000 e 1: 2.000, gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico sono essenzialmente finalizzati:

  • * alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante miglioramento dei valori estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e/o complessi edilizi, privilegiando i linguaggi dell'architettura contemporanea;
  • * a determinare una maggiore integrazione con i tessuti residenziali adiacenti o limitrofi, consentendo l'insediamento di attività complementari alla produzione compatibili con la residenza.

2. Nel rispetto degli obiettivi di riqualificazione dettati dal Titolo III della Parte II in funzione dalla classificazione attribuita ai singoli edifici - e ferme restando le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle norme di cui al Titolo I della Parte II, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • * attività industriali o artigianali;
  • * attività direzionali;
  • * attività commerciali;
  • * attività di servizio;
  • * residenza.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli I della Parte II e alla Parte V, e fatte salve le previsioni richiamate al successivo comma 7, sono ammessi, in aggiunta alle disposizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III Parte II in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici e/o complessi edilizi, gli interventi urbanistico - edilizi di seguito elencati. Per tali interventi è prescritto il rispetto delle seguenti condizioni e parametri:

  • a. incremento del numero di unità immobiliari, nei limiti specificati al successivo comma 5, lett. a);
  • b. realizzazione di edifici secondari di pertinenza fuori terra (locali di servizio, tettoie, volumi tecnici, autorimesse, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti;
  • c. pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica;
  • d. realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, senza limiti di superficie (S.n.r.), anche fuori della proiezione dell'edificio e/o complesso edilizio;
  • e. realizzazione di volumi tecnici interrati;
  • f. ampliamento di S.u.l;
  • g. interventi di ristrutturazione edilizia su legittimi volumi secondari aventi funzione accessoria e di servizio;
  • h. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

4. Gli interventi di cui sopra sono attuati con criteri e tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento nel contesto di riferimento e contribuiscono alla riqualificazione estetico - funzionale delle aree pertinenziali interessate, anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico.

5. Gli interventi urbanistico - edilizi consentiti all'interno del 'Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale' devono in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a. le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale definite dall'art. 5 sono dovute:

  • * in ragione della superficie utile lorda (S.u.l.) ricostruita, negli interventi comportanti demolizione e ricostruzione (parziale o totale) delle consistenze edilizie esistenti. In caso di parziale demolizione e ricostruzione, sulla porzione residua deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
  • * in ragione della superficie utile lorda (S.u.l.) aggiuntiva, negli interventi di ristrutturazione edilizia o negli ampliamenti da realizzarsi mediante incremento volumetrico. Sulla porzione residua deve essere altresì verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio ad uso privato dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario;
  • * la modifica della destinazione d'uso con inserimento di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6;
  • * incremento delle unità immobiliari.

La dotazione minima di parcheggio richiesta può essere monetizzata se viene dimostrata l'impossibilità di reperire tali aree, nell'area di pertinenza o nelle immediate vicinanze del fabbricato.

6. Gli interventi urbanistico - edilizi consentiti all'interno del 'Tessuto consolidato prevalentemente produttivo devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri, come definiti Titolo I Capo III Parte I delle presenti norme:

  • * Rapporto di copertura: 50% R.C.- max per le nuove costruzioni
  • * Altezza massima: H max ml 10,00

7. Per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati e le distanze minime dai confini, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle presenti norme.

8. È permessa un'altezza maggiore di quella sopra indicata per attrezzature tecnologiche, magazzini a gestione automatizzata, e per gli altri speciali impianti necessari alle attività produttive.

9. Il completamento di lotti interstiziali esistenti nel presente tessuto ancorché non individuati nella cartografia del presente Regolamento Urbanistico, è ammesso quando ricorrano i seguenti requisiti:

  • * già dotata di opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria, viabilità, ecc.);
  • * adeguata capacità delle infrastrutture per la mobilità carrabile e l'accessibilità (raccolta nettezza urbana, mezzi di soccorso, ecc.);
  • * sia assicurato il reperimento degli standard a parcheggio (sosta stanziale e di relazione);
  • * l'intervento si inserisca in maniera adeguata nel contesto di riferimento per tipologia, materiali e sagoma;
  • * la superficie totale sia maggiore o uguale a mq. 1200.

10. Ai lotti in possesso dei requisiti di cui sopra è assegnata una tantum una S.u.l. produttiva pari a mq. 400,00.

11. Nei lotti di completamento di cui al presente comma devono essere rispettate le dotazioni di parcheggio pertinenziale privato previsti dalla normativa vigente.

Ultima modifica Martedì, 28 Marzo, 2023 - 12:04